Common use of Campioni ed analisi Clause in Contracts

Campioni ed analisi. Il compratore ha in ogni tempo e senza preavviso il diritto di prelevare dei campioni del latte consegnato per sottoporli ad analisi ed assicurarsi che il latte sia sano e non sia stato alterato con aggiunta di sostanze estranee o di colostro (prova di sorpresa). Il prelevamento dei campioni è eseguito a termine di legge. I campioni di latte sono prelevati rimescolando accuratamente la massa, in modo da rendere perfettamente omogenea la composizione. Qualora il campione da prelevare interessi più di un recipiente, il prelevamento è fatto proporzionalmente alle singole quantità. Nel caso di “prova di stalla”, il prelevatore assiste alla mungitura dall’inizio ed osserva che questa sia condotta “a fondo”, cioè che non resti latte nelle mammelle. Ogni campione è prelevato in triplice esemplare, in bottiglie di capacità non inferiore ad un quarto di litro. I contenitori del prelevamento sono chiusi opportunamente e muniti di cartellino riportante il verbale di prelevamento. Tale cartellino è legato al contenitore in modo che non sia possibile sostituirlo, senza rompere il sigillo che va applicato sul tappo. Nel verbale di prelevamento, sono indicati: luogo, data e ora del prelevamento, nome del compratore e del produttore del latte. Inoltre, se si tratta di una “prova di stalla”, è fatta specifica menzione. Il cartellino è firmato dal compratore o dal suo incaricato, dal produttore o dal suo incaricato, da uno o due testimoni o dal solo prelevatore, se agente giurato. Dei tre campioni uno viene ritirato dal produttore, uno dal compratore ed il terzo tenuto dai testimoni a disposizione per eventuali contestazioni.

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Samples: Contratti Di Agenzia E Procacciamento d'Affari, Contratti Di Agenzia E Procacciamento

Campioni ed analisi. Il compratore ha in ogni tempo e senza preavviso il diritto di prelevare dei campioni del latte consegnato per sottoporli ad analisi ed assicurarsi che il latte sia sano e non sia stato alterato con aggiunta di sostanze estranee o di colostro (prova di sorpresa). Il prelevamento dei campioni è eseguito a termine di legge. I campioni di del latte sono prelevati rimescolando accuratamente la massa, in modo da rendere perfettamente omogenea la composizione. Qualora il campione da prelevare interessi più di un recipiente, il prelevamento è fatto proporzionalmente alle singole quantità. Nel caso di “prova di stalla”, il prelevatore assiste alla mungitura dall’inizio ed osserva che questa sia condotta “a fondo”, cioè che non resti latte nelle mammelle. Ogni campione è prelevato in triplice esemplare, in bottiglie di capacità non inferiore ad un quarto di litrocontenitori. I contenitori del prelevamento sono chiusi opportunamente e muniti di cartellino riportante il verbale di prelevamento. Tale cartellino è legato al contenitore in modo che non sia possibile sostituirlo, senza rompere il sigillo che va applicato sul tappo. Nel verbale di prelevamento, sono indicati: luogo, data e ora del prelevamento, nome del compratore e del produttore del latte. Inoltre, se si tratta di una “prova di stalla”, è fatta specifica menzione. Il cartellino è firmato dal compratore o dal suo incaricato, dal produttore o dal suo incaricato, da uno o due testimoni o dal solo prelevatore, se agente giuratotestimoni. Dei tre campioni uno viene ritirato dal produttore, uno dal compratore ed il terzo tenuto dai testimoni a disposizione per eventuali contestazioni.

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Campioni ed analisi. Il compratore ha in ogni tempo e senza preavviso il diritto di prelevare dei campioni del latte consegnato per sottoporli ad analisi ed assicurarsi che il latte sia sano e non sia stato alterato con aggiunta di sostanze estranee o di colostro (prova di sorpresa). Il prelevamento dei campioni è eseguito a termine di legge. I campioni di latte sono prelevati rimescolando accuratamente la massa, in modo da rendere perfettamente omogenea la composizione. .Qualora il campione da prelevare interessi più di un recipiente, il prelevamento è fatto proporzionalmente alle singole quantità. Nel caso di “prova di stalla”, il prelevatore assiste alla mungitura dall’inizio ed osserva che questa sia condotta “a fondo”, cioè che non resti latte nelle mammelle. Ogni campione è prelevato in triplice esemplare, esemplare e in bottiglie di capacità non inferiore ad un quarto di litrocontenitori. I contenitori del prelevamento sono chiusi opportunamente e muniti di del cartellino riportante il verbale di prelevamento. Tale cartellino è legato al contenitore ai contenitori, in modo che non sia possibile sostituirlo, senza rompere il sigillo che va applicato sul tappo. Nel verbale di prelevamento, sono indicati: luogo, data e ora del prelevamento, nome del compratore e del produttore del latte. Inoltre, se si tratta di una “prova di stalla”, è fatta specifica menzione. Il cartellino è firmato dal compratore o dal suo incaricato, dal produttore o dal suo incaricato, da uno o due testimoni o dal solo prelevatore, se agente giuratotestimoni. Dei tre campioni uno viene ritirato dal produttore, uno dal compratore ed il terzo tenuto dai da testimoni a disposizione per eventuali contestazioni.

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