Camera di commercio di Torino. adibito a ristorante è possibile senza il consenso del locatore solo se si ceda, per così dire, il ristorante, e non il mero godimento dell’immobile: dunque l’azienda di ristorazione nel suo complesso, con tanto di attrezzature, contratti con i fornitori, etc. In questi casi il conduttore è tenuto a dare comunicazione al locatore della sublocazione o della cessione del contratto di locazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione non costituisce un requisito di validità della sublocazione o della cessione del contratto ma è necessaria per rendere tali avvenimenti opponibili al locatore (ad esempio, se non vi è stata comunicazione della cessione, il locatore legittimamente potrà pretendere il canone dal conduttore originario). La comunicazione deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali relativi ai contratti conclusi tra il conduttore ed il terzo, nonché le notizie essenziali relative alla persona che subentra nel godimento dell’immobile, in modo da consentire al locatore di esercitare il suo diritto di opporsi per gravi motivi. Sono gravi motivi che giustificano la opposizione del locatore alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione quelli che riguardano la persona del nuovo conduttore (e, in particolare la sua affidabilità e la sua solvibilità). La opposizione da parte del locatore dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data in cui questi ha ricevuto la comunicazione. Nel gennaio 2017 Xxxxx e Xxxxxxxxx stipulano un contratto di locazione ad uso commerciale della durata di 6 anni e Xxxxxxxxx inizia a svolgere nell’immobile locato l’attività di parrucchiere. Dopo oltre due anni dall’inizio dell’attività Sempronio, deciso ad intraprendere una nuova professione, intende sublocare l’immobile e l’azienda ad un altro parrucchiere, e provvede a comunicare tale decisione al locatore. Xxxxx, che riceve la comunicazione del conduttore in data 31 ottobre 2019, potrà opporsi alla sublocazione dell’immobile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (ossia entro il 30 novembre 2019) se, ad esempio, il sub-conduttore indicato da Xxxxxxxxx appare insolvibile. Nel solo caso di cessione del contratto di locazione ad uso non abitativo, a fronte del potere di scelta del nuovo conduttore (cessionario), attribuito in via esclusiva al conduttore originario (cedente), la legge tutela in modo più forte il locatore rispetto alle eventuali conseguenze negative di tale scelta, non solo consentendogli, come abbiamo visto, il diritto di opporsi alla cessione per gravi motivi, ma anche prevedendo un’obbligazione di garanzia in capo al conduttore cedente non espressamente liberato dal locatore ceduto. Il locatore può, infatti, scegliere se liberare l’originario conduttore (cedente) dalla responsabilità nei suoi confronti per gli eventuali inadempimenti del nuovo conduttore (cessionario). Se il locatore non libera il conduttore cedente dalla responsabilità per eventuali inadempimenti del nuovo conduttore, il conduttore resta responsabile verso il Camera di commercio di Torino
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Camera di commercio di Torino. adibito a ristorante Dunque non è possibile senza sufficiente una soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore circa l’inopportunità di continuare la locazione, ma essa deve basarsi su circostanze gravi e oggettive che rendano troppo onerosa oppure inutile la prosecuzione del rapporto. Sono gravi motivi, che giustificano il consenso recesso del locatore solo se si ceda, per così direconduttore, il ristorantemancato sviluppo commerciale atteso nella zona dove si trova l’immobile locato, o una grave malattia del conduttore. Nella zona X di Torino è in progetto la realizzazione di un centro commerciale. Xxxxx, interessato ad avviare un’attività di ristorazione all’interno del centro, conclude un contratto di locazione relativo ad uno dei numerosi locali presenti nella struttura. Successivamente alla stipula del contratto, l’atteso sviluppo commerciale della zona imprevedibilmente sfuma: il progettato centro commerciale non viene realizzato, e le poche attività aperte nello spazio di riferimento vengono chiuse. Xxxxx può validamente recedere dal contratto, invocando come grave motivo il mancato sviluppo commerciale dell’area, atteso al momento della stipula del contratto. Secondo la giurisprudenza, anche una significativa variazione della situazione economica del conduttore può rappresentare un grave motivo tale da giustificare il recesso. È però necessario che tale situazione sia determinata da fatti gravi, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. Un generico riferimento all’andamento negativo del mercato o alla “crisi economica” non è sufficiente per integrare un grave motivo che giustifichi il mero godimento dell’immobile: dunque l’azienda recesso (tanto più quando la crisi era in corso o almeno prevedibile al momento della costituzione del rapporto). Cosa succede nel caso di ristorazione nel suo complesso, con tanto liquidazione giudiziale (in passato chiamata fallimento) - di attrezzature, contratti con i fornitori, etc. In questi casi il conduttore è tenuto a dare comunicazione al locatore della sublocazione o della cessione una delle parti del contratto di locazione? L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non interrompe il rapporto di locazione; il rapporto prosegue, mediante lettera raccomandata con avviso dunque, tra il curatore ed il conduttore. Se però il contratto è destinato a durare per più di ricevimento. Tale comunicazione non costituisce un requisito quattro anni dalla dichiarazione di validità della sublocazione o della cessione del contratto ma è necessaria per rendere tali avvenimenti opponibili al locatore (ad esempio, se non vi è stata comunicazione della cessionefallimento, il locatore legittimamente potrà pretendere il canone curatore ha la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore originario). La comunicazione deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali relativi ai contratti conclusi tra il conduttore ed il terzo, nonché le notizie essenziali relative alla persona che subentra nel godimento dell’immobileun equo indennizzo che, in modo da consentire al locatore caso di esercitare il suo diritto di opporsi per gravi motividissenso fra le parti, è determinato dal giudice. Sono gravi motivi che giustificano la opposizione del locatore alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione quelli che riguardano la persona del nuovo conduttore (e, in particolare la sua affidabilità e la sua solvibilità). La opposizione da parte del locatore dovrà Il recesso deve avvenire entro il termine di 30 giorni un anno dall’apertura della procedura e ha effetto decorsi quattro anni dalla data in cui questi ha ricevuto la comunicazionestessa dichiarazione. Nel gennaio 2017 Xxxxx e Xxxxxxxxx stipulano un contratto di locazione ad uso commerciale della durata di 6 anni e Xxxxxxxxx inizia a svolgere nell’immobile locato l’attività di parrucchiere. Dopo oltre due anni dall’inizio dell’attività Sempronio, deciso ad intraprendere una nuova professione, intende sublocare l’immobile e l’azienda ad un altro parrucchiere, e provvede a comunicare tale decisione al locatore. Xxxxx, che riceve la comunicazione del conduttore in data 31 ottobre 2019, potrà opporsi alla sublocazione dell’immobile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (ossia entro il 30 novembre 2019) se, ad esempio, il sub-conduttore indicato da Xxxxxxxxx appare insolvibile. Nel solo caso di cessione apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del contratto di locazione ad uso non abitativo, a fronte del potere di scelta del nuovo conduttore (cessionario), attribuito in via esclusiva al conduttore originario (cedente), la legge tutela in modo più forte il locatore rispetto alle eventuali conseguenze negative di tale scelta, non solo consentendogli, come abbiamo visto, il diritto di opporsi alla cessione per gravi motivi, ma anche prevedendo un’obbligazione di garanzia in capo al conduttore cedente non espressamente liberato dal locatore ceduto. Il locatore può, infatti, scegliere se liberare l’originario conduttore (cedente) dalla responsabilità nei suoi confronti per gli eventuali inadempimenti del nuovo conduttore (cessionario). Se il locatore non libera il conduttore cedente dalla responsabilità per eventuali inadempimenti del nuovo conduttore, il conduttore resta responsabile verso curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso. Anche in questa ipotesi, se vi è dissenso fra le parti, l’equo indennizzo è determinato dal giudice. Il curatore potrebbe dunque anche decidere di continuare, per la sua durata naturale o per un certo periodo di tempo, il Camera di commercio di Torinorapporto.
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Camera di commercio di Torino. adibito a ristorante è possibile senza il consenso del Il locatore solo se si cedache intenda realizzare interventi di ricostruzione o ristrutturazione dell’immobile, deve, per così direpoter agire per il rilascio del bene, essere in possesso della licenza o della concessione necessarie per gli interventi che si intendono effettuare. Per quando riguarda gli immobili adibiti ad attività alberghiera, il ristorantelocatore può negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza quando: • l’immobile sia oggetto di intervento di ricostruzione, e non il mero godimento dell’immobile: dunque l’azienda di ristorazione nel suo complesso, con tanto di attrezzature, contratti con i fornitori, etc. In ferma restando la destinazione alberghiera (anche in questi casi il conduttore è tenuto a dare comunicazione al locatore possesso della sublocazione licenza o della cessione concessione necessarie per l’intervento è condizione per l’azione di rilascio) • il locatore intenda esercitare personalmente nell’immobile, o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta, la medesima attività del conduttore. Con la disdetta il locatore deve, a pena di decadenza, dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell’immobile locato, specificando su quale motivo, tra quelli tassativamente previsti, essa è fondata. In mancanza di una tale tempestiva ed esatta comunicazione il locatore non può interrompere il rapporto, con conseguente rinnovo del contratto di locazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimentoper ulteriori 6 anni (9 per le attività alberghiere o teatrali). Tale comunicazione non costituisce un requisito di validità della sublocazione o della cessione del contratto ma è necessaria per rendere tali avvenimenti opponibili al locatore (ad esempio, se non vi è stata comunicazione della cessione, Quando il locatore legittimamente potrà pretendere il canone dal conduttore originario). La comunicazione riacquista la disponibilità dell’immobile (eventualmente anche a seguito di una procedura giudiziaria)10, deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali relativi ai contratti conclusi tra il conduttore ed il terzoadibirlo agli usi su cui si è basata la disdetta, nonché le notizie essenziali relative alla persona che subentra nel godimento dell’immobile, in modo da consentire al locatore di esercitare il suo diritto di opporsi per gravi motivi. Sono gravi motivi che giustificano la opposizione del locatore alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione quelli che riguardano la persona del nuovo conduttore (e, in particolare la sua affidabilità e la sua solvibilità). La opposizione da parte del locatore dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni sei mesi dalla data in cui questi ha ricevuto riacquistato la comunicazione. Nel gennaio 2017 Xxxxx e Xxxxxxxxx stipulano un contratto di locazione ad uso commerciale della durata di 6 anni e Xxxxxxxxx inizia a svolgere nell’immobile locato l’attività di parrucchiere. Dopo oltre due anni dall’inizio dell’attività Sempronio, deciso ad intraprendere una nuova professione, intende sublocare l’immobile e l’azienda ad un altro parrucchiere, e provvede a comunicare tale decisione al locatore. Xxxxx, che riceve la comunicazione del conduttore in data 31 ottobre 2019, potrà opporsi alla sublocazione dell’immobile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (ossia entro il 30 novembre 2019) se, ad esempio, il sub-conduttore indicato da Xxxxxxxxx appare insolvibile. Nel solo caso di cessione del contratto di locazione ad uso non abitativo, a fronte del potere di scelta del nuovo conduttore (cessionario), attribuito in via esclusiva al conduttore originario (cedente), la legge tutela in modo più forte il locatore rispetto alle eventuali conseguenze negative di tale scelta, non solo consentendogli, come abbiamo visto, il diritto di opporsi alla cessione per gravi motivi, ma anche prevedendo un’obbligazione di garanzia in capo al conduttore cedente non espressamente liberato dal locatore ceduto. Il locatore può, infatti, scegliere se liberare l’originario conduttore (cedente) dalla responsabilità nei suoi confronti per gli eventuali inadempimenti del nuovo conduttore (cessionario)disponibilità. Se il locatore non libera il conduttore cedente dalla responsabilità lo fa, o se non rispetta i termini della concessione o del piano comunale per eventuali inadempimenti del nuovo conduttorel’inizio dei lavori, il conduttore resta responsabile verso può chiedere che il Camera precedente rapporto di commercio locazione sia ripristinato alle stesse condizioni oppure, in alternativa, chiedere il risarcimento del danno, che determinerà il giudice, in ogni caso in misura non superiore a quarantotto mensilità dell'ultimo canone di Torinolocazione percepito, oltre all’indennità per la perdita dell’avviamento (di cui parleremo al paragrafo 1.7).
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Camera di commercio di Torino. adibito Il diritto di prelazione è configurabile solo nelle ipotesi in cui il locatore intenda trasferire l’immobile locato a ristorante è possibile senza titolo oneroso. Il conduttore non ha un diritto di prelazione nei casi in cui il consenso trasferimento dell’immobile da parte del locatore solo se avvenga a titolo gratuito (ad es. in forza di una donazione). Inoltre, non si cedariconosce un diritto di prelazione del conduttore nel caso di trasferimenti a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, per così direnonché di trasferimenti operati sulla base di un diritto di prelazione dei coeredi. È altresì escluso un diritto di prelazione in favore del conduttore nei casi in cui il trasferimento della proprietà dell’immobile locato non sia effetto della libera determinazione del proprietario-locatore di trasferire il bene. Così, ad esempio, non si riconosce un diritto di prelazione in capo al conduttore nelle ipotesi di vendita forzata dell’immobile o di vendita coattiva in sede fallimentare. Può accadere che il ristoranteproprietario-locatore non provveda a comunicare al conduttore la propria intenzione di alienare l’immobile locato o che, e non il mero godimento dell’immobile: dunque l’azienda pur provvedendo a tale comunicazione, indichi al conduttore un corrispettivo superiore a quello risultante dall’atto di ristorazione nel suo complesso, con tanto di attrezzature, contratti con i fornitori, etccompravendita. In questi casi la legge riconosce al conduttore avente diritto alla prelazione un diritto di riscatto. In forza di tale diritto il conduttore è tenuto a dare comunicazione al locatore della sublocazione o della cessione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto di locazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione non costituisce un requisito di validità della sublocazione o della cessione del contratto ma è necessaria per rendere tali avvenimenti opponibili al locatore (ad esempio, se non vi è stata comunicazione della cessione, concluso tra il locatore legittimamente potrà pretendere il canone dal conduttore originario). La comunicazione deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali relativi ai contratti conclusi tra il conduttore ed il terzo, nonché le notizie essenziali relative alla persona che subentra nel godimento dell’immobileriscattare l’immobile dall’acquirente, in modo diventandone proprietario, mediante versamento del prezzo da consentire al locatore di esercitare questi corrisposto. Quando il suo conduttore esercita il diritto di opporsi per gravi motivi. Sono gravi motivi che giustificano la opposizione riscatto, deve provvedere al pagamento del locatore alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione quelli che riguardano la persona del nuovo conduttore (e, in particolare la sua affidabilità e la sua solvibilità). La opposizione da parte del locatore dovrà avvenire prezzo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla data in cui questi ha ricevuto la comunicazionetre mesi. Nel gennaio 2017 Xxxxx e Xxxxxxxxx stipulano un contratto di locazione ad uso commerciale della durata di 6 anni e Xxxxxxxxx inizia a svolgere nell’immobile locato l’attività di parrucchiere. Dopo oltre due anni dall’inizio dell’attività Sempronio, deciso ad intraprendere una nuova professione, intende sublocare l’immobile e l’azienda ad un altro parrucchiere, e provvede a comunicare tale decisione al locatore. Xxxxx, che riceve la comunicazione del conduttore in data 31 ottobre 2019, potrà opporsi alla sublocazione dell’immobile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (ossia entro il 30 novembre 2019) se, ad esempio, il sub-conduttore indicato da Xxxxxxxxx appare insolvibile. Nel solo In caso di cessione del contratto immobile destinato a più usi, i diritti di locazione ad uso non abitativo, a fronte del potere prelazione e di scelta del nuovo conduttore (cessionario), attribuito in via esclusiva riscatto vengono riconosciuti al conduttore originario (cedente), la legge tutela in modo più forte il locatore rispetto alle eventuali conseguenze negative di tale scelta, non solo consentendogli, come abbiamo visto, il diritto di opporsi alla cessione per gravi motivi, ma anche prevedendo un’obbligazione di garanzia in capo al conduttore cedente non espressamente liberato dal locatore ceduto. Il locatore può, infatti, scegliere se liberare l’originario conduttore (cedente) dalla responsabilità nei suoi confronti per gli eventuali inadempimenti del nuovo conduttore (cessionario). Se il locatore non libera il conduttore cedente dalla responsabilità per eventuali inadempimenti del nuovo conduttore, il conduttore resta responsabile verso il Camera di commercio di Torinoquando l’uso commerciale risulti prevalente.
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Camera di commercio di Torino. adibito Il rapporto di locazione deve essere cessato per volontà del locatore. L'indennità per la perdita di avviamento non viene corrisposta se il rapporto di locazione è cessato per una causa imputabile al conduttore (disdetta o recesso del conduttore, o sottoposizione del conduttore ad una procedura concorsuale). L’ammontare dell’indennità è predeterminato per legge in misura fissa, pari a ristorante 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto (21 nel caso di attività alberghiere), a prescindere dall’effettivo valore dell’avviamento maturato dall’attività svolta dal conduttore. Infatti il legislatore ha preferito dettare una soluzione generale, evitando le complesse indagini che sarebbero necessarie a valutare l’effettiva perdita di avviamento nei singoli casi concreti. Dunque, l’indennità compete indipendentemente dalla prova in concreto dell’avviamento e della perdita effettivamente subita dal conduttore in conseguenza del rilascio. Essa è possibile senza il consenso del locatore solo dovuta anche se si ceda, per così dire, il ristorante, e non il mero godimento dell’immobile: dunque l’azienda di ristorazione nel suo complesso, con tanto di attrezzature, contratti con i fornitori, etc. In questi casi il conduttore continua ad esercitare la medesima attività in altro locale sito nel medesimo fabbricato o in diverso immobile situato nelle vicinanze di quello a suo tempo locato. L’indennità è altresì dovuta quando il conduttore abbia completamente cessato la propria attività. Il conduttore ha inoltre diritto ad un’ulteriore indennità di pari importo (e dunque in caso l’indennità raddoppia) se, entro un anno dal rilascio dei locali in seguito alla cessazione del rapporto, l’immobile viene da chiunque adibito all’esercizio della stessa attività a suo tempo esercitata dal conduttore uscente o di attività compresa nella medesima tabella merceologica che risulti affine a quella già esercitata dal conduttore uscente. Quando dovuta, la corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento è condizione per l’esecuzione dell’eventuale provvedimento di rilascio chiesto dal locatore. Questo significa che il conduttore non è tenuto a dare comunicazione rilasciare l’immobile finché il locatore non corrisponde l’indennità. Il diritto a percepire l’indennità non insorge se il conduttore esercitava la propria attività senza le necessarie autorizzazioni amministrative. In questa ipotesi, infatti, si versa in una situazione illecita, ritenuta non meritevole di tutela. Nell’ipotesi in cui vi sia stata sublocazione dell’immobile (di cui parleremo nel paragrafo 2.4), alla cessazione della locazione (e quindi della sublocazione), l’indennità per la perdita di avviamento commerciale compete al locatore della sublocazione o della cessione conduttore sublocatore nei confronti del contratto di locazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimentolocatore. Tale comunicazione non costituisce un requisito di validità della sublocazione o della cessione Il sub- conduttore può far valere il proprio diritto all’indennità nei confronti del contratto ma è necessaria per rendere tali avvenimenti opponibili al locatore (sublocatore. Quindi ad esempio, se non vi è stata comunicazione della cessioneipotizzando che Xxxxx conceda l’immobile in locazione a Caio e che quest’ultimo a sua volta lo sublochi a Xxxxxxxxx, il e immaginando che i due contratti scadano contemporaneamente, Xxxx (conduttore principale e sublocatore) dovrà pagare la indennità per la perdita dell’avviamento a Xxxxxxxxx (sub-conduttore), e a sua volta potrà esigerla da Tizio (locatore legittimamente potrà pretendere il canone dal conduttore originarioprincipale). La comunicazione deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali relativi ai contratti conclusi tra il conduttore ed il terzo, nonché le notizie essenziali relative alla persona che subentra nel godimento dell’immobile, in modo da consentire al locatore di esercitare il suo diritto di opporsi per gravi motivi. Sono gravi motivi che giustificano la opposizione del locatore alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione quelli che riguardano la persona del nuovo conduttore (e, in particolare la sua affidabilità e la sua solvibilità). La opposizione da parte del locatore dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data in cui questi ha ricevuto la comunicazione. Nel gennaio 2017 Xxxxx e Xxxxxxxxx stipulano un contratto di locazione ad uso commerciale della durata di 6 anni e Xxxxxxxxx inizia a svolgere nell’immobile locato l’attività di parrucchiere. Dopo oltre due anni dall’inizio dell’attività Sempronio, deciso ad intraprendere una nuova professione, intende sublocare l’immobile e l’azienda ad un altro parrucchiere, e provvede a comunicare tale decisione al locatore. Xxxxx, che riceve la comunicazione del conduttore in data 31 ottobre 2019, potrà opporsi alla sublocazione dell’immobile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (ossia entro il 30 novembre 2019) se, ad esempio, il sub-conduttore indicato da Xxxxxxxxx appare insolvibile. Nel solo caso di cessione del contratto di locazione ad uso non abitativo, a fronte del potere di scelta del nuovo conduttore (cessionario), attribuito in via esclusiva al conduttore originario (cedente), la legge tutela in modo più forte il locatore rispetto alle eventuali conseguenze negative di tale scelta, non solo consentendogli, come abbiamo visto, il diritto di opporsi alla cessione per gravi motivi, ma anche prevedendo un’obbligazione di garanzia in capo al conduttore cedente non espressamente liberato dal locatore ceduto. Il locatore può, infatti, scegliere se liberare l’originario conduttore (cedente) dalla responsabilità nei suoi confronti per gli eventuali inadempimenti del nuovo conduttore (cessionario). Se il locatore non libera il conduttore cedente dalla responsabilità per eventuali inadempimenti del nuovo conduttore, il conduttore resta responsabile verso il Camera di commercio di Torino
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