Campioni del Fornitore. 23.1 Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base di campioni dei materiali messi a disposizione dal Fornitore, quest’ultimo è tenuto, a richiesta del Committente, a presentare, in qualsiasi momento della produzione, campioni di fabbricazione per i relativi esami. 23.2 Qualora detti campioni siano accettati, essi diventano parte della fornitura; nel caso in cui vengano rifiutati, rimangono a carico del Fornitore, che è tenuto a presentarne altri. 23.3 I campioni possono essere richiesti dal Committente o presentati d’iniziativa dal Fornitore in due o più esemplari; in tal caso, uno di essi, munito di un contrassegno di accettazione, è restituito al Fornitore, che ha la facoltà di riconsegnarlo al Committente una volta completata la fornitura. 23.4 In nessun caso, l’accettazione dei campioni da parte del Committente esonera il Fornitore dagli obblighi di garanzia di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Condizioni Generali. 23.5 Qualora previsto dalla disciplina comunitaria ovvero nazionale in tema di armonizzazione tecnica, il Fornitore, anche tramite un suo mandatario, sottopone i campioni (tipi) all’esame di un organismo notificato di sua scelta, perché verifichi la piena conformità dei campioni con i requisiti essenziali stabiliti dalla normativa di armonizzazione tecnica.
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