Common use of BUONI PASTO Clause in Contracts

BUONI PASTO. Ai dipendenti con orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì viene corrisposto un “buono pasto” giornaliero di euro 10,60 dal lunedì al giovedì e di euro 6,30 per la giornata del venerdì. I suddetti valori nominali sono comprensivi anche dei valori previsti dal CCNL ANIA vigente e passati. Si precisa che la corresponsione del buono pasto è dovuta, per i giorni dal lunedì al venerdì, sulla base dell’effettiva presenza: a) non inferiore a 5 ore o che comprenda la pausa pranzo per le giornate dal lunedì al giovedì; b) non inferiore a 4 ore per la giornata del venerdì. La corresponsione del buono pasto dal lunedì al venerdì è prevista anche durante il periodo di allattamento secondo le modalità previste dall’art. 39 e seguenti DLgs 151/2001. Così come previsto dal vigente CCNL ANIA, i buoni pasto - con i limiti e le previsioni della normativa in vigore - non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.). Il dipendente che ne farà richiesta, potrà destinare al proprio Fondo di Previdenza Complementare (al netto del contributo di solidarietà) la differenza tra il valore percepito - di cui ai commi precedenti – ed euro 7 (attuale tetto di esenzione). La scelta dovrà essere comunicata alla funzione Amministrazione del Personale al momento dell’assunzione o entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale scelta varrà per l’intero anno e sarà tacitamente rinnovata. Potrà essere revocata dal dipendente con una comunicazione alla funzione Amministrazione del Personale entro il 31 dicembre per l’anno successivo.

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Samples: Collettivo Integrativo Aziendale, Collettivo Integrativo Aziendale

BUONI PASTO. Ai dipendenti 1. E’ riconosciuto al personale, limitatamente ai giorni di servizio prestato con orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì viene corrisposto un spezzato, il servizio sostitutivo della mensa, mediante la concessione del “buono pasto” giornaliero di euro 10,60 dal lunedì al giovedì e di euro 6,30 nel valore massimo stabilito dalla legge. 2. Condizione per la giornata del venerdì. I suddetti valori nominali sono comprensivi anche dei valori previsti dal CCNL ANIA vigente e passati. Si precisa che la corresponsione il diritto alla fruizione del buono pasto è dovutal’effettuazione di un servizio, nelle giornate in cui non è previsto il rientro, di almeno otto ore oltre, ovviamente, alla sosta di almeno mezz’ora per la consumazione del pasto o l’effettuazione di un servizio comandato in flessibilità o in turno di almeno 6 ore nel quale la fascia oraria del pasto (13.00/14.30 – 19.00/20.30) sia preceduta e seguita da almeno un’ora di servizio prestato. Spetta, inoltre, per i giorni dal lunedì al venerdìparticolari situazioni in cui il dipendente sia chiamato ad effettuare almeno tre ore di servizio straordinario in coincidenza con l’orario del pasto in giornate non lavorative, domenicali e festive infrasettimanali. 3. Per orario del pasto si intende l’intero periodo che comprende le fasce orarie 13.00-14.30, e 19.00-20.30 nel caso di turno pomeridiano. 4. Il servizio straordinario deve essere preventivamente autorizzato ed il buono pasto spetta anche se viene recuperato anziché posto in pagamento. I buoni pasto vanno richiesti e consegnati sulla base dell’effettiva presenza:di una previsione di massima del possibile servizio straordinario che, comunque, deve avere carattere eccezionale. a) 5. Per aver diritto al buono pasto occorre che il servizio pomeridiano sia effettivamente prestato nei previsti giorni di rientro come da ordine di servizio del Dirigente Responsabile, così come prevede l’art.46 comma 2 del C.C.N.L. 14/9/2000. 6. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, così come previsto dall’art 10 c. 4 del C.C.N.Q. sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7/8/1998. Le assenze per visite e cure mediche, salvo quelle effettuate su disposizione dell’Amministrazione come visite per i terminalisti, non inferiore a 5 sono servizio effettivo e non danno diritto al buono pasto. 7. L’orario minimo di otto ore o che comprenda la pausa pranzo giornaliere per le giornate dal lunedì al giovedì; b) non inferiore a 4 ore per la giornata del venerdì. La corresponsione il riconoscimento del buono pasto è richiesto solo nel caso di servizio straordinario. La prestazione lavorativa dalle ore 8.45 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.15, corrisponde alla fascia rigida stabilita dai vigenti accordi sindacali per la presenza in giornata con rientro pomeridiano, pari a complessive sette 3 articolo introdotto con delibera di G.C. n. 704 del 20.12.2013 ore, dà certamente diritto alla fruizione di buono pasto. Partendo da questa riflessione si considera, per prassi, sufficiente, nelle giornate con rientro obbligatorio, un servizio minimo di sette ore, interrotte dalla pausa pranzo, per riconoscere il diritto al buono pasto. 8. E’ previsto il buono pasto anche nei Servizi che effettuano orario di servizio nella fascia 19.00 – 20.30, come turno pomeridiano. 9. Nei casi in cui il personale per eccezionali esigenze di servizio, motivate dal lunedì dirigente, sia chiamato a continuare il turno di servizio senza interruzione, allo stesso spetta l’elargizione del buono pasto e la pausa per consentire di usufruire del pasto verrà effettuata fuori dell’orario di servizio, in tempo libero. 10. Il diritto al venerdì è prevista anche durante buono pasto per il/la responsabile di posizione organizzativa/alta professionalità spetta, settimanalmente, per due giornate (non predefinite) con almeno sette ore di servizio prestato, oltre la pausa pasto, mentre nelle altre tre giornate spetta il periodo buono pasto se si sono prestate almeno otto ore di allattamento secondo le modalità previste dall’artservizio, oltre la pausa pasto. 39 e seguenti DLgs 151/2001. Così come previsto dal vigente CCNL ANIA, i 11.Non possono essere erogati due buoni pasto - per una stessa giornata lavorativa, salvo casi eccezionali compatibili con i limiti e le previsioni della la normativa in vigore - non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, eccvigente.). Il dipendente che ne farà richiesta, potrà destinare al proprio Fondo di Previdenza Complementare (al netto del contributo di solidarietà) la differenza tra il valore percepito - di cui ai commi precedenti – ed euro 7 (attuale tetto di esenzione). La scelta dovrà essere comunicata alla funzione Amministrazione del Personale al momento dell’assunzione o entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale scelta varrà per l’intero anno e sarà tacitamente rinnovata. Potrà essere revocata dal dipendente con una comunicazione alla funzione Amministrazione del Personale entro il 31 dicembre per l’anno successivo.

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Samples: Regolamento Sulla Gestione Del Personale

BUONI PASTO. Ai dipendenti con orario I buoni, numerati progressivamente e raggruppati in carnet hanno un valore nominale di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì viene corrisposto euro 7,00 salva la possibilità di aggiornamento del valore. I buoni dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 285 del D.P.R. 207/2010 ed in particolare dovranno riportare: - il seguente codice CIG 378515263D; - il codice fiscale o la ragione sociale dell’Amministrazione; - la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; - il valore facciale espresso in valuta corrente; - il termine temporale di utilizzo (pari ad almeno un anno) e cioè la scadenza per la spendibilità del buono pasto” giornaliero , da parte degli utenti; - uno spazio riservato all’apposizione della data di euro 10,60 dal lunedì al giovedì utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato; - la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»; - se richiesto il nominativo del dipendente; - la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli esercenti muniti di specifici lettori la corretta lettura dei buoni oggetto di codesto appalto. I buoni pasto emessi dovranno essere spendibili in tutta Italia senza limitazione territoriale. È fatto divieto alle imprese partecipanti di presentare marchi nuovi appositamente creati per la presente gara. Dovranno essere utilizzati esclusivamente marchi preesistenti già in distribuzione sull’intero territorio nazionale. L’aggiudicatario dovrà garantire che l’eventuale pubblicità (presente sui carnet e/o sui buoni pasto) non contenga messaggi, informazioni o immagini lesivi del buon costume, del decoro pubblico e dell’immagine dell’Amministrazione. L’Università si riserva la facoltà di controllare tale apposizione e di euro 6,30 ordinare all’emittente le opportune correzioni, anche nel corso dell’esecuzione contrattuale. Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni di cui al presente capitolato e di approvarle incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione. Il Legale Rappresentante dell’Impresa1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di aver preso integralmente visione delle disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 11 e 14 del presente capitolato e di approvarli incondizionatamente, sottoscrivendo la giornata del venerdìpresente dichiarazione. I suddetti valori nominali sono comprensivi anche dei valori previsti dal CCNL ANIA vigente e passatiIl Legale Rappresentante dell’Impresa1 1 Sottoscrivere, a pena d’esclusione, in entrambi gli spazi. Si precisa che la corresponsione del buono pasto è dovuta, per i giorni dal lunedì al venerdì, sulla base dell’effettiva presenza: a) non inferiore a 5 ore o che comprenda la pausa pranzo per le giornate dal lunedì al giovedì; b) non inferiore a 4 ore per la giornata del venerdì. La corresponsione del buono pasto dal lunedì al venerdì è prevista anche durante il periodo di allattamento secondo le modalità previste dall’art. 39 e seguenti DLgs 151/2001. Così come previsto dal vigente CCNL ANIA, i buoni pasto - con i limiti e le previsioni della normativa in vigore - non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in In caso di assenza per qualsiasi motivo (ferieAssociazione temporanea d’Impresa da costituire o consorzio, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.). Il dipendente che ne farà richiesta, potrà destinare al proprio Fondo di Previdenza Complementare (al netto del contributo di solidarietà) la differenza tra il valore percepito - di cui ai commi precedenti – ed euro 7 (attuale tetto di esenzione). La scelta presente modello dovrà essere comunicata alla funzione Amministrazione del Personale sottoscritto da ogni impresa partecipante all’associazione o al momento dell’assunzione o entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale scelta varrà per l’intero anno e sarà tacitamente rinnovata. Potrà essere revocata dal dipendente con una comunicazione alla funzione Amministrazione del Personale entro il 31 dicembre per l’anno successivoconsorzio. SEZIONE 1 INFORMAZIONI GENERALI

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Samples: Service Agreement

BUONI PASTO. Ai dipendenti I buoni pasto vengono riconosciuti al personale full-time ed al personale part-time con orario maggiore o uguale alle 6 ore lavorative giornaliere. In caso di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì richiesta permesso, indipendentemente dall’orario in cui viene corrisposto utilizzato nella giornata, il buono pasto viene riconosciuto solo con un “buono pasto” giornaliero numero minimo di euro 10,60 dal lunedì al giovedì 5 ore lavorative giornaliere per i dipendenti full-time e di euro 6,30 per la giornata del venerdì. I suddetti valori nominali sono comprensivi anche dei valori previsti dal CCNL ANIA vigente e passatipart-time. Si precisa ricorda inoltre che la corresponsione del buono pasto è dovuta, per i giorni dal lunedì al venerdì, sulla base dell’effettiva presenza: a) non inferiore a 5 ore o che comprenda la pausa pranzo per le giornate dal lunedì al giovedì; b) non inferiore a 4 ore per la giornata del venerdì. La corresponsione del buono pasto dal lunedì al venerdì è prevista anche durante il periodo di allattamento secondo le modalità previste dall’art. 39 e seguenti DLgs 151/2001. Così come previsto dal vigente CCNL ANIA, i buoni pasto - con sono assegnati al dipendente anticipatamente per il consumo dei pranzi del mese di riferimento, al momento del cessato rapporto di lavoro i limiti e le previsioni della normativa buoni pasto consegnati in vigore - non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili eccedenza rispetto ai giorni lavorati devono essere restituiti. (Il dipendente può richiedere solo 5 buoni pasto in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.forma anticipata). Il dipendente Durante le missioni può essere riconosciuto il pranzo a carico azienda che ne farà richiesta, potrà destinare al proprio Fondo di Previdenza Complementare (al netto del contributo di solidarietà) la differenza tra il valore percepito - di cui ai commi precedenti – ed euro 7 (attuale tetto di esenzione). La scelta dovrà essere comunicata indicato nel modulo “Riepilogo Analitico”(v. allegato n.3) nell’apposita colonna e non sarà quindi corrisposto il buono pasto per la stessa giornata. Dal mese di maggio 2015 il buono cartaceo è stato sostituito con il supporto per il "carnet virtuale" mensile dei buoni pasto in formato elettronico, inoltre, la Legge di Stabilità 2015, con decorrenza dall’1/7/2015, ha innalzato il limite della deducibilità ai fini fiscali e contribuiti per un importo massimo di € 7,00 per il buoni elettronici. Si rimanda al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx/ alla funzione Amministrazione del Personale al momento dell’assunzione o entro voce “Documenti per il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale scelta varrà personale” ove è possibile scaricare la guida all’utente Ticketrestaurant Smart per l’intero anno e sarà tacitamente rinnovata. Potrà essere revocata dal dipendente con una comunicazione alla funzione Amministrazione del Personale entro il 31 dicembre per l’anno successivola consultazione dei servizi.

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Samples: Regolamento Del Personale

BUONI PASTO. Ai dipendenti con orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì viene corrisposto un “buono pasto” giornaliero di euro 10,60 dal lunedì al giovedì e di euro 6,30 1. L’Amministrazione si impegna, entro il primo semestre 2018, ad elevare, per la giornata il personale dipendente del venerdì. I suddetti valori nominali sono comprensivi anche dei valori previsti dal CCNL ANIA vigente e passati. Si precisa che la corresponsione Comune, il valore del buono pasto è dovutaad Euro 7 (sette) tramite erogazione del medesimo in forma elettronica, per ai sensi della L. n.190/2014 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 122/2017. Restano fermi i giorni dal lunedì al venerdì, sulla base dell’effettiva presenza: a) non inferiore a 5 ore o che comprenda la pausa pranzo per le giornate dal lunedì al giovedì; b) non inferiore a 4 ore presupposti per la giornata spettanza del venerdìbuono pasto, secondo le vigenti disposizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale. 2. La corresponsione In deroga a quanto stabilito al primo comma per la spettanza del buono pasto, nei confronti del personale della Polizia Municipale che opera in turno e limitatamente alle ipotesi in cui detto personale non possa interrompere la prestazione lavorativa per ragioni di interesse pubblico, l’attribuzione del buono pasto dal lunedì può avvenire in deroga alle condizioni previste per gli altri dipendenti con riferimento alla pausa necessaria per l’attribuzione del buono medesimo, ai sensi dell’art. 13 del CCNL 09/05/2006 . 3. L'attribuzione del buono pasto ai sensi del presente comma resta in ogni caso subordinata alle seguenti condizioni:  la durata della prestazione lavorativa non deve essere inferiore ad otto ore;  le prestazioni lavorative che danno diritto al venerdì è prevista anche durante il periodo buono pasto sono quelle svolte al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, oppure svolte nelle ore pomeridiane con prosecuzione nelle ore serali;  in tali casi la pausa potrà essere collocata all’inizio o al termine del turno di allattamento secondo le modalità previste dall’art. 39 lavoro (da intendersi come intera prestazione lavorativa, ordinaria e seguenti DLgs 151/2001. Così come previsto dal vigente CCNL ANIA, i buoni pasto - con i limiti straordinaria);  la pausa dovrà comunque non essere inferiore a cinque minuti e le previsioni della normativa in vigore - non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, eccrisultare da timbratura.). Il dipendente che ne farà richiesta, potrà destinare al proprio Fondo di Previdenza Complementare (al netto del contributo di solidarietà) la differenza tra il valore percepito - di cui ai commi precedenti – ed euro 7 (attuale tetto di esenzione) 4. La scelta dovrà essere comunicata alla funzione Amministrazione del Personale disciplina prevista al momento dell’assunzione o entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale scelta varrà per l’intero anno e sarà tacitamente rinnovata. Potrà essere revocata comma precedente ha decorrenza dal dipendente con una comunicazione alla funzione Amministrazione del Personale entro il 31 dicembre per l’anno successivo01.01.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo