BUONO DI AVVIAMENTO Clausole campione

BUONO DI AVVIAMENTO. Il buono di avviamento è un documento che consente all’OP/AOP di trasferire la merce al soggetto destinatario. Il modello di buono di avviamento deve essere redatto secondo il modello allegato (allegato A6). Il buono deve essere compilato al termine delle operazioni di carico del prodotto ritirato nel mezzo di trasporto. Il buono deve riportare il suo numero identificativo, la data della operazione di ritiro, il prodotto, la quantità ritirata, il nome e l’indirizzo del destinatario. Inoltre, per la sola distribuzione gratuita, deve indicare se il trasporto è refrigerato e se è effettuato a cura della OP o del destinatario. Ad ogni buono di avviamento corrisponde un unico destinatario, un unico prodotto ed un unico veicolo di trasporto. Il buono di avviamento è formato da due sezioni, la prima delle quali deve essere compilata dalla OP/AOP mentre la seconda deve essere compilata, dopo la fine dei controlli di primo livello ma prima della partenza del mezzo di trasporto, dai funzionari controllori. La verifica dei controllori è effettuata sulla base delle informazioni riportate nella prima sezione del buono di avviamento, nonché degli esiti dei controlli di primo livello svolti sulla operazione di ritiro oggetto del controllo. Con la compilazione con esito positivo della seconda sezione del buono da parte dei controllori è autorizzata l’operazione di ritiro effettuata dalla OP/AOP. Il prodotto ritirato destinato alla distribuzione gratuita è sotto la responsabilità della OP/AOP fino alla presa in carico dell’Ente destinatario. Invece, per le rimanenti destinazioni, la responsabilità dell’OP/AOP per questa destinazione termina con l’uscita del prodotto ritirato dal centro di ritiro. Inoltre, ad eccezione della destinazione gratuita, il trasporto del prodotto dai centri di ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi perdita o percolazione del prodotto medesimo sia di eventuale frazione liquida.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).