TITOLO I
RACCOLTA DEGLI USI VIGENTI IN PROVINCIA DI LATINA
TITOLO I
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE QUALIFICHE
Agenti e Rappresentanti di Commercio
L’attività di agente e rappresentante di commercio è esercitata dagli iscritti, e non, nell’apposito albo tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura secondo la disciplina di cui alla L. n. 204 del 3 maggio 1985 e successive modifiche e del relativo regolamento camerale.
L’agente o il rappresentante di commercio è pagato a provvigione secondo quanto stabilito negli accordi collettivi.
Procacciatore d’affari
Il Procacciatore di affari, a differenza dell’agente e rappresentante di commercio, è colui che occasionalmente, senza vincoli di stabilità e con libertà di agire, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole a colui il quale gli ha conferito l’incarico. Non esistendo nessuna regolamentazione, l’unico obbligo per il procacciatore d’affari è l’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
Il Procacciatore di affari è retribuito con una provvigione che viene stabilita fra le parti.
Piazzista
E’ colui il quale è abitualmente incaricato, con vincolo di dipendenza da una ditta, di recarsi in determinate zone per la collocazione di articoli trattati dalla ditta medesima.
CLAUSOLE PRINCIPALI
“A fiamma e fuoco”
Quando nelle contrattazioni di prodotti agricoli o di bestiame è usata la clausola “ a fiamma e fuoco” la vendita si intende effettuata senza alcuna garanzia, a tutto rischio e pericolo del compratore.
“ A saldo”
La dicitura “a saldo” è usata per indicare la liquidazione definitiva, la chiusura della partita.
Caparra
E’ d’uso, nelle contrattazioni in genere, il versamento di una caparra che costituisce garanzia di impegno. Pertanto il contraente che ha versato la somma se recede dal contratto perde la somma versata; invece colui che ha ricevuto la somma se recede dal contratto, è tenuto ha restituirla in misura doppia.
La caparra viene corrisposta su richiesta di una delle parti ed è successivamente conteggiata all’atto della liquidazione.
Effetto
Nella pratica commerciale la parola “effetto” è intesa equivalente alla parola “cambiale”.
Merce “xxxxxx xxxxxxxxx venditore” o “xxxxxx xxxxxxxxx compratore”
Con la clausola “merce xxxxxx xxxxxxxxx venditore” la merce è venduta e consegnata al compratore libera da ogni spesa nel magazzino del venditore. Il compratore è tenuto a ritirarla dal magazzino medesimo; qualora però egli desideri che la merce sia messa a disposizione in luogo diverso, ed il venditore accetti, resta a suo carico ogni ulteriore spesa e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.
Se la merce viene venduta “xxxxxx xxxxxxxxx compratore”, è il venditore che deve provvedere con propri mezzi alla consegna nel magazzino del compratore.
Pagamento “a contanti”
Qualora nelle contrattazioni le parti non determinino il momento del pagamento e non sia implicito il riferimento alla pratica adottata per gli altri affari in genere in precedenza conclusi, il silenzio equivale a mutuo accordo sul pagamento “a contanti”, e cioè alla consegna della merce.
Stretta di mano
In occasione delle contrattazioni verbali in fiera o altrove, relative a compravendita di animali o di merci agricole, è in uso anche la “stretta di mano” tra le parti.
Con tale atto si vuole dimostrare l’accordo raggiunto al termine della contrattazione; di solito, subito dopo il compratore appone il suo segno sugli animali o preleva un campione delle merci acquistate.
MEDIAZIONE IN GENERE
L’esercizio professionale della mediazione, è subordinata all’iscrizione nel Ruolo istituito presso la Camera di Commercio. La provvigione compete solo a coloro che sono iscritti nell’apposito Ruolo e nel Registro delle Imprese.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti sono determinate dagli usi locali.
E’ valido il patto di esclusiva e quello di irrevocabilità temporanea che esclude la possibilità di recesso prima del decorso del periodo stabilito e quindi, ricorrendo a tali patti, il mediatore avrà diritto alla provvigione sia nell’ipotesi in cui l’affare sia concluso anche senza il suo intervento, sia in quella di revoca anticipata dell’incarico.
Spettanza e corresponsione della provvigione
Il diritto alla provvigione si matura con l’effettiva conclusione dell’affare ad opera del mediatore (1), sia che essa avvenga in forma scritta che in forma verbale.
Quando per l’esistenza e la validità e del contratto è stata scelta la forma scritta, la provvigione spetta al mediatore soltanto dopo la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita e/o dell’atto da parte dei contraenti.
Ripartizione della provvigione a carico dei contraenti
In difetto di patti contrari o di usi contrari relativi a singoli settori merceologici, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.
I contraenti si obbligano verso il mediatore soltanto per la propria quota di compenso e non rispondono, perciò, in solido dell’intero ammontare.
Provvigione non dovuta
Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore che non intende valersi della sua opera o chi ha convenuto con il mediatore che la provvigione è a carico di una sola delle parti.
Provvigione per la permuta di beni immobili
Se il mediatore interviene in un contratto di permuta, il compenso per la sua opera gli è dovuto tenendo presente il valore più alto attribuito ad uno dei beni oggetto della contrattazione.
Rimborso spese
Il compenso corrisposto al mediatore è sempre comprensivo delle spese normalmente occorrenti per l’attività espletata (esempio spese per l’accompagnamento, per la visita degli appartamenti, per i cartelli esposti su vetrine o portoni, per le spese telefoniche ecc.) e da lui sostenute per far concludere il contratto.
Le ulteriori spese (quali le perizie espletate da un professionista, le consulenze legali, i frazionamenti immobiliari, le forme pubblicitarie eccedenti la normalità), sono liquidate a parte purchè siano state preventivamente autorizzate e documentate.
Le spese anzidette gravano sulla parte che le ha autorizzate e sono dovute anche se il contratto non viene concluso.
Pluralità di mediatori
Se nella conclusione di un contratto o di una transazione intervengono più mediatori, le parti contraenti sono tenute a corrispondere un solo compenso che viene diviso in parti uguali tra mediatori intervenuti.
Responsabilità del mediatore
In genere, il mediatore non risponde del buon esito dell’affare concluso con il suo intervento. Xxxxx può addebitarsi al mediatore:
1- se il compratore non è puntuale nei pagamenti o non paga alla scadenza o non ritira la merce,
2- se il venditore non consegna la merce o consegna merce difettosa o non si attiene ai termini contrattuali e di consegna,
3- se il contratto cessa per mutuo dissenso,
4- in ogni altra ipotesi di inadempimento da parte del compratore o del debitore.
TITOLO II COMUNIONI TACITE FAMILIARI
GENERALITA’
Nei Comuni della Provincia di Latina, ove non debbano trovare applicazione per ragioni temporali, le limitazioni derivanti dall’ultimo comma dell’art. 230 bis c.c., le comunioni tacite familiari, nell’esercizio dell’agricoltura, sono regolate dagli usi di cui appresso.
Nelle comunioni tacite familiari per l’agricoltura per le quali, invece, debba trovare applicazione l’art.230-bis, ultimo comma, del codice civile, gli usi richiamati trovano applicazione solo se non in contrasto con le disposizioni vincolanti di cui ai precedenti commi dello stesso articolo.
Per le famiglie stabilitesi in Provincia di Latina, ma provenienti da altre regioni italiane, in modo particolare dal Veneto, dall’Xxxxxx Xxxxxxx, non vale il principio della territorialità degli usi e costumi, bensì quello personale della famiglia d’origine, che i componenti la comunione usano ancora oggi seguire, come confermato dalla giurisprudenza in merito.
Si premette anche che per la nascita, l’esistenza e l’organizzazione di dette comunioni tacite familiari è sufficiente la libera consociazione familiare nella coltivazione del podere, anche senza un patrimonio iniziale proveniente da eredità od altro titolo, essendo sufficiente la comune attività di lavoro, i cui titoli, anche se diversi in rapporto alle attitudini dei singoli componenti, confluiscono nella formazione di un unico peculio destinato indivisibilmente ai bisogni dell’intera comunità ed all’eventuale acquisto di beni nell’interesse del consorzio familiare.
Scopo della comunione tacita familiare (c.t.f.) è quello di esercitare la coltivazione di un podere o di un bosco o l’allevamento del bestiame o l’esercizio di un’attività connessa con l’agricoltura, eccezionalmente di due o più poderi, siano essi presi in fitto, di proprietà comune o condotti in altra forma.
Organizzazione
Per consuetudine, la comunione tacita familiare ha un capo detto “capofamiglia”.
Egli rappresenta la famiglia colonica di fronte ai terzi, organizza, dirige, assegna e coordina i lavori, amministra il patrimonio e, talvolta, dirige le controversie che sorgono tra i componenti la comunione.
Se la famiglia colonica è composta di una sola stirpe o ceppo, il suo capo naturale è l’ascendente; se è formata da più stirpe o ceppi, il capo è scelto di comune accordo dai partecipanti alla comunione.
Nelle comunioni tra padre e figli le funzioni di capo spettano al padre il quale, tuttavia, per ragioni di età, di salute o per altre cause, può delegarle ad uno dei figli.
Nelle comunioni tra fratelli, invece, il capofamiglia è il fratello più anziano.
La capofamiglia coadiuva il capo nell’esercizio di alcune attività. Tra l’altro amministra la bassa corte e provvede alla necessità della casa.
Essa è la moglie del capo, se nella comunione vi è un solo ceppo; se, invece, vi sono più ceppi, è la donna più anziana, anche se di ramo diverso da quello del capofamiglia.
Anche la capo famiglia, però, può essere designata di comune accordo dai partecipanti alla comunione di età superiore ai 18 anni.
Nel caso di terreni condotti a mezzadria, il capofamiglia deve essere di gradimento del concedente. I rapporti tra di essi sono regolati dal patto colonico e dagli usi.
La potestà conferita al capofamiglia può essere revocata dai partecipanti per incapacità o colpa grave.
Il capofamiglia nell’espletamento delle sue mansioni si consulta con gli altri membri della comunione e riferisce sugli affari conclusi.
Il capofamiglia provvede all’indirizzo delle coltivazioni ed alla organizzazione dei lavori agricoli, assegnando le mansioni ai vari membri e dirigendo, coordinando e controllando l’esecuzione, rendendo conto della gestione a chiusura della annata agraria.
Il rendiconto, però, deve essere necessariamente dato in caso di recesso di uno dei membri della comunione oppure quando sia chiesto in occasione di perdite.
Patrimonio e sua divisione
Il patrimonio della c.t.f. si considera costituito:
a) dal capitale vecchio;
b) dal capitale nuovo;
c) dai frutti pendenti.
Il capitale vecchio è quello ereditario o messo in comune al momento della costituzione della comunione.
Esso è normalmente costituito dalle scorte morte, dalle macchine, dagli attrezzi, dagli utensili vari, dai vasi vinari, dal bestiame anche di bassa corte, dal mobilio e dal denaro. In genere, cioè, è formato dai beni antichi ed originari di coloro che costituiscono la comunione, siano essi fratelli, consanguinei o soltanto soci.
Nei confronti dei figli, il capitale vecchio è costituito dal complesso dei beni esistenti anteriormente al compimento del 18° anno di età del primo nato da uno dei partecipanti originari. Qualora non sia possibile accertare il capitale vecchio nel modo sopra detto, si presume che esso sia uguale al 50% del capitale esistente al momento della divisione, al netto del frutto pendente.
Il capitale vecchio, comunque determinato, vien poi maggiorato con una percentuale che varia dal 10% al 15% dell’importo del capitale nuovo in relazione alla durate della comunione.
La percentuale anzidetta è detratta dall’importo del capitale nuovo sempre al netto del frutto pendente.
Fanno anche parte del capitale vecchio tutte le passività ereditate dai genitori o dai soci premorti.
Il capitale nuovo è rappresentato da tutti i beni conseguiti con l’uso del capitale vecchio e con l’attività dei componenti la famiglia.
In particolare, il capitale nuovo è costituito dalla rendite e dall’aumento del capitale vecchio, nessun bene escluso, diminuito delle sole spese sostenute per sopperire alle necessità familiari.
Il capitale nuovo si calcola valutando il capitale attuale diminuito del capitale vecchio, del frutto pendente e delle spese della famiglia, come detto innanzi.
Il frutto pendente è costituito da tutti i prodotti dell’annata compreso il denaro liquido accumulato durante l’anno ed ancora indiviso al netto delle spese di gestione.
I beni mobili ed immobili acquistati con denaro della comunione, nel corso della comunione stessa, rientrano nel patrimonio nuovo, anche se all’atto dell’acquisto, essi vengono intestati soltanto ad uno o più membri della famiglia.
Per consuetudine non entrano a far parte del patrimonio comune e restano di piena proprietà e godimento dei rispettivi proprietari i beni e gli oggetti di uso personale, il corredo delle spose, i regali, le donazioni e le eredità ricevute a titolo personale.
Oltre alla dote delle donne, restano pure esclusi dalla comunione i beni apportati dalle donne che entrano a far parte della famiglia a seguito di matrimonio.
La divisione del patrimonio fra i componenti la famiglia avviene nel modo seguente:
1) nella divisione del capitale vecchio partecipano i soli ceppi familiari di origine (stirpi);
2) nella divisione del capitale nuovo partecipano tutti i membri della famiglia che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, secondo gli anni di lavoro di ognuno (per i maschi 4/4 e per le donne 2/4 di unità per ogni anno) e per tanti dodicesimi quanti sono i mesi, per gli anni non interamente compiuti. Anche gli invalidi ed i dementi partecipano alla divisione con diritti pari agli abili ed ai sani di mente;
3) nella divisione del reddito dell’ultimo anno e dei frutti pendenti ogni partecipante alla comunione concorre secondo il contributo di lavoro dato ed in base alle cosiddette “bocche”.
Le persone entrate a far parte della comunione nell’anno stesso in cui avviene la divisione partecipano a questa con diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi trascorsi dal loro ingresso nella comunione.
Per gli invalidi ed i dementi, vale quanto già detto per il patrimonio nuovo.
Ai ragazzi di ambo i sessi, sino all’età di 14 anni, non si assegna generalmente alcuna parte. Fanno eccezione quei ragazzi che, per necessità familiari o per altre ragioni, sono addetti fin da piccoli alla custodia del bestiame.
Se esistono passività formate in comune dai soci, esse si sottraggono dall’attivo del patrimonio prima di procedere all’assegnazione delle relative quote.
Se fra gli oggetti da dividersi trovasi qualche cosa indivisibile (ad es. un quadro, un mobile antico di valore, ecc.) se ne fa la stima, si estrae a sorte tra i soci e si conguaglia il suo valore con denaro o con altre masserizie.
Le scritture, i documenti e simili, i quali non sono suscettibili di divisione, si danno in custodia al capofamiglia od al socio che dà maggiore affidamento per la sua istruzione o per la sua rettitudine.
Diritti e doveri dei partecipanti
Ogni partecipante alla comunione ha l’obbligo di contribuire con il proprio lavoro al miglior andamento dell’azienda e di dedicare tutta la sua attività, secondo le proprie capacità, alla coltivazione del podere ed alle attività ad esso connesse, secondo le direttive del capofamiglia.
Qualora con il consenso del capofamiglia, qualcuno svolga attività personale particolare, gli utili provenienti da questa sua attività sono di spettanza della famiglia e concorrono alla formazione del capitale nuovo. I salari ed i guadagni percepiti debbono, comunque, essere versati al capofamiglia.
I componenti la comunione sono tenuti, senza limiti, alla mutua assistenza in caso malattia, infortuni, sinistri ed altro.
Le pensioni, le rendite delle pensioni liquidate ed i sussidi comunque percepiti dai componenti la comunione e gli emolumenti percepiti per atti di valore restano di esclusiva pertinenza degli onorati.
I partecipanti alla comunione hanno diritto al soddisfacimento delle normali necessità di vita, all’eventuale rendiconto annuale ed alla ripartizione degli eventuali utili.
L’appartenenza alla comunione comporta comunanza di abitazione e di mensa.
Il componente la comunione tacita familiare che si assenta per compiere il servizio militare obbligatorio è considerato presente.
E’ considerato presente anche il componente la famiglia che si assenta temporaneamente per motivi di forza maggiore.
Se, invece, il servizio militare e volontario, è considerato come un impiego assunto consensualmente.
I partecipanti alla comunione hanno diritto di godere dei beni di essa in proporzione ai propri bisogni.
Gli utili derivanti dai lavori svolti temporaneamente da un partecipante fuori dell’azienda devono essere versati alla comunione.
Questa può anche elargire a detto partecipante una regalia.
Quando un membro della comunione abbandona i lavori del podere per darsi ad un’arte o ad una qualsiasi professione, in generale, gli viene liquidato, secondo le possibilità della famiglia, quanto di sua spettanza. Tuttavia, previo accordo di tutti gli altri partecipanti, si può anche consentirgli di rimanere ancora nella comunione per uno o due anni, qualora, però, metta in comune il suo guadagno e questo sia in tale proporzione da corrispondere al costo del lavoro che avrebbe fatto con le sue braccia e valga a supplire le spese occorrenti per la coltivazione del terreno.
In tal caso, essendo considerato come appartenente sempre alla comunione, è partecipe, all’atto della divisione, come tutti gli altri partecipanti, non solo per la sua quota di raccolto, ma anche per l’incremento del patrimonio verificatosi durante la sua assenza.
Non possono gravare sulla comunione le spese fatte per perdite al gioco o per reati che offendono la moralità e il decoro delle persone. Anche se tali spese sono anticipate dalla comunione, vengono sempre imputate al socio che le ha direttamente causate.
Recesso, scioglimento, allontanamento
E’ facoltà di un componente la famiglia o di un intero nucleo di staccarsi dalla comunione.
Il recesso può avvenire in qualsiasi momento. Tuttavia, affinchè il recedente possa pretendere il riconoscimento e la liquidazione dei suoi diritti deve prendersi licenza dal capofamiglia qualche settimana prima del termine stabilito per la disdetta colonica, se si tratta di famiglia mezzadrile o di sei mesi prima della scadenza del contratto di fitto oppure, se trattasi di coltivatori diretti, prima della scadenza dell’annata agraria. E’ d’uso, che al recedente la comunione liquidi quanto a lui spetta del patrimonio nuovo esistente al momento del recesso e dei frutti dell’annata. Se il recedente è uno dei primi conferenti, gli spetta anche la sua quota di patrimonio vecchio. La comunione si scioglie per mutuo consenso o per sopravvenuta impossibilità di esercitare l’attività agricola.
La divisione del patrimonio, in caso di scioglimento, è operata fra tutti, per quanto si riferisce al capitale nuovo, mentre il patrimonio vecchio torna in proprietà dei primi costituenti, secondo le loro quote possessorie. Se durante la vita della comunione un terreno od altro bene sia stato assegnato per lavorazione ad un determinato membro della comunione o sia stato da lui adoperato, non per questo il terreno od il bene spettano, al momento della divisione, a tale membro, ma è in uso che sia riconsiderato tutto in comune agli effetti della divisione.
E’ anche in uso, rigorosamente osservato, che al sostentamento dei vecchi, degli invalidi, dei nonni e dei genitori si provveda in comune.
Alle ragazze che si sposano viene usualmente assegnato il corredo, a spese della comunione. Generalmente tale assegnazione vien fatta al momento in cui le ragazze raggiungono il diciottesimo anno di età.
Il corredo deve essere di entità adeguata alle condizioni economiche della famiglia, avuto riguardo alle abitudini seguite dalla stessa in casi analoghi precedenti.
Alle nubili dai 12 ai 18 anni spetta un corredo gradatamente proporzionale.
I mobili ed il denaro dato alla ragazza che si marita non superano, generalmente, il valore della bocca; a lei non spetta alcuna quota dei generi alla cui produzione ha contribuito. Nel caso in cui i mobili ed il denaro dato alla ragazza siano complessivamente inferiori al valore della bocca, la famiglia è tenuta a corrispondere la differenza. La dote costituita a favore della nubenda è considerata come un acconto sulla successione, valutata al momento del matrimonio. Con questo,
cioè, non si intendono tacitare i diritti delle donne che per matrimonio si staccano dalla comunione, salvo il caso che la tacitazione sia espressamente convenuta o la dote corrisponda alla quota del patrimonio spettante. Le spese per il pranzo nuziale e simili fanno carico alla comunione. Per i maschi la comunione è tenuta a concorrere alle spese inerenti al matrimonio.
TITOLO III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE IMMOBILI URBANI
Capitolo 1 COMPRAVENDITA
Mediazione
Il compenso usualmente corrisposto al mediatore da ciascuna delle parti all’atto della conclusione dell’affare è nella misura del 3% oltre l’I.V.A.
Capitolo 2 LOCAZIONE
A) Locazione di appartamenti ad uso abitazione
Forma del contratto
Il contratto è redatto in forma scritta. Sono consentiti in forma verbale i contratti aventi per oggetto locazioni di durata inferiore a 30 giorni.
Le spese di registrazione sono per metà a carico del conduttore e per metà a carico del locatore anche se la registrazione - come avviene di consueto - è fatta a cura del proprietario dell’appartamento.
Durata del contratto
Fermo restando il limite stabilito dalla legge, le parti possono contrattare liberamente sul prosieguo della locazione.
Deposito cauzionale
Il conduttore è tenuto a corrispondere il deposito cauzionale, il quale non è mai superiore all’ammontare di tre mesi di locazione. Usualmente è di due mesi.
Anticipata risoluzione del contratto.
I danni per l’anticipata risoluzione del contratto, senza giustificato motivo, sono a carico di colui che ha determinato tale risoluzione.
Talvolta, però, tali danni si usano stabilire e ripartire bonariamente tra le parti, a loro discrezione.
Forma della consegna e riconsegna
L’inquilino prende possesso dei locali con il ritiro delle chiavi.
La riconsegna dell’immobile avviene a fine locazione, con una tolleranza di tre o cinque giorni al massimo, tramite la consegna delle chiavi nelle mani del locatore o di persona da lui appositamente designata.
Obblighi dell’inquilino
Il conduttore ha l’obbligo di pagare il canone di locazione, che viene corrisposto secondo gli accordi fra le parti con mensilità anticipata entro i primi cinque giorni del mese di riferimento.
Il conduttore ha, inoltre, l’obbligo di tenere l’appartamento con la cura del buon padre di famiglia, di impedire che in esso si svolgono giochi d’azzardo, riunioni o manifestazioni offensive alla morale o, comunque, non consentite dalla legge.
Tranne che il contratto non disponga diversamente o quando il contratto sia concluso verbalmente, è uso che il conduttore non possa subaffittare l’appartamento. Ha invece, salvo patto contrario, facoltà di sublocare l’immobile alle condizioni di legge.
Il conduttore è tenuto a permettere la visita dei locali agli eventuali nuovi inquilini espressamente indicati dal proprietario o accompagnati da questo. La visita può effettuarsi durante i mesi di preavviso, nei giorni o nelle ore stabilite di comune accordo, escluse le ore serali o notturne, nonché quelle abitudinariamente destinate ai pasti ed al riposo pomeridiano nella stagione primaverile ed estiva. L’inquilino non può apportare modifiche, miglioramenti ed innovazioni sostanziali ai locali, senza il preventivo consenso del locatore. Nelle ipotesi di miglioramento o addizione, trovano applicazione le disposizione di legge.
Mediazione
Il compenso del mediatore è pari ad una mensilità, oltre l’i.v.a., da ciascuna delle parti. Nel caso di locazione stagionale, il compenso è pari al 10%, oltre l’i.v.a. del canone pattuito da ciascuna delle parti. Qualora la locazione sia inferiore a 30 giorni, la percentuale è del 10%, oltre l’i.v.a., corrisposta da ciascuna delle parti.
B) Locazione di camere mobiliate
Forma del contratto
Il contratto è redatto in forma scritta. Sono consentiti in forma verbale quei contratti aventi per oggetto locazioni di durata inferiore a 30 giorni.
Durata
Fermo restando il limite stabilito dalla legge, le parti possono contrattare liberamente sul prosieguo della locazione.
Disdetta e tacita rinnovazione del contratto
La disdetta viene data usualmente con il preavviso di otto giorni.
In mancanza di disdetta, la locazione delle camere mobiliate resta tacitamente confermata per un periodo di tempo pari a quello originariamente convenuto.
Anticipata risoluzione del contratto
In caso di anticipata risoluzione del contratto per fatto addebitabile al conduttore, lo stesso perde il deposito cauzionale.
Obblighi dell’inquilino
Obbligo principale dell’inquilino è quello di pagare il canone, che in tutti i Comune della Provincia, viene usualmente corrisposto in via anticipata.
Mediatore
Il compenso del mediatore è pari ad una mensilità, oltre l’i.v.a., corrisposta da ciascuna delle parti. Nel caso di locazione stagionale, compenso è pari al 10% del canone pattuito,oltre i.v.a., da ciascuna delle parti. Qualora la locazione sia inferiore a 30 giorni, la percentuale è del 10% oltre l’i.v.a., da ciascuna delle parti.
C) Locazione di vani destinati ad uso diverso da quello di abitazione
Forma del contratto
Premesso che alla presente lettera si applicano le disposizioni di legge vigenti, va precisato che l’affitto di locali destinati ad attività economiche professionali artigiane, industriali, commerciali, ecc. e, comunque ad uso diverso dalla abitazione, si conclude sempre per iscritto.
Obblighi dell’inquilino
Per gli obblighi che incombono sul conduttore di stabili o locali destinati ad attività economiche e professionali valgono gli stessi usi che si praticano nel caso degli immobili destinati ad abitazione. E’ sempre vietato il subaffitto, come pure è vietata una destinazione diversa da quella specifica resa nota dal conduttore al momento della presa di possesso dei locali.
Mediatore
Il compenso usualmente corrisposto al mediatore è pari ad una mensilità, oltre l’i.v.a., per ciascuna delle parti.
Capitolo 3.
IL MANDATARIO A TITOLO ONEROSO NEL SETTORE IMMOBILIARE
Già da alcuni anni nelle città turistiche della nostra provincia in special modo nelle isole ponziane, in luogo della mediazione turistica si usa utilizzare il mandato a titolo oneroso per la gestione degli immobili turistici (case e appartamenti per vacanze). Dal mediatore immobiliare va tenuto distinto il mandatario a titolo oneroso che opera nel settore immobiliare, questi riceve l’incarico da una sola parte (in genere il proprietario dell’immobile), del quale tutela gli interessi e dal quale solamente è legittimato a pretendere il compenso.
L’Agente Immobiliare iscritto nella sez. A del Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio, identificae tutti gli operatori nel settore della compravendita, locazione, cessione di aziende, mentre il Mandatario a titolo oneroso iscritto nella sez. C , in forza di mandato, gestisce immobili per conto dei proprietari sopratutto nel settore degli appartamenti e case per vacanza (settore turistico- immobiliare).
Il mandatario a titolo oneroso, in forza di mandato del proprietario, stipula per conto dello stesso i contratti di locazione ( in genere settimanali ) con i turisti, incamera il canone, si occupa di provvedere all’accoglienza e all’accompagnamento presso gli immobili ecc. ecc.
Il mandatario a titolo oneroso non percepisce una provvigione dal turista, bensì, percepisce un compenso solo da colui che gli ha conferito il mandato (il proprietario dell’immobile), che viene usualmente liquidato all’atto della rendicontazione al termine della stagione turistica.
Il compenso corrisposto al mandatario è determinato in misura fissa , liberamente concordato tra le parti, e si aggira in genere tra il 20 e il 30 per cento del canone realizzato dalla locazione e percepito dal mandante.
TITOLO IV
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI
Capitolo 1.
COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI
Va generalmente premesso, sia nel caso di compravendita che di affitto e conduzione di fondi rustici, che laddove si indica la persistente attualità dell’uso va comunque inteso che l’uso medesimo risulta oggi scarsamente diffuso o sempre meno diffuso col trascorrere del tempo.
Contratto preliminare o compromesso
E’ d’uso che le parti, a mezzo di scrittura privata, stabiliscano tra l’altro le varie clausole relative alla misurazione, ai confinanti, al prezzo, alla forma e alle modalità di pagamento, oltre che alla data della stipula dell’atto pubblico di compravendita, nonché all’ammontare della caparra ove non debba trovare applicazione la L. n.590/65 e successive modificazioni in tema di prelazione.
Modo di misurazione
Le vendite di fondi rustici, in genere, sono effettuate a “corpo” e non a “misura”, anche nel caso di misurazione dell’appezzamento da parte di un tecnico incaricato dal compratore.
Normalmente l’appezzamento non viene frazionato, vendendosi l’intero corpo.
In caso di frazionamento, xxxxx xxxxx contrari, le spese sono a carico del venditore, mentre sono a carico del compratore le spese per la misurazione del terreno effettuata a scopo di controllo.
Consegna
L’uso relativo alla consegna del fondo, che, in genere, avveniva alla fine dell’annata agraria (30 settembre), attualmente è venuto scemando, poiché non esiste più ciò che un tempo era considerata annata agraria.
La consegna avviene quasi sempre con la stipula dell’atto. Oppure l’atto, dopo il contratto preliminare, viene fatto coincidere con la raccolta delle colture. In poche occasioni la consegna avviene con le colture in atto.
Mediazione
Per consuetudine, in tutta la Provincia, il compenso al mediatore è ragguagliato al 5% oltre l’I.V.A. dell’importo dell’affare, ripartito a metà tra compratore e venditore.
Capitolo 2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI
Durata e decorrenza del contratto
A norma della legge n.203 del 3 maggio 1982 (art.1 e 22) applicabile anche ai contratti in corso ai sensi dell’art.53 della legge suddetta, alla quale gli usi non possono derogare, la durata dei contratti di affitto è di quindici anni sia per affitti a coltivatori diretti che per quelli a conduttori non coltivatori diretti salvo che il contratto venga stipulato dalle parti assistite dalle associazioni sindacali di appartenenza. In tal caso si deroga anche alla suaccennata durata nei limiti delle attività che vengono prese in considerazione (art.45 della legge 203/82).
E’ entrata in uso ormai l’abitudine di stipulare contratti d’affitto in deroga alla legge 203 art. 45, per maggiori garanzie affinché il conduttore rilasci il fondo. Ciò è valido per tutte le colture. La deroga viene utilizzata specialmente nel caso di affitto di coltura protetta (serre) (per 7 anni per fruire dei benefici CEE).
La normativa richiamata non si applica ai contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali (es. coltivazione di cocomeri), né alle concessioni per coltivazioni intercalari, né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratti di terreni non destinati a pascoli permanenti, ma soggetti a rotazione agraria (art.56 L. n.203/82). (Ogni cessione di terreno che superi il mese è sottoposta alla stipula del contratto di affitto registrato secondo le norme della legge 203/82).
In tale figura contrattuale e nella ricorrenza delle richiamate condizioni, i termini di durata generalmente osservati sono i seguenti.
Vendita di erba
- dal 1 ottobre al 24 giugno (fitto a tutt’erba);
- dal 1 ottobre al 28 febbraio (fitto a mezz’erba invernale);
- dal 1 marzo al 24 giugno (fitto a mezz’erba primaverile);
- dal 25 giugno al 30 settembre (erba d’estate);
- dal 1 ottobre al 30 settembre (fitto a tutta stagione).
Lieve modifiche subiscono tali termini in alcuni Comuni della provincia.
- a Fondi, i contratti di pascoli hanno comunemente inizio il 1 agosto e termine il 9 marzo successivo;
- a Maenza la durata dell’affitto va dal 1 settembre alla raccolta del fieno;
- a Prossedi la durata è generalmente di un anno e decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo;
- a X.Xxxxxx Xxxxxx, raramente si verifica il fitto dei pascoli a mezz’erba primaverile, poiché la zona, in tale epoca, è priva d’erba, come anche è poco diffuso il fitto a stagione.Tuttavia, ove quest’ultimo dovesse verificarsi, si segue la consuetudine generale;
- a Sermoneta, il fitto a tutt’erba primaverile, pur avendo inizio il 1 ottobre, ha termine l’8 giugno (e non il 24), mentre il pascolo estivo (erba d’estate) ha inizio il 9 giugno (e non il 25) e termina, regolarmente, il 30 settembre.
Disdetta del contratto
In conformità alle disposizioni di legge (art.4 ultimo comma L.. 203/82 per gli affitti a coltivatori diretti ed art.1 L. 606/66 per quelli a coltivatori non diretti ) , la disdetta doveva essere data a mezzo raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza (annata agraria).
Oggi non esiste più ciò che un tempo era considerata annata agraria (1 ottobre/ 30 settembre). La disdetta può avvenire in qualsiasi epoca con le stesse modalità con le quali si è stipulato il contratto.
Forma della consegna e della riconsegna
Nel consegnare e riconsegnare i fondi era in uso la forma scritta, oggi la forma scritta è usata solo nelle contrattazioni per le quali vi sia stata controversia.
All’operazione, comunque avvenga, talvolta si fa assistere un tecnico agrario.
Non esistendo più un’annata agraria, se e quando si decide di affittare, si consegna il fondo o parte di esso con o senza frutti pendenti. Nelle aziende a colture promiscue, la consegna – qualora il contratto non disponga diversamente – viene data in epoche diverse, a seconda della maturazione dei frutti pendenti. E’ tuttavia consentita l’entrata dell’affittuario o del subentrante nella stagione estiva, per poter fare i lavori di preparazione del terreno e le semine delle foraggère.
Sulla riconsegna delle serre non si tiene conto di determinati periodi, pertanto essa potrà avvenire durante tutto l’anno.
Se l’operazione di riconsegna comporta delle spese, queste si intendono usualmente ripartite a metà tra i contraenti.
Le spese per il perito designato dal locatore e quelle per il perito rappresentante il locatario gravano rispettivamente sulla parte che ha conferito l’incarico.
Caratteristica particolare degli orti del comune di Gaeta era la cosiddetta “dote”.
Questa rappresentava il “frutto pendente” esistente al momento dell’impianto dell’orto che, attraverso gli anni, rimaneva sempre non rivalutato.
Essa era importante perché veniva portata in detrazione al valore dei frutti pendenti al momento del rilascio del fondo e da liquidarsi a favore dell’affittuario uscente.
Oggi quest’uso è pressoché scomparso perché c’è poco terreno agricolo, pochi sono gli affittuari e le colture sono soprattutto protette (serre) e in presenza di serre non c’è più la dote. Eventuali migliorie vengono apportate dall’affittuario.
Pagamento del fitto
Il canone di affitto in denaro viene per lo più corrisposto in via anticipata in una o più rate. Il canone in natura è sempre liquidato al momento del raccolto. Nel comune di Sezze, nel caso in cui il contratto di affitto abbia per oggetto terreni destinati alla coltivazione del carciofo, il pagamento si effettua, in via anticipata, a fine stagione di raccolta. Il primo anno si paga metà del canone di affitto.
Nel comune di Priverno il pagamento è sempre fatto per intero e a fine stagione di raccolta. Nel comune di Fondi la maggior parte degli affitti riguarda terreni a coltura protetti (serre); in questo caso il canone di affitto è determinato dalla qualità delle strutture (legno o ferro) e varia da € 0,73 a € 1,30 a mq. Il pagamento si effettua a metà anno-fine anno.
Quando trattasi di orti del Comune di Gaeta dati in affitto, il canone è in denaro e, generalmente, viene pagato mensilmente. Ad esso si aggiungono determinate prestazioni in natura in giorni stabiliti dell’anno, sempre che l’ammontare sia stato predeterminato in contratto. Tali prestazioni nell’insieme prendono il nome di “vranga”.
Canone in denaro e vranga usualmente sono consegnati al domicilio del proprietario del terreno, cui competono le spese di normale mantenimento del capitale fondiario.
Nel Comune di Castelforte, per gli agrumeti dati in affitto, oltre al canone, che viene corrisposto in denaro, si aggiungono prestazioni, in misura predeterminata in contratto, consistenti in piccole quantità di agrumi in favore del concedente.
Mediatore
Il compenso al mediatore corrisposto per consuetudine in Provincia è del 5 % oltre l’I.V.A. sull’ammontare dell’affitto del primo anno, compenso che viene ripartito a metà tra le parti contraenti.
PREMESSA SUI CONTRATTI ASSOCIATIVI
Va premesso che ai sensi dell’art.27 della L.203/82 le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano a tutti i contratti agrari stipulati dopo l’entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il fondo rustico, con il conseguente divieto di stipulare, anche se con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali, contratti di mezzadria, colonia parziaria e di compartecipazione agraria (art.47 della L.203/82). Proprio in relazione all’introduzione della L. 203/82 tutte le altre forme di contratti associativi sono venuti meno. Sono quindi spariti i contratti di conduzione a mezzadria, conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione, conduzione in compartecipazione, conduzione a colonia migliorataria.
Per i contratti conclusi anteriormente a tale legge, poiché nonostante il divieto già previsto dall’art.3 della L.756/1964 si erano continuati a stipulare contratti di tipo associativo, l’art.25 della L.203/82 ha consentito la conversione in affitto dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria ancorchè con clausola miglioratizia, a richiesta di una delle parti, alle condizioni e secondo le disposizioni previste dalla stessa legge. Ai contratti associativi non convertiti, (ove ancora esistenti trattandosi di realtà pressoché scomparse) si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82, salvo i rapporti sorti precedentemente all’entrata in vigore della legge che venivano disciplinati da apposite norme.
In Provincia di Latina, però, l’istituto legislativo della conversione in affitto non è stato applicato a tutti i contratti associativi agrari, in quanto non sempre si sono riscontrati i requisiti necessari previsti dalla L. 203/82 ed anche in considerazione del fatto che trattasi di esercizio potestativo, che preclude l’iniziativa d’ufficio degli organi giurisdizionali.
Conseguentemente, per i contratti non trasformati, continuano ad avere applicazione gli usi appresso indicati, se non contrari alla normativa anzidetta o ad altre disposizioni di legge.
Capitolo 3 CONDUZIONE A MEZZADRIA
L’istituto della mezzadria può considerarsi a tutt’oggi estinto. Ciò perché, a quasi trent’anni dall’abolizione di tale sistema di conduzione da parte della legge n. 203/82, non sono stati più stipulati contratti agricoli di tal tipo ed i relativi contratti sono stati tutti convertiti in affitto, l’unico contratto residuato ed ammesso dalla citata legge. In considerazione, però, dell’importanza, anche storica, che ha rivestito il detto sistema di conduzione, e per la possibilità che ancora persista qualche sporadico caso sopravvissuto al tempo ed alla legge – verosimilmente contratto antecedente alla legge e non convertito – pare opportuno riportare per sommi capi, la struttura e la dinamica di tale rapporto agricolo, che tanta importanza ha rivestito nella storia dell’agricoltura.
Ribadito che l’istituto della mezzadria è pressoché scomparso, è opportuno precisare che nei dieci anni decorrenti dall’ultima raccolta degli usi vigenti in Provincia, tale tipo di conduzione è stato praticato a livelli residuali, essendosi anche per esso verificata la conversione in affitto, con possibile persistenza in cause pendenti. Ad es. residua a Fondi qualche sporadico caso di terreno soggetto a tale forma di conduzione: trattasi, per lo più, di terreno di vecchia famiglia gentilizia, connotante un rapporto ormai in estinzione e per lo più soggetto a contenzioso o in via di conversione in affitto o in cessione in proprietà al mezzadro.
Ricorreva questo sistema di conduzione là dove esisteva un fondo organizzato per la produzione, con dotazione di fabbricati, bestiame e mezzi strumentali e con appropriata rotazione e quando il rischio dell’impresa si ripartiva tra proprietario e lavoratore manuale, detto “mezzadro”.
Tale rapporto contrattuale si applicava dove la proprietà era appoderata.
In provincia di Latina, la mezzadria era diffusa specialmente nelle zone di pianura.
Nella pianura del Garigliano, il podere prendeva il nome di “masseria” ed il mezzadro si chiamava “campiere”.
In Xxxx Xxxxxxx, l’unità tecnico-colturale prendeva il consueto nome di “podere” ed i mezzadri venivano denominati “coloni”.
Forma del contratto
In genere, il contratto si stipulava verbalmente anche in presenza di contratti senza espressa pattuizione della durata. Faceva fede dei rapporti economici e contabili fra conducente e mezzadro il libretto colonico. Nelle ipotesi di contratti di durata ultranovennale o a tempo indeterminato era prevista la forma scritta.
Durata del contratto
Nel contratto di mezzadria non convertito erano previste diverse durate richiamate dall’art.34 della legge del 3 marzo 1982 n.203 come modificato dall’art.6 della legge del 14 febbraio 1990 n.29.
Tacita rinnovazione del contratto
Il contratto non convertito s’intendeva tacitamente rinnovato se non era stata data disdetta da una delle due parti, almeno 6 mesi prima, a mezzo lettera raccomandata.
Consegna
Per i predetti contratti non convertiti ancora vigenti, all’atto della consegna si procedeva all’inventario per qualità, quantità e valore delle scorte vive e morte, del letame, delle coltivazioni in essere (medicai, alberature, ecc.), dello stato e grado delle affossature, delle strade e fabbricati.
Riconsegna
Alla cessazione del contratto mezzadrile, si osservavano i seguenti usi.
Quando la legge lo consentiva, per regolare i rapporti finali tra i contraenti, si procedeva nel modo seguente:
- In Agro Pontino, le scorte in comune venivano stimate da un perito nominato d’accordo tra le parti o da due periti, ed al colono si liquidava la sua quota;
- Nei Comuni del Garigliano (Castelforte, Minturno, e parte di SS.Cosma a Xxxxxxx), invece, delle scorte in comune il colono faceva due gruppi a sua discrezione e criterio ed il proprietario aveva diritto di sceglierne uno, l’altro gruppo restava al colono.
In questa stessa zona, al mezzadro uscente era concesso di raccogliere il mais anche dopo agosto. In tutta la Provincia, poi, il mezzadro uscente veniva indennizzato per residui di fertilità “forza vecchia” lasciati nel fondo. Al momento della riconsegna, la “forza vecchia”, o “calorie residue”, venivano stimate da un tecnico di reciproca fiducia o da due tecnici in contraddittorio od anche per diretta trattativa tra le parti. Per i prati ancora in produzione, il costo totale di impianto veniva diviso secondo il numero totale degli anni di vita del prato supponendo che il medesimo irriguo duri 3 anni ed il trifogliato pratense due.
Al mezzadro uscente si accreditava la metà del valore di detto costo proporzionatamente agli anni residui di vita del prato stesso. Nella zona del Garigliano si dà luogo a compenso stimato di comune accordo tra le parti, nel caso in cui il mezzadro lasci una superficie a maggese superiore a quella trovata all’atto della mezzadria.
Sussistevano altresì usi generalizzati (v. Raccolta 2000) relativi a conferimento delle scorte, obblighi del mezzadro, spese a carico dello stesso e del conducente, divisione dei prodotti.
Capitolo 4
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
Per colonia parziaria si intende il sistema di conduzione nel quale il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione del fondo e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividere i prodotti e gli utili.
La colonia parziaria generalmente attiene a terreni aventi le seguenti colture: a) seminativi (granturco, pomodori, patate, barbabietole, erbai ecc.); b) arborei (vigneti, oliveti, agrumeti, frutteti ecc.).
Qualunque sia la coltura dei terreni oggetto dei contratti di colonia, la durata del contratto è quella prevista dall’art.34 della L.n. 203/82, mentre i prodotti e gli utili del fondo si dividono secondo le disposizioni degli artt.9 e 10 della L.n. 746/64, come modificata dall’art.37 della L.n. 203/82.
Premesso che anche queste forme vanno ormai scomparendo perché le parti stipulano esclusivamente contratti di affitto, la colonia parziaria laddove esiste è di tipo stagionale o annuale a seconda degli accordi contrattuali. La colonia parziaria è presente comunque anche se in forma limitata: ad es. essa è presente più su Sperlonga, mentre per Fondi è più limitata poiché è più praticata la colonia miglioritaria (questo è giustificato dalla trasformazione della coltura, cioè della destinazione agricola: da arborei e agrumeti a campo aperto e serre).
Anche per la coltivazione dei kiwi esiste la colonia parziaria che si allinea molto alla colonia parziaria dei vigneti.
A) Colonia parziaria nei seminativi
Obblighi del colono
In genere è a carico del colono il lavoro connesso alle necessità delle coltivazioni, compresa la raccolta dei prodotti. La preparazione del terreno e l’aratura ante semina sono a carico del colono. E’ diffidato il coltivatore che non esegue i lavori a regola d’arte. Se nonostante ciò, si rifiuti, i lavori sono eseguiti a cura e spese del concedente, il quale tratterrà il relativo importo all’atto della divisione del prodotto.
In tutti i comuni della Provincia, il lavoro di rinnovo, periodico e non annuo, è a carico del colono.
Spese e divisione dei prodotti
Ferma l’applicazione dell’art.9 della L. 756/64 e successive modifiche, le spese di esercizio sono, per questo sistema di conduzione, ripartite a metà tra le parti; il prodotto viene diviso a metà
oppure in proporzione alle spese di esercizio, ad eccezione delle erbe da pascolo sia spontanee che coltivate, le quali appartengono al solo concedente. Salvo patto contrario, anche i sottoprodotti sono divisi per metà.
Tuttavia, in alcuni Comuni della Provincia vigono usi diversi dalla norma generale ed esattamente:
1) A Fondi, Sperlonga e Monte X.Xxxxxx, le spese per l’acquisto dei fertilizzanti e dei semi sono divise a metà tra le parti, mentre sul colono gravano quelle relative allo spargimento del concime e dei semi.
Per quanto concerne l’irrigazione il proprietario fornisce l’impianto efficiente; le spese ordinarie di gestione vengono divise a metà, la mano d’opera per l’irrigazione è a carico del colono.
2) Ad Itri sia i seminativi nudi che arborati, xxxxx xxxxx in contrario, sono divisi in ragione di 1/3 al proprietario e 2/3 al colono, oppure in ragione di metà, a seconda della naturale fertilità del terreno.
I sottoprodotti del grano (stoppie, paglia ecc.) sono generalmente di spettanza del colono. Sementi e fertilizzanti sono conferiti in proporzione al prodotto spettante .
I prodotti di ogni specie di alberatura esistente sul fondo sono ripartiti a metà.
Il legname degli alberi deperiti in un seminativo arborato (così anche in un oliveto) è di esclusiva spettanza del proprietario e le spese di spiantamento sono a suo carico.
Una cannuccia infissa in un seminativo, dopo il raccolto, indica il divieto di pascolo per animali di grossa e piccola taglia.
Qualora il proprietario, nel caso che non vengano eseguite le cure consuetudinarie colturali a regola d’arte, fa eseguire da un tecnico un sopralluogo per accertare e valutare le inadempienze colturali (vulgo: “ammancamienti”), l’intero importo del danno stabilito viene rimborsato dal colono al proprietario. A carico del colono sono tutte le spese di perizia, a meno che non si adiscano le vie legali.
Nel caso in cui il colono lasci il terreno in cui siano stati effettuati i lavori di rinnovo, il proprietario lo compensa del costo di questo lavoro, detto “capo-maggese”.
L’importo di tale compenso viene stabilito da un tecnico o da un esperto di campagna. Dopo la coltivazione del mais, invece, tale importo viene diviso a metà.
3) Attualmente, nella zona di Gaeta, oltre alle altre ortaglie, è particolarmente diffusa la coltivazione del pomodoro precoce da tavola.
In caso di conduzione a colonia le spese di irrigazione (esclusa la mano d’opera), le spese per l’acquisto di piantine, fertilizzanti, antiparassitari e sostegni morti, vengono divise a metà.
Il proprietario si occupa della vendita del prodotto salvo diverso mandato, mentre il ricavato viene diviso a metà.
B) Colonia parziaria nei vigneti
Forma del contratto
Premessa l’esistenza di pochissimi contratti, trattandosi di forma non più in uso, il contratto è stipulato sia a mezzo di atto scritto, che in forma orale.
A Fondi, Sperlonga e Itri non si rinvengono più vigneti, essi si possono trovare a M. S. Xxxxxx, Vallemarina e Terracina (x. xxxxxxx). La persistenza della colonia parziaria è giustificata dalla circostanza che non c’è stata variazione colturale (mentre ciò non è successo per altre colture, come agrumeti e arboree in generale, non più esistenti).
Spese e divisione dei prodotti
Le spese di esercizio sono divise a metà mentre quelle di manutenzione straordinaria sono a carico del proprietario.
Per alcuni comuni però, vigono specificatamente le seguenti consuetudini:
1) A Terracina
Sono a carico del concedente le seguenti spese:
- sostituzione di passoni e fili di ferro;
- impianto di ripari frangivento vivi o morti;
- pulizia dei fossi di scolo principali;
- tutta la concimazione chimica ed organica;
- la metà della spesa per antiparassitari;
- tutte le imposte sul reddito dominicale e sul reddito agrario. Sono invece a carico del colono:
- le spese di manutenzione dei ripari frangivento;
- la metà della spesa per antiparassitari;
- tutte le spese per normali operazioni di mantenimento annuo colturale per la vite.
Per le uve da tavola, la vendemmia vera e propria è a carico del colono, mentre la cernita, la pulizia e l’imballaggio dei grappoli negli appositi recipienti vengono divisi a metà. Così pure per tutte le altre spese sino all’incasso del denaro.
2) A Formia e Gaeta
I fertilizzanti, gli antiparassitari, i sostegni eventualmente acquistati fuori dell’azienda sono divisi a metà.
3) A Castelforte, Minturno e SS.Xxxxx e Xxxxxxx.
Non esistono vigneti specializzati in quanto predomina la coltura promiscua; comunque, per tali vigneti le spese sono divise a metà.
4) A Monte X.Xxxxxx.
A carico del concedente sono le spese relative all’impianto del vigneto, mentre sono divise a metà le spese per l’acquisto di concimi, antiparassitari e mantenimento della palatura. La mano d’opera occorrente per la coltivazione, la raccolta ed il trasporto del prodotto nell’ambito dell’azienda è a carico del colono.
Quando la legge lo consente, per regolare i rapporti finali tra i contraenti, si procede nel modo seguente:
- in Agro Pontino, le scorte in comune vengono stimate da un perito nominato d’accordo tra le parti o da due periti, ed al colono si liquida la sua quota;
- nei Comuni del Garigliano (Castelforte, Minturno e parte di SS.Cosma e Xxxxxxx), invece, delle scorte in comune il colono fa due gruppi a sua discrezione e criterio ed il proprietario ha diritto di sceglierne uno; l’altro gruppo resta al colono.
In questa stessa zona, al mezzadro uscente è concesso di raccogliere il mais anche dopo agosto.
In tutta la Provincia, poi, il mezzadro uscente viene indennizzato per residui di fertilità “forza vecchia” lasciati nel fondo. Al momento della riconsegna, la “forza vecchia” o “calorie residue” viene stimata da un tecnico di reciproca fiducia o da due tecnici in contraddittorio od anche per diretta trattativa tra le parti. Per i prati ancora in produzione, il costo totale di impianto viene diviso secondo il numero totale degli anni di vita del prato, supponendo che il medesimo irriguo duri tre anni e il trifogliato pratense due.
Al colono uscente si accredita la metà del valore di detto costo proporzionatamente agli anni residui di vita del prato stesso. Nella zona del Garigliano si dà luogo a compenso stimato di comune accordo tra le parti, nel caso in cui il mezzadro lasci una superficie a maggese superiore a quella trovata all’atto della mezzadria.
Conferimento delle scorte
Il capitale fondario, nonché il capitale macchine sono forniti integralmente dal concedente; il capitale bestiame è fornito per metà dal colono e per metà dal conduttore.
Gli usi riportati erano praticati anche a Fondi e Sperlonga; oggi i vigneti sono pressoché inesistenti e comunque residua solo l’affitto.
C) Colonia parziaria negli oliveti
Questo sistema di colonia è tuttora in uso.
Il sistema di conduzione degli oliveti è sviluppato, soprattutto, in alcuni Comuni dei Lepini, per quanto riguarda la zona a nord della Provincia ed a Itri per la parte meridionale della stessa.
Nella zona di Fondi vi sono un po’ di oliveti, ma nemmeno essi, quanto alla coltivazione, arieggiano le forme relative ai contratti agrari di cui agli usi tradizionali: i proprietari provvedono
direttamente alla coltivazione ed alla raccolta, che poi conferiscono per la molitura, oppure talvolta si fanno aiutare più in occasione della raccolta che della coltivazione, a volte compensando con parte del prodotto
Di seguito si riportano, comunque, gli usi relativi anche ad altri Comuni della Provincia, dove detta coltura è praticata.
1) Ad Itri
Modi e termini per la disdetta
Il colono o il proprietario disdicono il contratto entro e non oltre il mese di ottobre. Il colono lascia il fondo, terminato il raccolto delle olive dell’annata.
Attualmente però, specialmente in oliveti misti a carrubeti, sta prendendo piede l’uso di anticipare dall’una e dall’altra parte, quando la legge lo consenta, la disdetta entro e non oltre il 31 maggio, per far si che il colono disdettato goda della raccolta delle carrube ancora pendenti al momento della disdetta.
Il conducente prende il nome di “parzenale maggiore”, mentre il lavoratore viene definito “parzenale minore”.
Forma della riconsegna
E’ d’uso che, nella riconsegna del fondo, il colono lasci il terreno coltivato con la lavorazione preinvernale.
Spese dei prodotti
Le spese vengono ripartite al 50% tra il conducente ed il colono.
La legna della potatura è ripartita in proporzione al concorso nelle spese della potatura stessa; le erbe da pascolo sia spontanee che coltivate sono di proprietà del concedente.
2) A Cori, Norma, Sezze, Roccamassima e Sonnino.
Obblighi del colono
Al colono competono i lavori colturali relativi al terreno e alle piante.
La potatura può, talvolta, essere fatta a intera cura del proprietario che trattiene per sé il solo legno grosso.
Spese e divisione dei prodotti
La divisione delle spese e dei prodotti è a metà.
Le erbe da pascolo sia naturali che coltivate sono del concedente.
A Cori, Giulianello e Roccamassima, si divide oltre che la produzione dell’olio anche quella delle olive, rimanendo la raccolta a carico del coltivatore.
3) A Fondi, Sperlonga e Monte X.Xxxxxx
Le spese per la potatura di rinnovo sono usualmente così ripartite: 2/3 gravano sul concedente ed 1/3 sul colono; la legna si divide in proporzione.
Le spese per la potatura di rimonda sono, invece, tutte a carico del colono.
Gli antiparassitari, acquistati a metà dalle parti, vengono distribuiti a spese del colono, così pure sul colono gravano le spese per la raccolta.
La lavorazione delle olive viene effettuata nel frantoio indicato dal concedente.
D) Colonia parziaria negli agrumeti
Tale forma di colonia è ormai quasi completamente scomparsa poiché gli agrumeti sono pressoché inesistenti
La zona di più intesa coltivazione degli agrumeti in Provincia era quella di Fondi, per cui gli usi si riferiscono soprattutto a quel Comune; comunque, tale coltura era praticata anche nei Comuni di Castelforte, Monte San Xxxxxx e Sperlonga.
La piana di Fondi è ormai pressoché interamente sgombra da tale coltura arborea, essendosi essa convertita in coltivazioni in serra. Residuano un po’ di agrumeti nelle zone collinari a ridosso delle configurazioni montane, ma per questi agrumeti non vigono più gli usi che per il passato connotavano la coltivazione e il commercio ed appartenevano ai sistemi tipici dell’agricoltura: i raccolti non sono significativi poiché i costi di produzione non sono coperti dalla vendita e tanta produzione non viene nemmeno raccolta per il prezzo irrisorio pagato dal mercato.
Nei Comuni di Fondi, Monte San Xxxxxx e Sperlonga, si distingueva la colonia per gli agrumeti di recente impianto, detti “nascenti”, da quella per gli agrumeti adulti.
Agrumeti di recente impianto
Premesso che detti agrumeti non esistono quasi più, i relativi usi si possono compendiare come appresso:
Obblighi del concedente
Il proprietario consegna al lavoratore l’agrumeto regolarmente impiantato a proprie spese. Se il proprietario, invece, adibisce il lavoratore ai lavori di impianto, lo retribuisce regolarmente.
Obblighi del colono
Per tutto il periodo in cui dura il contratto, il colono si impegna alla coltivazione (compreso l’innesto) e fa suoi per intero i prodotti ortivi che consocia all’agrumeto.
Agrumeti adulti
Detti agrumeti sono anch’essi, oggi, molto rari e regolati dagli usi seguenti:
Tacita rinnovazione
E’ uso che il colono dia disdetta due mesi prima della scadenza del contratto, altrimenti lo stesso s’intende tacitamente rinnovato.
Spese dei prodotti
Le spese di potatura normale annua di manutenzione sono a carico del colono, il quale provvede alla zappatura, allo spargimento di concimi e antiparassitari, alle irrigazioni, alla raccolta.
Le spese per l’acquisto della materia prima per i trattamenti antiparassitari, le concimazioni e le irrigazioni sono divise a metà tra concedente e colono.
La direzione della vendita del prodotto compete usualmente al proprietario, dopo aver sentito il colono.
E) Colonia parziaria nelle serre
Questo sistema di coltivazione è praticato in molti Comuni della Provincia, anche se le forme di colonia esistenti vengono spesso sostituite dall’affitto.
In tale conduzione sono a carico del proprietario le spese per lo scasso e l’impianto delle strutture in legno e l’acquisto delle stufe, mentre gravano sul colono quelle della mano d’opera occorrente per lo spargimento dei concimi e degli antiparassitari e per le irrigazioni.
A carico del colono sono pure le cure inerenti la coltivazione e le spese di raccolta.
Il concedente e il colono concorrono, invece, in eguale misura alle spese per l’acquisto e la sistemazione della plastica, a quelle per la disinfestazione del terreno, a quelle dei concimi, degli antiparassitari, della nafta per le stufe e alle spese per il trasporto dei prodotti.
Nel Comune di Sperlonga (e a Fondi, in diversi casi) i rapporti sono, invece, così disciplinati:
- al 50% tra proprietario e colono, sono le spese per la costruzione della serra, per la manutenzione ordinaria annuale della stessa, per il carburante e le stufe, per la sterilizzazione e per la concimazione organica (quest'ultima, a volte, è a carico del colono);
- a carico del colono sono le spese per la concimazione minerale, per gli antiparassitari, per le sementi, per la lavorazione del terreno fino all’inizio della raccolta, per la manodopera normale di raccolta.
Le spese di irrigazione competono per i 2/3 al proprietario e 1/3 al colono.
Le spese per la manodopera extra - raccolto, imballaggio e trasporto del prodotto - spettano per 1/3 al proprietario e 2/3 al colono, a volte al 50%; le spese relative agli oneri previdenziali sono a carico del proprietario.
CONDUZIONE IN COMPARTECIPAZIONE
Per compartecipazione, in provincia di Latina, si intende un rapporto contrattuale tra un imprenditore ed un lavoratore manuale per la coltivazione di colture stagionali specializzate. Da osservare, che quel che in origine era un contratto di colonia o compartecipazione si è trasformato per alcuni versi in affitto atipico (es. nel caso di originario terreno seminativo, per il quale veniva spartita la spesa e la vendita del prodotto, mentre oggi è coltivato a serre, viene corrisposta a fine anno solo una somma in denaro non adeguata alla produzione, poiché molto più bassa di quanto ricavato dalla coltura, non essendo più proporzionata in percentuale ad essa, come avveniva per la ripartizione del prodotto). Tutto questo si è consolidato nel tempo, anche col silenzio assenso della parte concedente e anche perché non si è acceduto al contratto di affitto della l. n. 203.
A) Coltivazioni ortive da pieno campo
Forma e durata del contratto
Il contratto viene concluso, in genere, in forma orale (si è diffusa anche la forma scritta),e si stipula in riferimento ad una data coltura (colture ortive da pieno campo e colture stagionali) alla cui vita è legata la durata del contratto stesso, con esclusione del diritto per il compartecipante di praticare sullo stesso terreno colture successive.
Obblighi del concedente
Il concedente provvede alla preparazione del terreno con lavori d’aratro o altro mezzo meccanico al fine di renderlo pronto per la semina.
Obblighi del compartecipante
Il compartecipante provvede alla semina, al trapianto delle piantine (nel caso che tale operazione colturale si renda necessaria), allo spargimento dei concimi, degli antiparassitari, nonché a tutti i lavori manuali occorrenti per la sarchiatura, la cimatura, la raccolta del prodotto e alla ripulitura del terreno di residui della vegetazione.
Nel caso che venga usato un impianto di irrigazione, sia esso del concedente o preso a noleggio, il compartecipante provvede allo spostamento delle ali mobili e degli irrigatori e a quanto altro occorre per il funzionamento.
Il compartecipante è chiamato, inoltre, a sostenere quota parte delle spese per l’acquisto dei semi, dei concimi, degli antiparassitari e per l’irrigazione.
Divisione dei prodotti
La divisione dei prodotti è effettuata a metà quando il compartecipante sostiene metà delle spese; altrimenti, può essere regolata in maniera diversa, secondo i patti stabiliti tra le parti.
B) Carciofeti
I Comuni nei quali è maggiormente diffusa la cultura del carciofo sono Sezze, Priverno, Pontinia, Cisterna.
Poco significativa l’entità di tale coltura a Fondi (risalgono a 30 anni fa) e a Itri, sì che non si può parlare di commercio e di contratti agrari tipici o comunque di affitto nel quale tutti sono stati convertiti dalla legge 203/82.
Gli usi di cui appresso, perciò, si riferiscono in particolare ai suddetti Comuni.
Forma del contratto
In genere, il contratto è stipulato oralmente.
Durata del contratto
La durata del contratto di compartecipazione, come già detto, coincide con la durata della coltivazione; essendo quella del carciofo una coltura poliennale, il contratto ha durata per più anni. Per il carciofo di tipo romanesco la durata della carciofaia si considera mediamente di sei anni.
Per le carciofaie di Sperlonga e Gaeta, dove si coltiva un tipo di carciofo detto “di tutti i mesi”, la durata del contratto è triennale (con inizio dal mese di settembre e termine nel mese di luglio).
In ogni caso, il contratto decorre dal momento dell’impianto.
Dato l’accumulo di fertilità che si verifica nei terreni, è concesso al compartecipante di praticare la coltura del grano per tutto l’anno successivo a quello in cui è stato tolto il carciofeto.
Obblighi del colono
Tutti i lavori, compreso quello della raccolta e della manutenzione delle scoline che servono all’appezzamento, sono a carico del colono.
Spese e divisione dei prodotti
Tutte le spese di preparazione del terreno per l’impianto sono a carico del proprietario, mentre i polloni (detti cardini) le “ciocchette” o “ruzzole” sono a carico di entrambi in giusta metà. Nei Comuni di Sezze e Cisterna sono sempre a carico del colono che le ritira alla scadenza del contratto.
Le spese per i concimi ed eventuali antiparassitari, nonché quelle relative al trasporto del raccolto sino al posto di vendita sono ripartite a metà tra il concedente ed il colono.
Il raccolto è diviso a metà tra le parti.
Dove si è affermato l’uso di sfruttare la fertilità del terreno praticando la semina del grano nell’anno successivo a quello in cui è stato tolto il carciofeto, la divisione di tale prodotto, essendo tutte le spese relative alla preparazione del terreno a carico del colono, generalmente viene effettuata con il criterio d 1/3 al proprietario e 2/3 al colono, il quale paga le spese per eventuali concimazioni, per la trebbiatura, in proporzione al prodotto e nella stessa misura ha diritto alla paglia.
Nei Comuni di Fondi e Sperlonga anticamente la suddivisione avveniva così: erano a carico del colono le spese di impianto, la fornitura e la messa a dimora dei cardini, la raccolta ed il trasporto dei carciofi; all’acquisto dei fertilizzanti e degli antiparassitari concorrevano in eguale misura il concedente ed il colono che provvedeva, a proprie spese, alla relativa distribuzione.
Capitolo 5
CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORATARIA
Ove non disciplinati diversamente dalla legge, per i contratti di tali tipo sono vigenti usi se più favorevoli al colono.
Forma del contratto
Il contratto può essere stipulato tanto a mezzo di atto scritto che in forma orale.
Durata del contratto
La colonia migliorataria, che nel passato aveva durata ventinovennale, secondo i nuovi contratti ha la durata di diciannove anni sia nel caso degli oliveti che dei vigneti.
Diffuse nella zona di Terracina sono le cosiddette colonie “a ciocca durante” dei vigneti.
Dette colonie sono simili alle colonie miglioratarie, in quanto identici sono i diritti e doveri del concedente e del concessionario; diversa, invece, è la durata. Le colonie “a ciocca durante”, infatti, si intendono aver vita per tutto il ciclo di produzione della vite (ciocca durante), cioè 40 anni.
Il fatto che il colono miglioratario, prima della scadenza del contratto (che come già detto dovrebbe coincidere con la vita economica del vigneto) abbia gradatamente risarcito le fallanze a mezzo di talee e di prova naturale, prolungando così l’esistenza del vigneto stesso, determina la nascita di situazioni di fatto che provocano il mutamento dei rapporti contrattuali tra le parti, per cui, riconosciuta l’affinità di detti rapporti con quelli propri dell’enfiteusi, è concessa l’affrancazione dei terreni.
Forma della riconsegna
Nelle colonie miglioratarie, l’indennizzo per i miglioramenti eseguiti viene valutato, al momento del rilascio del fondo, da uno o più tecnici di comune di fiducia.
Obblighi del concedente
Le imposte che gravano sul fondo sono tutte a carico del concedente.
Nelle colonie miglioratarie l’intestazione catastale è a nome del proprietario, come ditta principale, seguita dall’indicazione del colono miglioratario.
Obblighi del colono
E’ d’uso che il colono esegua l’impianto legnoso previsto dal contratto e lo curi secondo le buone regole d’arte.
Spese e divisione dei prodotti
La divisione dei prodotti avviene in ragione di 1/5 o di 1/4 a favore del concedente (in relazione al suo apporto per l’impianto legnoso previsto dal contratto).
Quando la divisione avviene in ragione di 1/4 il proprietario, normalmente, deve contribuire ad 1/4 delle spese occorrenti per l’acquisto dei pali e fili di ferro in occasione dell’impianto del vigneto, per l’acquisto degli antiparassitari e per la fornitura dei pali da sostituire.
Nel caso in cui la divisione avviene in ragione di 1/5, il proprietario non dà alcun apporto.
La divisione del prodotto è effettuata o in base a stima eseguita da un perito scelto di comune accordo dalle parti o con il criterio di un filare su ogni quattro o cinque.
Il sistema in parola, nei Comuni Lepini (quelli a destra dell’Amaseno, e precisamente: Cori, Roccamassima, Norma, Sermoneta, Bassiano, Sezze, Roccagorga, Maenza e parte di Prossedi), viene denominato “a conduzione diretta”; a Terracina “in conto diretto”; a Castelforte, Fondi, Formia ed Itri “a petto suo”.
A) Conduzione dei castagneti da legno
I castagneti da legno, detti anche “cedui castanili”, sono diffusi principalmente nei comuni di Norma e Bassiano.
Per questi, il turno di ceduazione va dai nove ai dodici anni.
Il guardiano fa suoi i prodotti secondari rappresentati dalle branche laterali e dai polloni superflui nati dalle ceppaie, che si tolgono al secondo o al terzo anno.
In particolare, nella zona di Sezze il guardiano si fa carico di curare la pulizia del sottobosco e di ripristinare la recinzione con materiale del proprietario o ricavato dal bosco. In compenso, al momento della ceduazione o del taglio, il guardiano fa suo il frascame di due “morse”, intendendo con tale termine la ramaglia di un interfilare.
Gli interfilari sono scelti uno in senso longitudinale e l’altro in senso trasversale.
B) Fida pascolo
La fida è molto in uso in tutti i comuni montani. Gli allevatori pagano agli Enti un corrispettivo in funzione del numero dei capi allevati.
Nei Comuni di Sezze, Xxxxxxxx, Xxxxx e Sermoneta, la fida pascolo estiva od invernale detta “ricalata” è praticata da Enti (disciplinati con regolamento di uso dei beni), o da privati.
Si affida il bestiame per il pascolo su una determinata zona, dietro pagamento di un tanto. Inoltre:
1) Il bestiame garantisce il pagamento della fida e viene trattenuto in privilegio sino a quando non viene pagato il saldo;
2) L’introduzione del bestiame senza tassarlo (abusivo) implica il pagamento di tutta la durata della fida;
3) Il pascolo del bestiame messo a fida viene praticato di mese in mese (come a Sermoneta) o per un anno intero;
4) Se la fida è per un tempo inferiore ad un mese viene compensata per intero. Oltrepassato il mese, si computa la durata effettiva;
5) Non si tiene conto degli allevi da latte. Gli allevi giovani sino a due anni si computano tre per due, ossia, la fida di ciascun capo viene conteggiata per due terzi.
TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
CAPITOLO 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
A) Bovini
1. BOVINI DA VITA
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto si usa versare una caparra in misura concordata dai contraenti tra il 10% e il 20% del prezzo pattuito.
Forma del contratto
Il contratto di compravendita dei bovini da vita si fa verbalmente. Talvolta, però, se i contratti hanno per oggetto delle grosse partite, si fanno per iscritto. Le contrattazioni in fiera avvengono sempre verbalmente, con prezzo riferito a “capo”, con le garanzie di cui appresso per eventuali vizi del bestiame e con pagamento per contanti. Generalmente le bestie, in questo tipo di contrattazione, sono ritirate subito; se, tuttavia, il ritiro è dilazionato, il compratore deve versare una caparra.
Unità di base di contrattazione
Le contrattazioni si effettuano generalmente a capo.
Consegna e ritiro
La consegna (passaggio di proprietà) delle bestie si intende fatta nel momento in cui si conclude il contratto. A volte nel momento in cui avviene la consegna, è corrisposta alla persona che ha avuto cura delle bestie (salariato agricolo) una mancia a piacere che, non fa comunque parte del prezzo. Il ritiro del bestiame acquistato avviene entro un termine che si usa precisare unitamente a qualche altra modalità di dettaglio, salvo diversi accordi contrattuali tra le parti. Se il ritiro non avviene subito, il compratore usa marcare con un segno particolare caratteristico il bestiame acquistato che rimane in custodia del venditore.
Pagamento
Il pagamento si effettua per contanti nelle mani del venditore, prima del ritiro degli animali od in occasione di esso, come nelle contrattazioni in fiera. N.B.: In nessun caso ed in nessun Comune si fa riferimento alla fidejussione. Il prezzo si intende riferito a capo. Per la determinazione del prezzo, in molti casi, si usa tenere presente il peso del capo.
Obblighi di garanzia del venditore
Per il bestiame da allevamento “brado” è d’uso non ammettere alcuna garanzia per vizi occulti, a meno che non si tratti di malattie contagiose e parassitarie preesistenti all’atto della conclusione del contratto che si manifestino in casi non isolati. Per quanto riguarda, invece, il bestiame bovino stabulato e quello da lavoro anche brado e semibrado, si fa luogo alla garanzia legale stabilita dal Codice Civile.
Denuncia di vizi e difetti
Il compratore, riscontrati eventuali vizi e difetti nei capi acquistati, entro 8 giorni dalla scoperta, usa darne comunicazione al venditore.
Azione redibitoria per vizi occulti
Il termine per esercitare l’azione redibitoria per il bestiame vivo da lavoro è di 40 giorni dalla conclusione del contratto. I vizi più comuni usualmente ammessi per l’azione redibitoria sono:
- enfisema polmonare cronico (senza distinzione di causa);
- cardiopatie;
- zoppia intermittente (doglia vecchia di spalla o di coscia);
- urolitiasi (calcolosi, pietre negli organi urinari);
- vizi d’animo (cozzare, dar di corna, calcitare, rustichezza nel lasciarsi aggiogare, scappar dal giogo);
- epilessia;
- cenurosi cerebrale (vertigine idatiginosa, capogiro);
- lesioni croniche da corpo estraneo;
- meteorismo cronico intermittente.
Danno luogo ad azione redibitoria il prolasso e l’endemetrite, anche quando si tratti di bovine da lavoro normalmente destinate alla produzione. Le malattie (principalmente brucellosi, leucosi, tubercolosi) oggetto di polizia veterinaria e quelle infettive o contagiose in genere, comportano l’annullamento di pieno diritto del contratto. L’esperimento per la verifica di malattie o vizi si usa fare con l’intervento del veterinario di fiducia. Per l’accertamento dei vizi specificamente indicati al punto precedente è necessaria la presenza del veterinario ASL. Generalmente all’esperimento interviene il mediatore e, tal volta, anche dei testimoni. La malattia, appena rilevata, va comunicata all’ASL, secondo la normativa vigente. Tutta la materia è documentata attraverso il rilascio di appositi certificati.
Rischio perimento dell’animale
Negli 8 giorni dalla conclusione del contratto, il rischio di perimento dell’animale è a carico del venditore - custode, salvo caso fortuito o forza maggiore.
Risoluzione del contratto
In caso di morte dell’animale, entro 40 giorni dalla conclusione del contratto, per malattia precedentemente accertata dal veterinario e riconosciuta preesistente al contratto , vige l’uso di far luogo alla risoluzione della compra - vendita e, pertanto, alla restituzione del prezzo.
Mediazione
Il compenso che su tutte le piazze e mercati della Provincia si usa corrispondere al mediatore è del 4% + iva, ripartito a metà tra compratore e venditore, salva diversa pattuizione tra le parti.
2. BOVINI DA LATTE
Prenotazione
Nei grandi allevamenti di bestiame selezionato, generalmente l’acquisto dei capi avviene previa prenotazione, con o senza il versamento di una caparra.
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto si usa versare una caparra di circa il 10% del prezzo concordato ed anche in misura diversa, secondo quanto stabilito dai contraenti.
Forma del contratto
Il contratto di compravendita dei bovini da latte si fa verbalmente. Talvolta, però, se i contratti hanno per oggetto delle grosse partite, si fanno per iscritto. In fiera le contrattazioni avvengono sempre verbalmente, con prezzo riferito “a capo”, con le garanzie di cui appresso per eventuali vizi del bestiame e con pagamento per contanti. Generalmente le bestie, in questo tipo di contrattazione, sono ritirate subito; se tuttavia il ritiro è dilazionato, il compratore deve versare una caparra.
Unità di base di contrattazione
Le contrattazioni avvengono sempre a vista, mai a peso vivo.
Consegna e ritiro
La consegna (passaggio di proprietà) delle bestie si intende fatta nel momento in cui si conclude il contratto.
A volte, nel momento in cui avviene la consegna, è corrisposta alla persona che ha avuto cura delle bestie (salariato agricolo) una mancia a piacere che non fa comunque parte del prezzo. Il ritiro del bestiame acquistato avviene entro il termine che si usa precisare unitamente a qualche altra modalità di dettaglio e che, in genere, non supera gli otto giorni, salvo accordi diversi contestuali tra le parti. Se il ritiro non avviene subito, il compratore usa marcare con un segno caratteristico il bestiame acquistato che rimane in custodia del venditore. Nelle contrattazioni in fiera il bestiame acquistato viene ritirato, altrimenti il compratore è tenuto a versare una caparra.
Xxxxxxx nella consegna e nel ricevimento
Come nelle contrattazioni di bovini da vita, trascorsi gli otto giorni usualmente concessi per il ritiro dei capi acquistati, in caso di ulteriore ritardo, il contratto si intende risolto e la caparra versata viene trattenuta dal venditore; viceversa, qualora si verifichi ritardo nella consegna, oltre il diritto di recedere dal contratto, il compratore ha anche quello di esigere il doppio della caparra versata, salvo accordi contrattuali diversi tra le parti.
Pagamento
Il pagamento si effettua per contanti nelle mani del venditore, prima o durante il ritiro degli animali od in occasione di esso, come nelle contrattazioni in fiera. In nessun caso ed in nessun Comune si fa riferimento alla fidejussione. Il prezzo si intende sempre riferito a capo. La sua determinazione, in molti casi, viene fatta tenendo presente il valore genealogico del capo e la produzione lattea.
Obblighi di garanzia del venditore
Per il bestiame bovino da riproduzione stabulato si fa luogo alla garanzia legale stabilita dal Codice Civile. Quando il capo è allevato in stalle selezionate è previsto il certificato genealogico rilasciato dall’Ufficio Provinciale dei Libri Genealogici. Trattandosi di animali da riproduzione, la garanzia generalmente si riferisce alla resa lattea del capo ed alla percentuale di grassi contenuta nel latte stesso, secondo le proteine e misure indicate annualmente dall’Associazione Allevatori tenutaria dei libri genealogici.Per le stalle non sottoposte a controllo si effettua la cosiddetta “ prova di stalla” al fine di accertare la qualità e quantità del latte.
Denuncia di vizi e difetti
In caso vengano rilevati eventuali vizi e difetti nei capi acquistati, entro 8 giorni dalla scoperta, il compratore usa darne comunicazione al venditore.
Azione redibitoria per vizi occulti
Il termine per esercitare l’azione redibitoria è di 40 giorni dalla conclusione del contratto. I vizi più comuni usualmente ammessi per l’azione redibitoria sono:
- enfisema polmonare cronico (senza distinzione di causa);
- cardiopatie;
- zoppia intermittente (doglia vecchia di spalla o di coscia);
- urolitiasi (calcolosi, pietre negli organi genitali);
- vizi d’animo ( cozzare, dar di corna, calcitrare, rustichezza nel lasciarsi aggiogare, scappar dal giogo);
- epilessia;
- cenurosi cerebrale (vertigine idatiginosa, capogiro);
- meteorismo cronico intermittente.
Oltre ai suddetti vizi redibitori, per i bovini da latte, si ammettono per consuetudine, anche e particolarmente, i seguenti altri:
- prolasso della vagina e dell’utero (smadrare, mostrare la madre);
- endometrite;
- difetti e malattie delle mammelle e capezzoli;
- indocilità alla mungitura;
- tutte le malattie che il compratore non è in grado di riconoscere perchè di competenza dei veterinari, purchè preesistenti all’atto della conclusione del contratto.
I difetti e le malattie delle mammelle e dei capezzoli e l’indocilità alla mungitura non costituiscono, però, vizi per l’azione redibitoria se il contratto ha avuto per oggetto delle bovine “primipare”. Le malattie oggetto di polizia veterinaria e quelle infettive o contagiose in genere, comportano l’annullamento, di pieno diritto, del contratto. L’esperimento per la verifica di malattie o di vizi si usa fare con l’intervento del veterinario. Generalmente all’esperimento interviene il mediatore e, talvolta, anche dei testimoni. La malattia, appena rilevata, va comunicata alle ASL, secondo la normativa vigente.
Risoluzione del contratto
In caso di morte dell’animale entro 40 giorni dalla conclusione del contratto, per malattia precedentemente accertata dal veterinario e riconosciuta preesistente al contratto, vige l’uso di far luogo alla risoluzione della compravendita e, pertanto, alla restituzione del prezzo.
Mediazione
Il compenso che su tutte le piazze e mercati della Provincia si usa corrispondere al mediatore è del 4% + iva, ripartito a metà tra le parti.
3.BOVINI DA MACELLO
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto viene stabilito ed immediatamente versato l’ammontare della caparra in misura compresa tra il 10% e il 20% del prezzo pattuito.
Forma del contratto
Le contrattazioni si effettuano e si concludono, quasi sempre, verbalmente, per le grosse partite si ricorre talvolta al contratto scritto.
Clausole speciali
Il bestiame bovino da macello può vendersi con la clausola “a fiamma e fuoco” (termine ormai desueto); in tali casi, i rischi, compresa la eventuale non commestibilità delle carni, sono tutti completamente a carico del compratore, poichè, con le clausole anzidette, il venditore non dà garanzie di sorta.
Unità di base di contrattazione
Il bestiame bovino da macello è contrattato usualmente in base al peso vivo di ogni capo di bestiame e, talvolta, a vista. Quando si contratta in stalla, a peso vivo, il bestiame deve avere digiunato da almeno 12 ore, salvo accordo tra le parti di stabilire una certa tara definibile di volta in volta. Si usa però, vendere anche a peso morto. Le contrattazioni avvengono: a peso vivo, a peso morto, ad occhio. La resa per il bestiame adulto è, in linea di massima mediamente, del 50%,. Essa, però, è sempre del 50% circa per le vacche, del 55- 60% circa per i vitelloni ed i xxxxx e del 60-65% circa per i vitelli da latte. Quando si vende a peso morto, in tutta la Provincia di Latina, si pesano i quattro quarti o mezzene, escludendo il quinto quarto che comprende la testa, la goletta, la corata (cuore, polmoni, milza e fegato), la trippa, le zampe, la coda, le mammelle, la pelle e i visceri.
Consegna e ritiro
La consegna può avvenire sul luogo di produzione, o può essere stabilita al macello od in luogo diverso da quello di produzione. In questi ultimi due casi, ogni rischio e pericolo sino al momento del ritiro effettivo sono a carico del venditore.
A volte, nel momento della consegna, viene corrisposta una mancia al personale di stalla; mancia a piacere, che non fa comunque parte del prezzo.
Ritardo della consegna e nel ricevimento
Vigono gli stessi usi indicati per i bovini da vita e per i bovini da latte.
Pagamento
Le modalità di pagamento sono uguali a quelle che si osservano nella contrattazione dei bovini da vita e da latte. Il prezzo è riferito al peso, sia vivo che morto.
Obblighi di garanzia del venditore
Il bestiame bovino da macello può vendersi senza alcuna garanzia, con la clausola “a fiamma e fuoco” cioè con tutti i rischi, compresa l’eventuale non commestibilità delle carni, a completo carico del compratore. In tutti gli altri casi si fa riferimento alla garanzia legale stabilita dal Codice Civile.
Denuncia di vizi e difetti
Il compratore è tenuto a denunciare la non commestibilità delle carni entro 7 giorni dalla macellazione e deve, altresì, munirsi di un certificato del veterinario addetto al mattatoio attestante che le cause della non commestibilità sono preesistenti alla stipulazione del contratto.
Al capo macellato è uso che rimanga attaccata la pelle e la testa, a garanzia dell’acquirente per poter riconoscere l’animale. Qualora vi sia contrasto tra il veterinario addetto al mattatoio e il veterinario di parte si ricorre ad un collegio arbitrale, composto da almeno 3 veterinari, che ha il compito di sottoporre il capo macellato a visita collegiale.
Azione redibitoria per vizi occulti
Il periodo per esercitare l’azione redibitoria è di 40 giorni a decorrere da quello del contratto.
Mediazione
In tutti i Comuni della Provincia, quando nella compravendita interviene il mediatore, allo stesso viene corrisposto un compenso del 4% più i.v.a., ripartito a metà tra compratore e venditore, salvo diversa pattuizione tra le parti.
B. EQUINI
1.EQUINI DA VITA
Prenotazione
Si usa ricorrere alla prenotazione quando trattasi di acquistare capi di razza pregiata o stalloni.
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto si usa versare una caparra di circa il 10% del prezzo concordato ed anche in misura diversa secondo quanto stabilito dai contraenti.
Forma del contratto
Il contratto di compravendita si fa verbalmente, a meno che non abbia per oggetto grosse partite o si riferisca ad animali di pregio, nel qual caso si fa per iscritto ove si stabiliscono le modalità della cessione. Le contrattazioni in fiera avvengono sempre verbalmente, con prezzo riferito “a capo”, con le garanzie di cui appresso per eventuali vizi del bestiame e con pagamento per contanti. Generalmente le bestie, in questo tipo di contrattazione, sono ritirate subito: se, tuttavia, il ritiro è dilazionato, il compratore usa versare una caparra.
Clausole speciali
Gli equini possono essere venduti, senza alcuna garanzia, con la clausola “a fiamma e fuoco” a tutto rischio e pericolo del compratore.
Unità di base della contrattazione
Le contrattazioni vengono fatte a capo; in alcune zone della Provincia, dove l’allevamento è allo stato brado, la vendita viene effettuata ad occhio.
Consegna e ritiro
La consegna (passaggio di proprietà) del bestiame acquistato si intende fatta all’atto della conclusione del contratto. A volte, nel momento in cui avviene la consegna è corrisposta alla persona che ha avuto cura del bestiame (salariato agricolo) una mancia, che non fa comunque parte del prezzo. Il ritiro del bestiame acquistato avviene entro un termine che si usa precisare unitamente a qualche altra modalità di dettaglio e che, in genere, non supera gli otto giorni, salvo diversi accordi tra le parti. Se il ritiro non avviene subito, il compratore, poichè il bestiame equino normalmente non viene marcato, usa prendere nota dei segni caratteristici che contraddistinguono la bestia, nonchè dell’età della bestia stessa, la quale rimane in custodia del venditore. Quando il bestiame acquistato viene consegnato o ritirato fuori dell’azienda, in luogo indicato dal compratore, oltre alla mancia ai conducenti, convenuta con gli stessi ed oltre ai consueti compensi ai mediatori, se questi hanno interposto la propria opera per la conclusione del contratto, il compratore usa versare al personale del venditore un compenso nella misura convenuta nel contratto. l ritiro dei capi acquistati, nelle cosiddette contrattazioni in fiera, avviene subito, altrimenti il compratore è tenuto a versare una caparra.
Ritardo della consegna e nel ricevimento
Sono vigenti gli stessi usi ai quali si è fatto cenno nelle contrattazioni di bovini da vita.
Pagamento
Il pagamento si effettua per contanti, o mediante altri mezzi di pagamento, nelle mani del venditore, prima del ritiro degli animali ed in occasione di esso, come avviene nelle contrattazioni in fiera. Il prezzo, sempre riferito a capo, si determina in molti casi tenendo presente il valore zootecnico dell’animale contrattato.
Obblighi di garanzia del venditore
Come i bovini, anche gli equini possono essere venduti senza alcuna garanzia con la clausola “a fiamma e fuoco”; il contratto è, allora, assunto dal compratore a tutto suo rischio e pericolo.
Per gli equini non “domi” è esclusa qualsiasi garanzia a meno che non si tratti di malattie infettive, contagiose o parassitarie preesistenti all’atto della conclusione del contratto e che si manifestano in casi non isolati. Per gli equini “domi” si fa luogo alla garanzia legale stabilita dal Codice Civile per i vizi più comuni - dei quali si dirà appresso - ammessi dagli usi.
Denunzia di vizi e difetti
Il compratore, riscontrati eventuali vizi e difetti nei capi acquistati, entro 8 giorni dalla scoperta, usa darne comunicazione al venditore.
Azione redibitoria per vizi occulti
Entro 40 giorni, a decorrere da quello della conclusione del contratto, il compratore può esercitare l’azione redibitoria quando, trattandosi di equini “domi, si accertano i seguenti vizi:
- cardiopatie;
- reumatismo muscolare od articolare;
- urolitiasi;
- epilessia;
- bolsaggini (senza distinzioni di causa);
- ticchio nelle sue varie forme;
- vizi d’animo (tirar calci, ombrare, mordere, restio e xxxxxxxxxxx, ecc..);
- capostorno o balordone;
- oftalmite periodica od intermittente (irido-ciclocorcidite recidivante, flussione lunatica, luna);
- zoppia intermittente (doglia vecchia);
- cancro ulcerativo del fettone;
- tutte le malattie che il compratore non è in grado di riconoscere, perchè di competenza dei veterinari, purchè preesistenti all’atto della conclusione del contratto.
Tutte le malattie infettive contagiose contemplate dal vigente regolamento di polizia veterinaria ed ordinanze ministeriali comportano, di pieno diritto, l’annullamento del contratto.
Risoluzione del contratto
In caso di morte dell’animale, entro 40 giorni dalla conclusione del contratto, per malattia precedentemente accertata, vige l’uso di far luogo alla risoluzione della compravendita e, pertanto, alla restituzione del prezzo.
Mediazione
Qualora intervenga l’opera del mediatore è uso corrispondere allo stesso in tutte le piazze e mercati della Provincia, a titolo di compenso, il 4% più i.v.a. sull’importo dell’affare, a carico per metà di ciascuna parte contraente, salvo diversa pattuizione tra le parti.
2. EQUINI DA MACELLO
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto si usa versare una caparra (di circa il 10% ed anche in misura diversa) stabilita di comune accordo tra le parti, qualora il pagamento non viene effettuato subito.
Forma del contratto
Le contrattazioni usualmente vengono effettuate in forma verbale.
Clausole speciali
Anche gli equini da macello possono essere venduti, senza alcuna garanzia, con la clausola “a fiamma e fuoco”, cioè a tutto rischio e pericolo del compratore.
Consegna e ritiro
La consegna ed il ritiro, in genere sono contemporanei ed avvengono al momento in cui si conclude il contratto, si versa la caparra o si paga l’importo pattuito.
Può, tuttavia, verificarsi il caso della non simultaneità della consegna e del ritiro.
Xxxxxxx nella consegna e nel ricevimento
Anche nelle contrattazioni aventi per oggetto equini da macello, qualora si verifichi ritardo nella consegna o nel ricevimento, sempre che siano trascorsi gli otto giorni usualmente concessi e ai quali si è già accennato, vigono gli usi pratici nelle compravendite dei bovini da macello.
Pagamento
Di solito il pagamento si effettua subito, in contanti, all’atto della conclusione del contratto; in caso di pagamento dilazionato, il compratore usa versare, come anzidetto, una caparra. A volte, il compratore corrisponde una mancia al personale di azienda, a sua discrezione.
Obblighi di garanzia del venditore
Quando le contrattazioni avvengono “a fiamma e fuoco”, nessuna garanzia viene data dal venditore, per cui ogni rischio e pericolo, compreso quello della non commestibilità delle carni dichiarata dal veterinario, sono a carico del compratore. Al di fuori di questi casi si fa luogo alla garanzia legale stabilita dal Codice Civile.
Denunzia di vizi e difetti
Il compratore è d’uso che denunci la non commestibilità delle carni entro sette giorni dalla macellazione, ma deve munirsi di un certificato attestante che le cause di tale vizio sono preesistenti alla stipulazione del contratto.
Azione redibitoria per i vizi occulti
Il termine per esperire l’azione redibitoria è di 40 giorni da quello della conclusione del contratto.
Mediazione
E’ in uso corrispondere al mediatore intervenuto un compenso del 4% + i.v.a. sull’importo dell’affare, ripartito in eguale misura tra le parti.
C) Suini
1. SUINI DA VITA
Prenotazione
Per l’acquisto di capi provenienti da allevamenti commerciali ed industriali, generalmente vige l’uso della prenotazione.
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto si usa versare una caparra di circa il 10% del prezzo concordato ed anche in misura diversa secondo quanto stabilito dai contraenti.
Forma del contratto
Come per tutte le specie di animali da vita, i contratti aventi per oggetto i suini si effettuano verbalmente, a meno che non si tratti di grosse partite, nel cui caso si ricorre all’atto scritto.
Sempre verbalmente vengono conclusi i cosiddetti contratti in fiera con prezzo riferito a capo o a peso, con pagamento in contanti e con le garanzie di cui appresso. Generalmente le bestie sono ritirate subito, altrimenti il compratore è tenuto a versare una caparra.
Unità di base di contrattazione
Le contrattazioni si effettuano a peso o ad occhio; i maiali grassi si contrattano generalmente a peso.
Consegna e ritiro
La consegna (passaggio di proprietà) degli animali si intende fatta nel momento in cui si conclude il contratto. Il ritiro del bestiame acquistato avviene entro un termine che si usa precisare unitamente a qualche altra modalità di dettaglio e che, in genere, non supera gli otto giorni. Se il ritiro non avviene subito, il compratore usa marcare con un segno particolare il bestiame acquistato che rimane in custodia del venditore. In caso di morte dell’animale prima del ritiro, il venditore è tenuto a provare nei modi di legge la morte stessa, nonchè la utilizzazione della carcassa. Nelle cosiddette contrattazioni in fiera, il bestiame acquistato viene ritirato subito; se, tuttavia, il ritiro è dilazionato, il compratore usa versare una caparra. Nei grandi allevamenti, dove la consegna dei capi venduti viene effettuata periodicamente e si esaurisce nel giro di alcuni mesi, ogni rischio incombe sul venditore.
Xxxxxxx nella consegna e nel ricevimento
Trascorsi gli otto giorni usualmente concessi per il ritiro dei capi acquistati, in caso di ritardo ulteriore, il contratto si intende risolto e la caparra versata viene trattenuta dal venditore; viceversa, qualora si verifichi ulteriore ritardo nella consegna, oltre il diritto di recedere dal contratto, il compratore ha anche quello di esigere il doppio della caparra versata.
Pagamento
Il pagamento si effettua per contanti o mediante altre forme di pagamento nelle mani del venditore prima del ritiro degli animali od in occasione di esso, come avviene nelle contrattazioni in fiera. Il prezzo si intende sempre riferito a capo; la sua determinazione, in molti casi, si fa tenendo presente il peso del capo.
Obblighi di garanzia del venditore
Per il bestiame suino, comunque controllato, non viene data alcuna garanzia consuetudinaria per vizi occulti, ma solamente quella legale che si riferisce a malattie in incubazione all’epoca della conclusione del contratto.
Azione redibitoria per vizi occulti
Come già detto, per i suini, comunque contrattati, non viene data alcuna garanzia consuetudinaria per vizi occulti, ma solamente quella legale che si riferisce a malattie in incubazione all’epoca della conclusione del contratto, tenuto conto dei giorni trascorsi dalla data di acquisto alla data di manifestazione della malattia. Le malattie oggetto di polizia veterinaria e quelle infettive o contagiose, come già detto per altre specie di bestiame da vita, comportano l’annullamento, di pieno diritto, del contratto. Per l’accertamento la verifica di malattie o vizi si usa fare con l’intervento del veterinario della ASL. Generalmente all’accertamento intervengono, se c’è, il mediatore e, talvolta, anche dei testimoni.
Risoluzione del contratto
Vige l’uso di far luogo alla risoluzione del contratto ed alla restituzione del prezzo in caso di morte dell’animale entro 40 giorni dalla conclusione dell’atto, per malattia precedentemente accertata dal veterinario e riconosciuta preesistente al contratto stesso.
Mediazione
Il compenso che su tutte le piazze e mercati della Provincia si usa corrispondere al mediatore che intervenga nella compravendita è calcolato in ragione 4% + i.v.a. sull’importo dell’affare, ripartito a metà tra compratore e venditore.
2. SUINI DA MACELLO
Prenotazione
L’uso della prenotazione vige sia per i suini da vita che per quelli da macello; trattasi, in genere, però, di capi provenienti da allevamenti industriali e commerciali.
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto viene stabilito ed immediatamente versato l’ammontare della caparra (circa il 10% del prezzo xxxxx xxxxx contrari).
Forma del contratto
Le contrattazioni, si effettuano e si concludono, di regola verbalmente; se trattasi di grosse partite, la forma è scritta.
Clausole speciali
Il bestiame suino da macello può vendersi con la clausola “a fiamma e fuoco” che esonera da ogni obbligo di garanzia il venditore; cioè, come più volte è stato detto,ogni rischio e pericolo è a tutto carico del compratore.
Unità di base di contrattazione
I suini da macello usualmente vengono contrattati in base al peso vivo, al peso morto ed a vista. Nelle contrattazioni a peso vivo, che si verificano specialmente per i suini che vengono macellati in luogo diverso da quello di produzione, si procede alla pesatura dopo circa dodici ore di digiuno della bestia. Nelle contrattazioni a peso morto, che si praticano per i suini da macellarsi in loco, la bestia si pesa subito dopo la macellazione, senza organi interni e senza
lingua.
Consegna e ritiro
La consegna può essere effettuata nel luogo di produzione, in tale caso ogni rischio e pericolo per accidentalità (anche mortale) sopravvenienti al bestiame, sino al ritiro dello stesso, è a carico del venditore, salvo diverso accordo fra le parti.
Xxxxxxx nella consegna e nel ricevimento
Vigono gli stessi usi cui è fatto cenno nelle contrattazioni dei bovini da vita, da latte e da macello.
Pagamento
Nelle contrattazioni a peso vivo ed in quelle “a vista”, il pagamento si effettua all’atto della consegna. Nelle contrattazioni a peso morto, il pagamento viene fatto alla macellazione ed il saldo all’atto della pesatura.
Obblighi di garanzia
Nelle contrattazioni fatte a “ fiamma e fuoco”, ogni rischio è a carico del compratore. In tutti gli altri casi si fa luogo alla garanzia legale stabilita dal Codice Civile.
Denunzia di vizi e difetti
Valgono gli stessi usi ai quali si è fatto cenno nelle contrattazioni dei bovini da macello. Il compratore è tenuto a denunciare la non commestibilità delle carni entro 7 giorni dalla macellazione e deve, altresì, munirsi di un certificato del veterinario addetto al mattatoio attestante che le cause della non commestibilità sono preesistenti alla stipulazione del contratto.
Al capo macellato è uso che rimanga attaccata la pelle stessa, a garanzia dell’acquirente per poter riconoscere l’animale. Qualora vi sia contrasto tra il veterinario addetto al mattatoio e il veterinario di parte si ricorre ad un collegio arbitrale, composto da almeno 3 veterinari che ha il compito di sottoporre il capo macellato a visita collegiale.
Azione redibitoria per vizi occulti
Il termine per esercitare l’azione redibitoria è di 40 giorni dalla conclusione del contratto.
Mediazione
Il compenso che su tutte le piazze ed i mercati della Provincia si usa corrispondere al mediatore è calcolato in misura del 4% oltre l’i.v.a. sull’importo dell’affare, diviso per metà tra compratore e venditore.
D) Ovini e caprini
1. XXXXX E CAPRINI DA VITA
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto si usa versare una caparra di circa 10% del prezzo concordato salva diversa pattuizione ed anche in misura diversa secondo quanto stabilito dai contraenti. Il periodo della contrattazione avente per oggetto gli abbacchi va normalmente dalla prima metà del mese di settembre alla prima metà di aprile dell’anno successivo, ferma restando la vendita al minuto.
Forma del contratto
Il contratto di compravendita di ovini e caprini, come per tutte le altre specie di animali da vita, si fa verbalmente, a meno che non abbia per oggetto delle grosse partite o animali di pregio, nel qual caso si ricorre all’atto scritto.
Unità di base di contrattazione
A parte gli abbacchi che vengono sempre venduti “a peso” le altre contrattazioni di xxxxx e caprini vengono fatte, d’uso, “a capo” od “a peso” , sempre che vengano vendute all’ingrosso, altrimenti vale la regola del contratto avendo oggetto la cessione al minuto. La vendita può essere effettuata anche senza scelta contrattando, cioè, un determinato numero di bestie a mandria od a masseria col sistema detto “a spunta”.
Consegna e ritiro
La consegna (passaggio di proprietà) delle bestie si intende fatta nel momento in cui si conclude il contratto. Il venditore esige di prendere visione all’atto di consegna della merce del certificato attestante la disinfestazione del veicolo di trasporto da parte del proprietario del mezzo Oltre ai consueti compensi ai mediatori, se questi intervengono nella conclusione del contratto, il compratore usa versare al vergaro, al momento della consegna dei capi, una regalia la quale viene divisa con i pastori. Quando le contrattazioni hanno per oggetto gli abbacchi, si usa stabilire che il venditore deve consegnare un determinato numero di bestie, in un certo giorno od in una certa epoca, della quale si precisano il giorno iniziale e quello finale per la consegna stessa. Questa avviene man mano che gli abbacchi arrivano a maturazione. Gli abbacchi pronti per la consegna debbono essere senz’altro ritirati. In tutti gli altri casi, il ritiro del bestiame avviene entro un termine che si usa precisare unitamente a qualche altra modalità di dettaglio e che, in genere, non supera gli otto giorni. Se il ritiro non avviene subito, il compratore usa marcare con un segno particolare caratteristico il bestiame acquistato che rimane in custodia del venditore. Il compratore, però, in questo caso, si assume ogni rischio e pericolo per qualsiasi evento compreso il furto e la malattia, anche mortale, che possa sopraggiungere agli animali prima del ritiro effettivo. In caso di morte dell’animale prima del ritiro e previa verifica dell’avvenuto decesso da parte dell’autorità sanitaria locale il compratore si fa carico delle spese relative alle operazioni di ispezione da parte delle ASL, e dallo smaltimento della carcassa dell’animale deceduto; il venditore deve essere munito di un certificato di avvenuto decesso da un veterinario ASL.
Xxxxxxx nella consegna e nel ricevimento
Trascorsi gli otto giorni usualmente concessi per il ritiro dei capi acquistati, in caso d’ulteriore ritardo, il contratto si intende risolto e la caparra versata viene trattenuta dal venditore; viceversa, qualora si verifichi ritardo nella consegna, oltre il diritto di recedere dal contratto, il compratore ha anche quello di esigere il doppio della caparra versata, salvo accordi contrattuali diversi tra le parti.
Pagamento
Il pagamento si effettua direttamente al venditore per contanti o mediante altra forma pattuita, prima del ritiro od in occasione di esso. Il prezzo - salvo rari casi - si intende “alla mano”, senza scelta, contrattando, cioè, un determinato numero di bestie a mandria od a masseria col sistema detto “a spunta”, di cui si è già fatto cenno. Il prezzo, inoltre, può essere riferito anche a gruppi di bestie, scelti con il sistema “a sorteggio”, oppure può essere determinato “a capo” o “a peso”.
Obblighi di garanzia del venditore
Per gli ovini e caprini che si contrattano in tenuta non è data alcuna garanzia consuetudinaria per vizi occulti, ma solo quella legale che si riferisce a malattie in incubazione all’atto della vendita, limitatamente alle malattie specifiche della specie (brucellosi e a volte paratubercolosi).
Risoluzione del contratto
In caso di morte dell’animale entro 40 giorni dalla conclusione del contratto, per malattia precedentemente accertata dal veterinario e riconosciuta preesistente al contratto, vige l’uso di far luogo alla risoluzione della compravendita e, pertanto, alla restituzione del prezzo. Nel caso di malattie oggetto di polizia veterinaria e di quelle infettive e contagiose in genere si ha, invece, l’annullamento, di diritto, del contratto.
Mediazione
In linea generale la mediazione non viene più praticata instaurandosi rapporti diretti salvo particolari casi che si prospettano. In tali casi la tariffa è del 4% oltre l’i.v.a. sull’importo dell’affare, divisa per metà tra compratore e venditore.
2. XXXXX E CAPRINI DA MACELLO
Normalmente si usano prenotare i capretti e gli abbacchi al prezzo di mercato vigente all’atto della prenotazione o del ritiro.
La caparra che viene, di solito versata può essere intesa sia come anticipo di pagamento sia come garanzia della buona esecuzione del contratto.
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto (nei casi in cui non vi sia stata prenotazione) si usa versare la caparra, che viene detratta all’ultimo ritiro.
Forma del contratto
Le contrattazioni del bestiame ovino e caprino da macello vengono stipulate verbalmente in base al peso morto, al peso vivo, a capo, o ad occhio, di cui si dirà appresso.
Unità di base di contrattazione
Le contrattazioni vengono stipulate in base al peso morto, al peso vivo, a capo o ad occhio. In particolare:
- nei Comuni di Fondi, Monte X. Xxxxxx e Spigno Saturnia si vende usualmente a peso vivo;
- nel Comune di Lenola è molto in uso la vendita a capo, mentre è usata pochissimo nel Comune di Sperlonga;
- in quasi tutti gli altri Comuni della Provincia la vendita è fatta, generalmente, a
- peso per gli abbacchi ed i capretti, mentre per gli animali più grandi la vendita avviene ad occhio.
Nelle vendite a peso morto, in genere si escludono la pelle, le zampe, la testa e le interiora, fatta eccezione per gli abbacchi ed i capretti. Per gli abbacchi ed i capretti, invece, nulla esclude, se la vendita è stata fatta alla “caprettara”, vengono escluse solamente le interiora non utilizzabili. Sempre per gli abbacchi, se la vendita è fatta “alla romana”, si esclude la pelle (bassetta), le zampe e parte delle interiora (ossia quelle non utilizzabili). La bassetta – salvo patto contrario – spetta usualmente al compratore. E’ d’uso far digiunare le bestie, esclusi gli abbacchi, per almeno dodici ore.
Consegna e ritiro
La consegna ed il ritiro sono simultanei ed avvengono contemporaneamente alla conclusione del contratto. Tuttavia si possono stabilire delle epoche diverse e successive per il ritiro effettivo.
Trascorsi gli otto giorni usualmente concessi per il ritiro dei capi acquistati in caso di ulteriore ritardo, il contratto si intende risolto e la caparra versata viene trattenuta dal venditore.
Xxxxxxx nella consegna e nel pagamento
Anche nelle contrattazioni aventi per oggetto ovini e caprini da macello, viceversa, qualora si verifichi ritardo nella consegna, oltre il diritto di recedere dal contratto, il compratore ha anche quello di esigere il doppio della caparra versata salvo accordi contrattuali diversi tra le parti.
Pagamento
Il pagamento viene effettuato all’atto del ritiro; il prezzo è riferito a capo o a peso.
Obblighi di garanzia del venditore
Le contrattazioni avvengono senza alcuna garanzia da parte del venditore, salvo patto contrario.
Mediazione
In tutti i Comuni della Provincia è praticata per consuetudine la tariffa del 4% oltre l’i.v.a. sull’importo dell’affare, divisa per metà tra compratore e venditore.
E) Animali da cortile
1.POLLAME
Prenotazione
Il pollame, sia vivo che morto, di solito viene prenotato quando trattasi di capi provenienti da grandi allevamenti; il compratore, all’atto della prenotazione, usa versare una caparra nella misura pattuita.
Conclusione del contratto
Sono soggetti del contratto gli allevatori ed i commercianti all’ingrosso. Si hanno però anche casi di contrattazioni dirette tra allevatori e consumatori.
Forma del contratto
Le contrattazioni aventi per oggetto il pollame, sia vivo che da macello, si svolgono e si concludono sia in forma scritta che verbale.
Unità di base di contrattazione
Il pollame viene contrattato vivo o macellato. Quello da allevamento (pulcini, pollastrelle, pollastre da uova, anitre appena sgusciate, oche, tacchini novelli, ecc.) si contratta di regola, a capo, tenuto conto della razza. Il pollame da xxxxxxx si contratta a peso vivo o a peso morto. Il pollame viene distinto in diverse categorie a seconda della grandezza, della provenienza, della razza e della stagione nella quale si contratta.
Consegna
La consegna a peso vivo (anche secondo la pesatura) viene fatta nel luogo dell’allevamento e da questo momento ogni rischio e pericolo passa a carico del compratore; la consegna, a peso morto, nel macello.
Xxxxxxx nella consegna e nel ritiro
Qualora si verifichi ritardo nella consegna o nel ritiro, il contratto si intende risolto salvo diverso accordo delle parti. Nel primo caso, il compratore esige il doppio della caparra eventualmente versata, nel secondo caso la caparra viene trattenuta dal venditore.
Pagamento
Il pagamento si effettua per contanti o con altre forma di pagamento alla consegna, detraendo la caparra, se questa è stata versata. Il prezzo è riferito a capo o, se si tratta di bestie da allevamento,
a paia o coppia. Se il pollame si contratta a peso morto, il prezzo si intende riferito alla bestia senza interiora e senza penne. Tuttavia, si verifica qualche caso in cui il compratore richiede anche le penne.
Obblighi di garanzia del venditore
Il pollame da xxxxxxx s’intende sempre venduto senza garanzia di sorta da parte del venditore, fatta eccezione per le malattie infettive diffuse previste dalle vigenti leggi sanitarie (ai sensi del regolamento di polizia veterinaria e delle altre disposizioni ministeriali; particolare garanzia viene richiesta per la salmonella, per il vaiolo, la pasteuvellose e malattie genitali e respiratorie fatte salve le altre malattie previste da leggi sanitarie). E’ fatta eccezione per le vendite di pollame vivo da trasportare fuori Comune, nelle quali il venditore garantisce che il pollame è sano. Per quanto riguarda l’esportazione di pollame, sia vivo che macellato, si applicano le disposizioni vigenti in materia sanitaria.
Lo scarto, cioè i capi che non si presentano nelle condizioni concordate, non viene accettato all’atto della consegna.
Mediazione
Al mediatore che interviene nella conclusione del contratto, viene corrisposto, solitamente, un compenso pari al 4% oltre l’i.v.a. dell’importo totale dell’affare ripartito a metà tra le parti.
2. CONIGLI
Prenotazione
Come per il pollame, si ricorre alla prenotazione quando trattasi di acquistare capi provenienti da grandi allevamenti. E’ usuale, in questi casi, versare una caparra nella misura pattuita.
Conclusione del contratto
Sono soggetti del contratto gli allevatori ed i commercianti all’ingrosso. Si hanno però, anche casi di contrattazioni dirette tra allevatori e consumatori. All’atto della conclusione del contratto si usa versare la caparra.
Forma del contratto
Le contrattazioni di conigli si fanno verbalmente o per iscritto.
Unità di base di contrattazione
I conigli possono essere contrattati a peso vivo o a peso morto.
Consegna
La consegna a peso vivo (anche secondo la pesatura) viene fatta nel luogo dell’allevamento a peso vivo e da questo momento ogni rischio e pericolo passa a carico del compratore; la consegna, a peso morto, avviene nel macello.
Xxxxxxx nella consegna e nel ricevimento
Come il pollame, il ritardo della consegna o nel ricevimento dà luogo alla risoluzione del contratto salvo diverso accordo tra le parti. La eventuale caparra è d’uso che venga restituita duplicata nel primo caso e trattenuta dal venditore nel secondo caso. Il tempo del ritardo dipende dalla volontà delle parti.
Pagamento
Il pagamento si effettua per contanti o con altre forme di pagamento alla consegna, detraendo la caparra, se questa è stata versata. l prezzo è riferito a capo o, se si tratta di bestie da allevamento, a paia o coppia. Se i conigli si contrattano a peso morto, il prezzo si intende riferito alla bestia senza interiora e senza pelle. Tuttavia, si verifica qualche caso in cui il compratore richiede anche la pelle.
Obblighi di garanzia del venditore
Nessuna garanzia viene data dal venditore, comunque avvenga il contratto, salvo i casi di malattie infettive diffusive previste dalle vigenti norme sanitarie.
Mediazione
Il compenso che viene solitamente corrisposto al mediatore è del 4% oltre l’i.v.a. sull’importo dell’affare diviso a metà tra i contraenti.
F) Lana
Prenotazione
Nel caso di acquisto di grosse partite di lana, talvolta si usa prenotare la merce; detta prenotazione si effettua nei mesi di maggio-giugno ed ottobre-novembre.
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto, a garanzia della buona esecuzione dello stesso viene usualmente corrisposta una caparra concordata tra le parti. Le contrattazioni si effettuano in ogni periodo dell’anno, ma più frequentemente nei mesi di maggio-giugno.
Forma del contratto
I contratti sono quasi sempre verbali, raramente scritti. La lana è contrattata sucida. La lana “sucida” è quella non ripulita dall’untume, priva di sostanze estranee e senza umidità (oltre quella normale), con il solo grasso naturale della pelle, assortita per qualità e colorazione. Generalmente la xxxx xxxxxxxxx è pagata un terzo di meno; se sucida la metà. I tipi di lana che in Provincia formano generalmente oggetto di contrattazione sono:
- sopravvissana prima (incrocio pugliese e romano);
- sopravvissana seconda (detta anche sopravvissana romana);
- vissana;
- sottovissana;
- moretta (quella cioè di pecore nere);
- sarda;
La qualità si usa distinguere in fine ed ordinaria.
Unità di base di contrattazione
L’unità di peso-base di contrattazione è il chilogrammo.
Consegna e ritiro
La consegna ha luogo, di solito, al centro di raccolta del compratore. Ad Itri la consegna è immediata e contemporanea alla conclusione del contratto. A Sezze la consegna avviene nei locali del venditore. Allorquando tra la consegna ed il ritiro effettivo intercorre un certo tempo, anche di pochi giorni, non è ammesso alcun calo né naturale, né “stradale”. Il peso accertato al posto di consegna stabilito al momento della conclusione del contratto fa sempre fede, anche per le vendite fuori piazza. La lana generalmente viene consegnata in balle di juta delle dimensioni di metri 2,50 per 1,50, balle che tengono da 160 a 180 kg. circa di lana. Tuttavia, a Itri ed in molti Comuni, si usa consegnare anche sfusa senza alcun imballaggio. La lana agnellina va imballata a parte, separatamente dalla matricina, così pure le scodature e la moretta. Le balle sono ordinariamente fornite dal compratore, ma se esse vengono fornite dal venditore, debbono essergli restituite entro un certo termine, abbastanza lungo, cioè prima dell’inizio della nuova campagna laniera. Se il compratore non restituisce le tele deve pagarne il prezzo.
Verifica della merce
Il peso della merce è verificato in presenza delle parti con o senza l’intervento del venditore, sul luogo della consegna. La verifica della qualità ha luogo prima presso il venditore e successivamente – alla consegna – presso il compratore. Per constatare la qualità si aprono alcune balle. Ciò dà anche modo di vedere la condizionatura della lana.
Pagamento
Il pagamento è fatto generalmente per contanti o con altre forme di pagamento e per intero al momento della consegna, sottraendo la caparra.
Mediazione
Il compenso di mediazione usualmente vigente in tutta la Provincia è del 4%, oltre l’i.v.a. sull’importo dell’affare, ripartito a metà tra le parti.
G) Pelli bovine fresche
Prenotazione
Solitamente in Provincia, le parti interessate concordano il ricevimento ed il conferimento delle pelli per un periodo di tempo stabilito.
Conclusione del contratto
I soggetti del contratto avente per oggetto le pelli bovine fresche sono i macellai-produttori e i raccoglitori.
Le contrattazioni, per lo più in forma verbale, hanno luogo durante tutto l’anno. I produttori vendono le pelli appena scuoiate e fissano il relativo prezzo periodicamente. Qualora intervengano patti contrari, il produttore s’intende impegnato verso l’acquirente per tutta la sua produzione durante il periodo concordato.
Unità di base di contrattazione
L’unità di peso che di solito costituisce la base delle contrattazioni è il chilogrammo.
Requisiti delle pelli
Le qualità delle pelli bovine fresche si distinguono secondo l’animale da cui provengono (di vitello, di bue, di vacca, ecc.). Le stesse pelli si usano distinguere in continentali, isolane ed estere. Non devono essere “tagliate”, “marcate a fuoco” od “a ferro”, “tarlate” e “piagate”.
Consegna
La consegna avviene al mattatoio, subito dopo la macellazione delle bestie.
Verifica delle pelli
La verifica della qualità delle pelli viene fatta al momento della consegna che avviene subito dopo la macellazione delle bestie.
Pagamento
Il pagamento del prezzo è eseguito per contanti, o con altre forme di pagamento, dopo un certo periodo di tempo dalla consegna. Il prezzo s’intende riferito al peso “d’origine” o a peso cosiddetto “di coda”, cioè quello risultante al momento dello scuoiamento della bestia, senza unghia, unghiali, corna e muso. E’ d’uso effettuare una riduzione sul prezzo delle pelli, indipendentemente se esse siano continentali, isolane ed estere, a seconda dei difetti che presentano: se tagliate o tarlate detta riduzione è del 20%. Per quanto riguarda le pelli provenienti dell’estero e quelle isolane il prezzo è del 10% in meno per tutte le categorie bovine.
Le pelli bovine normali continentali vengono classificate a seconda del loro pregio come appresso:
a) bianche;
b) tutti gli altri tipi di pelle (vitello quadrato da Kg.3 a Kg.20, vitellone con testa e zampe da Kg.21 a 30, da Kg. 31 a 40, da 41 a 60 ed oltre i Kg.61).
Difetti delle pelli
Si considerano difettose le pelli “tagliate”, quelle “marchiate a fuoco” o “a ferro”, quelle con “tarli” che, se molto diffusi, portano una riduzione di prezzo (da stabilirsi tra le parti); nonché le pelli piagate e quelle “spinate”.
H) Pelli bovine salmoiate
Conclusione del contratto
Sono soggetti delle contrattazioni i macellai-produttori e i raccoglitori i quali trattengono, generalmente per qualche giorno, le pelli nei propri magazzini effettuandone la consegna periodicamente al deposito dove ricevono idoneo trattamento prima di essere portate alla concia.
All’atto della conclusione del contratto si corrisponde la caparra fissata di comune accordo tra i contraenti.
Forma del contratto
Le contrattazioni aventi per oggetto le pelli bovine salmoiate sono effettuate per iscritto. Per pelli bovine salmoiate si intendono quelle che vengono vendute dopo una salatura preventiva eseguita al macello o al magazzino del venditore -(magazzino autorizzato a termine dell’art.25 del vigente regolamento di polizia veterinaria) per migliorare la conservazione )-.
Unità di base di contrattazione
L’unità di peso, che consuetudinariamente costituisce la base delle contrattazioni, è il chilogrammo sia quando si considera il peso effettivo che quello di coda, di cui si dirà appresso in merito al pagamento del prezzo.
Requisiti delle pelli
Anche queste pelli, come già detto per quelle fresche, si usa distinguerle in continentali, isolane ed estere, di vitello o adulto.
Le pelli non devono presentare tagli, marchi a ferro o a fuoco, tarli, piaghe ecc.
Consegna
La consegna avviene, in genere, al magazzino appositamente autorizzato, di cui si è detto innanzi. Le pelli usualmente sono consegnate dopo 24 ore di scolaggio, se la salatura avviene in vasca. Esse vengono spazzate dal sale, imballate (cioè legate una per una) e poi pesate dopo altre 24 ore (48 ore, cioè, dal momento dell’apertura della vasca, agli effetti dello scolaggio). Se le pelli vengono salate “in pila” o a secco, la consegna avviene subito dopo che sono state sbattute per liberarle dal sale, imballate e poi pesate. Il calo dallo stato fresco a quello secco è del 12% circa.
Verifica delle pelli
La verifica della merce ha luogo all’atto della consegna, nel magazzino del venditore (intendendosi per tale il deposito autorizzato cui si è fatto cenno innanzi e non il magazzino di raccolta del raccoglitore).
Pagamento
Qualora non intervenga un accordo specifico tra le parti, si usa effettuare il pagamento per contanti o al momento della consegna. Il prezzo viene riferito al peso reale, cioè al peso effettivo della pelle salata oppure al peso di coda, cioè in base al peso della pelle allo stato fresco.
Viene praticato un abbuono dal 10% al 20% a seconda dei difetti che le pelli presentano e che già sono stati indicati per le pelli bovine fresche. Qualche volta si pratica una riduzione in percentuale variabile, concordata tra le parti all’atto dell’acquisto, per pelli provenienti dall’estero che presentano caratteristiche di qualità inferiore.
Difetti delle pelli
Sono pelli difettose quelle che presentano tagli, marchi a fuoco o a ferro, piaghe, ecc.
I) Pelli grezze agnelline e di capretto
Conclusione del contratto
E’ in uso che il compratore, raggiunto l’accordo sui termini del contratto, versi al venditore una caparra stabilita concordemente tra le parti. I contratti si concludono in ottobre-novembre e con essi il compratore acquista tutta la produzione del venditore.
Forma del contratto
Le pelli agnelline e di capretto fresche, usualmente denominate “xxxxxxxx”, si contrattano, in genere, verbalmente e di rado con l’intervento del mediatore.
Unità di base di contrattazione
Le pelli grezze agnelline e di capretto vengono vendute a pezzo (ad un tanto a pelle).
Requisiti delle pelli
Le pelli possono essere buone o di scarto.
Sono pelli di scarto quelle rognose, piccole o mezzanelle. Pelli di scarto sono anche quelle cosiddette “riscaldate” ed i “fraioni” ossia le pelli di animali nati morti o morti subito dopo nati. Sono considerate di scarto anche le pelli rotte. Per le pelli di scarto, in genere, il prezzo subisce una diminuzione del 50% rispetto al prezzo delle pelli buone. L’abbuono varia dal 50% al 70% circa per le pelli riscaldate, mentre è superiore al 70% sino a raggiungere l’80% circa per i fraioni. Si hanno anche gli “scartoni”, ossia pelli totalmente danneggiate, per le quali, l’abbuono è superiore all’80%, sino a raggiungere l’85% circa.
Consegna
La consegna si inizia subito dopo la conclusione del contratto e dura tutta la stagione. Essa si effettua dal venditore nei magazzini del compratore quando trattasi di grande deposito o di conceria, mentre la consegna, quando acquista il raccoglitore, avviene in idonei locali autorizzati.
Le pelli fresche agnelline e di capretto si trasportano generalmente alla rinfusa o in ceste. Se per ferrovia, in sacchi impermeabili. Le spese di trasporto al deposito o alla conceria sono sempre a carico del compratore. Anche le avarie sono a carico del compratore purchè non dovute per colpa, o per negligenza del venditore, o per caso fortuito o per forza maggiore e le pelli vengono spedite ben confezionate ed idonee ad essere trasportate.
Verifica delle pelli
La verifica delle pelli ha luogo sempre al momento della consegna.
Pagamento
Il pagamento avviene contemporaneamente alla consegna e, poiché le consegne sono ripartite nella stagione, il compratore versa usualmente degli acconti in relazione e in proporzione ai quantitativi ricevuti, sino a quando, nel mese di giugno, si procede a scomputare la caparra ed a regolare il saldo. I prezzi si determinano o al principio della stagione oppure alla fine di essa (giugno). In quest’ultimo caso, il prezzo si intende riferito alla media dei prezzi di mercato delle vendite durante la stagione.
L) Pelli agnelline e di capretto secche
Conclusione del contratto
Allorchè viene raggiunto l’accordo, che generalmente ha forma verbale, è in uso che il compratore versi una caparra fissata tra le parti. Le pelli agnelline e di capretto secche si contrattano in ogni epoca dell’anno.
Unità di base di contrattazione
Le contrattazioni avvengono in base al peso della pelle. Per ogni 100 pelli senza unghie, il peso varia dai 38 ai 43 Kg. per le pelli agnelline e dai 25 ai 28 Kg. per quelle di capretto.
Requisiti delle pelli
Anche le pelli secche si distinguono, come avviene per quelle fresche, in “buone” e di “scarto”. Sono considerate di scarto anche quelle tarlate, per le quali l’abbuono sul prezzo è del 50%. Gli abbuoni per le pelli di scarto sono uguali a quelli già visti per le pelli fresche.
Consegna
Le pelli vengono consegnate in balle da 50 pezzi ciascuna. La consegna viene effettuata al magazzino del venditore, se si tratta di partite importanti, altrimenti la consegna avviene al magazzino del compratore. Le spese di trasporto e le eventuali avarie sono a carico del compratore se la consegna avviene al magazzino del venditore. Se la consegna si effettua nel magazzino del compratore, le spese e i rischi sono a carico del venditore.
Verifica delle pelli
La verifica avviene all’atto della consegna nel magazzino del venditore o del compratore, a seconda del luogo in cui la consegna è fatta. Passando dallo stato fresco allo stato secco, le pelli agnelline e di capretto subiscono un calo naturale che si aggira sul 50% circa.
Pagamento
Il pagamento del prezzo è fatto per contanti, contemporaneamente alla consegna. Il prezzo viene riferito a “pezzo” (resta ferma la forma contrattatuale) ossia a pelle, tenendo però conto del peso della pelle stessa, il quale varia, come già detto. Per le pelli tarlate, si pratica una riduzione sul prezzo del 50%; per quelle di scarto, in genere le riduzioni sono uguali, come già detto, a quelle che si effettuano per le pelli fresche.
M) Pelli di pecora e di montone
Conclusione del contratto
Le contrattazioni avvengono direttamente tra produttori e raccoglitori.
Al momento della conclusione del contratto, che ha sempre forma verbale, si usa versare una caparra che si aggira sul 10% del prezzo pattuito.
Unità di base di contrattazione
Le pelli fresche si contrattano “a peso fresco”, senza unghie, senza corna ed asciutte di lana.
Le pelli secche si contrattano a peso “ben secche”, senza unghie, senza corna e con una tara del 2% circa.
Requisiti delle pelli
Tanto le pelli fresche, che quelle secche, si distinguono, a seconda delle qualità della lana di cui sono rivestite in pelli: di animali tosi, di “mezzo lane” e di “lanuti”. Si distinguono, poi, in buone e di scarto. Sono di scarto le pelli rotte o rognose e le pelli “schiavinate”. Per le prime, rispetto al prezzo delle pelli buone, si usa concedere una riduzione del 33% circa, mentre per le schiavinate la riduzione è del 50%. Oggetto di contratto sono anche le pelli “morticine-lanute”, che sono considerate trattate come le pelli secche. L’abbuono è del 25% circa per le pelli dei tosi-morticini, mentre, in genere, per gli scarti è del 33%.
Consegna
La consegna delle pelli fresche avviene subito dopo lo scuoiamento delle bestie; quella delle pelli secche, in locali idonei autorizzati.
Verifica delle pelli
La verifica avviene all’atto della consegna.
Pagamento
Il pagamento del prezzo si effettua per contanti alla consegna.
N) Pelli di capra
Conclusione del contratto
Le contrattazioni avvengono direttamente tra produttori e raccoglitori. Al momento della conclusione del contratto, che ha forma verbale, si usa versare una caparra che si aggira sul 10% del prezzo pattuito.
Unità di base di contrattazione
Le pelli di capra, sia fresche che secche, si contrattano in base al peso.
Requisiti delle pelli
Le pelli si distinguono in buone e di scarto.
Sono di scarto le pelli rognose e rotte, nonché le pelli di mascolotti e degli agliastri.
Consegna
La consegna delle pelli fresche avviene subito dopo lo scuoiamento, avvenuto presso il mattatoio, quella delle pelli secche, al magazzino del compratore, esperita l’identica procedura.
Verifica delle pelli
La verifica avviene all’atto della consegna.
Pagamento
Il pagamento del prezzo si effettua per contanti all’atto della consegna. Il prezzo si riferisce al numero, per piccole partite, a peso, per grandi partite. Per gli agliastri è d’uso concedere una riduzione sul prezzo pari al 33% circa dello stesso.
O) Latte
Conclusione del contratto
Con il contratto di somministrazione del latte si impegna la produzione della stalla per una annata che varia secondo zona e particolari rapporti. Le persone che intervengono nel contratto sono il produttore del latte, che è colui che possiede le bestie dalle quali ricava il latte da vendere, l’industriale del latte, che acquista il prodotto per la lavorazione nel proprio stabilimento e; il trasportatore che si limita al ritiro e alla consegna del prodotto presso il caseificio. Per latte s’intende il prodotto sano ed integro che si ricava dalla completa mungitura
delle vacche. Il produttore è tenuto a consegnare tutto il latte prodotto dalle bestie, escluso quel quantitativo che egli consuma per i bisogni propri e della sua famiglia, quello che da ai propri dipendenti e quello necessario all’allevamento del bestiame destinato alla riproduzione. Il produttore, com’è d’uso, s’impegna a mungere le vacche due volte, con un distacco tra la prima e la seconda mungitura di non meno di 11 e non di più di 13 ore (in media dodici). Il produttore s’impegna anche a non unire al latte il colostro ossia il latte delle vacche nei primi giorni del parto. Il produttore, inoltre, cura che la stalla sia tenuta secondo le norme d’igiene, vigila che alle bestie siano dati mangimi sani e senza additivi e si assicura che i recipienti destinati a contenere il latte siano puliti. Il produttore è tenuto a rispettare inoltre le relative norme igieniche e sanitarie. Il compratore può liberamente visitare la stalla, assistere alla prova di stalla, alle mungiture, ecc.
Forma del contratto
I contratti per la somministrazione del latte si fanno sempre per iscritto, specialmente se si tratta di grosse partite o di forniture continuate e se l’acquirente è una grossa azienda; in particolare la contrattazione può avvenire in forma collettiva attraverso le Associazioni di produttori.
Anche per le piccole aziende o per modesti quantitativi, si usa, generalmente la forma scritta.
Durata del contratto
I contratti hanno decorrenza dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno seguente. Se il contratto ha per oggetto il latte di pecora, la fornitura coincide con la stagione casearia (inverno – primavera). In caso di mancata volontà di rinnovo del contratto , lo stesso va disdetto entro 30 giorni prima della scadenza. In caso contrario, il contratto è rinnovato automaticamente.
Unità di base di contrattazione
Le contrattazioni vengono effettuate a litro.
Campioni ed analisi
Il compratore ha in ogni tempo e senza preavviso il diritto di prelevare dei campioni del latte consegnato per sottoporli ad analisi ed assicurarsi che il latte sia sano e non sia stato alterato con aggiunta di sostanze estranee o di colostro (prova di sorpresa). Il prelevamento dei campioni è eseguito a termine di legge. I campioni di latte sono prelevati rimescolando accuratamente la massa, in modo da rendere perfettamente omogenea la composizione.Qualora il campione da prelevare interessi più di un recipiente, il prelevamento è fatto proporzionalmente alle singole quantità. Nel caso di “prova di stalla”, il prelevatore assiste alla mungitura dall’inizio ed osserva che questa sia condotta “a fondo”, cioè non resti latte nelle mammelle. Ogni campione è
prelevato in triplice esemplare e in contenitori. I contenitori sono chiusi opportunamente e muniti del cartellino riportante il verbale di prelevamento. Tale cartellino è legato ai contenitori, in modo che non sia possibile sostituirlo, senza rompere il sigillo che va applicato sul tappo. Nel verbale di prelevamento, sono indicati: luogo, data e ora del prelevamento, nome del compratore e del produttore del latte. Inoltre, se si tratta di una “prova di stalla”, è fatta specifica menzione. Il cartellino è firmato dal compratore o dal suo incaricato, dal produttore o dal suo incaricato, da uno o due testimoni. Dei tre campioni uno viene ritirato dal produttore, uno dal compratore ed il terzo tenuto da testimoni a disposizione per eventuali contestazioni.
Consegna del latte
La consegna generalmente ha luogo di mattina o di sera, una volta al giorno, salvo accordi intercorsi tra le parti.
La stessa viene effettuata normalmente nella corte del produttore e da quel momento tutti i rischi passano a carico dell’acquirente. Il controllo quantitativo del latte viene fatto dal compratore o da un suo incaricato contestualmente al venditore o ad un suo incaricato.
Pagamento
I termini e le modalità sono definiti dagli accordi stipulati annualmente. Il prezzo, riferito a litro, viene stabilito anche con l’intervento delle Associazioni di categoria delle parti contraenti, a seconda della qualità del latte, in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Obblighi di garanzia del venditore
E’ d’uso che il venditore garantisca al compratore che il prodotto è veramente “latte di vacca” (cioè il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di vacche in buono stato di salute e di nutrizione e dopo che sia cessato il periodo colostrale).
Difetti ed alterazioni del latte
In caso di annacquamento, scrematura, immissione di colostro o altre sofisticazioni, rilevate nella forma e con le modalità accennate a proposito del prelevamento dei campioni, non viene pagata al conferente, a titolo di penale, la somma corrispondente alla quindicina in corso al momento del prelievo. In caso di recidiva, valgono gli accordi tra le parti.
P) Latte bufalino
Conclusione del contratto
Con il contratto di compravendita del latte si impegna la produzione della stalla per una annata agraria o parte di essa. Le persone che intervengono nel contratto sono: il produttore del latte,
che è colui che possiede le bestie dalle quali ricava il latte da vendere o la cooperativa di appartenenza e l’industriale del latte, che acquista il prodotto per la lavorazione nel proprio stabilimento. A volte, interviene il trasportatore che si limita al ritiro ed alla consegna del prodotto presso il caseificio. Per latte s’intende il prodotto sano ed integro che si ricava dalla completa mungitura delle bufale. Il produttore è tenuto a consegnare tutto il latte prodotto dalle bestie, escluso quel quantitativo che egli consuma per i bisogni propri e della sua famiglia e quello necessario all'allevamento del bestiame destinato alla riproduzione. Il produttore come d’uso, s’impegna a mungere le bufale due volte al giorno, con un distacco tra la prima e la seconda mungitura di non meno di 11 e non più di 13 ore (in media 12); per gli allevamenti allo stato brado di solito si fa una sola mungitura. Il produttore s’impegna anche a non unire al latte il colostro ossia il latte delle bufale nei primi giorni del parto.
Il produttore, inoltre, cura, che la stalla sia tenuta secondo le norme d’igiene, vigila che alle bestie siano dati mangimi sani e senza additivi e si assicura che i recipienti destinati a contenere il latte siano puliti. Negli allevamenti che producono latte destinato alla produzione della “Mozzarella di Bufala Campana”, rientrante nel marchio Dop, si devono rispettare rigidamente le regole stabilite dal disciplinare di produzione. Il compratore può liberamente visitare la stalla, assistere alla prova di stalla, alle mungiture, ecc.
Forma del contratto
I contratti per la compravendita del latte si fanno quasi sempre per iscritto, specialmente se si tratta di grosse partite o di forniture continuate e l’acquirente è una grossa azienda. Nelle piccole aziende o per modesti quantitativi, si usa anche la forma verbale.
Durata del contratto
I contratti hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Per i contratti stagionali la durata viene stabilita fra le parti. In caso di mancata volontà di rinnovo del contratto, lo stesso va disdetto entro 30 giorni prima della scadenza. In caso contrario, il contratto è rinnovato automaticamente.
Unità di base di contrattazione
Le contrattazioni vengono effettuate a litro.
Campioni ed analisi
Il compratore ha in ogni tempo e senza preavviso il diritto di prelevare dei campioni del latte consegnato per sottoporli ad analisi ed assicurarsi che il latte sia sano e non sia stato alterato con aggiunta di sostanze estranee o di colostro (prova di sorpresa). Il prelevamento dei campioni è eseguito a termine di legge. I campioni di latte sono prelevati rimescolando accuratamente la massa, in modo da rendere perfettamente omogenea la composizione. Qualora il campione da
prelevare interessi più di un recipiente, il prelevamento è fatto proporzionalmente alle singole quantità. Nel caso di “prova di stalla”, il prelevatore assiste alla mungitura dall’inizio ed osserva che questa sia condotta “a fondo”, cioè che non resti latte nelle mammelle. Ogni campione è prelevato in triplice esemplare, in bottiglie di capacità non inferiore ad un quarto di litro. I contenitori del prelevamento sono chiusi opportunamente e muniti di cartellino riportante il verbale di prelevamento. Tale cartellino è legato al contenitore in modo che non sia possibile sostituirlo, senza rompere il sigillo che va applicato sul tappo. Nel verbale di prelevamento, sono indicati: luogo, data e ora del prelevamento, nome del compratore e del produttore del latte. Inoltre, se si tratta di una “prova di stalla”, è fatta specifica menzione. Il cartellino è firmato dal compratore o dal suo incaricato, dal produttore o dal suo incaricato, da uno o due testimoni o dal solo prelevatore, se agente giurato. Dei tre campioni uno viene ritirato dal produttore, uno dal compratore ed il terzo tenuto dai testimoni a disposizione per eventuali contestazioni.
Consegna del latte
La consegna generalmente ha luogo di mattina o di sera, una volta al giorno, salvo accordi intercorsi tra le parti. La stessa viene effettuata normalmente nella corte del produttore e da quel momento tutti i rischi passano a carico dell’acquirente. Il controllo quantitativo del latte viene fatto dal compratore o da un suo incaricato contestualmente al venditore o ad un suo incaricato.
Pagamento
Il pagamento, xxxxx xxxxx contrari, viene fatto a 30-60 giorni dalla fattura. Il prezzo riferito a litro viene stabilito a seconda del periodo stagionale (estivo o invernale).
Obblighi di garanzia del venditore
E’ d’uso che il venditore garantisca al compratore che il prodotto è veramente “latte di bufala” (cioè il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di bufale in buono stato di salute e nutrizione e dopo che sia cessato il periodo colostrale).
Difetti ed alterazioni del latte
In caso di annacquamento, scrematura, immissione di colostro o di altre sofisticazioni, rilevate nella forma e con le modalità accennate a proposito del prelevamento dei campioni, non viene corrisposta al conferente, a titolo di penale, la somma corrispondente alla quindicina in corso al momento del prelievo. In caso di recidiva, valgono gli accordi tra le parti.
Q) Latte ovino
Conclusione del contratto
Le figure che intervengono nella contrattazione del latte ovino sono: il produttore ossia colui che ha gli animali da cui trae il latte che vende, l’industriale del latte che acquista il latte e lo lavora nel proprio stabilimento di trasformazione e il trasportatore che lo raccoglie dalle varie aziende e per questo percepisce un reddito dal caseificio. Il contratto che si istaura tra il produttore e l’industriale è un contratto di somministrazione in quanto una parte si impegna a consegnare e l’altra a ritirare il latte di un’intera annata.
Requisiti
Il latte deve essere sano ed integro con le caratteristiche previste dalla legge, munto dalle pecore due volte al giorno.
Forma del contratto
I contratti si fanno quasi sempre per iscritto. Per piccoli quantitativi può esistere anche la forma verbale.
Durata del contratto
La fornitura coincide con la stagione casearia ovina perché le pecore sono soggette alla stagionalità derivante dai pascoli e dai parti che normalmente avvengono alla fine dell’estate e all’inizio della primavera. I contratti decorrono dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre. In caso di mancanza di volontà nel rinnovo lo stesso va disdetto 30 giorni prima della scadenza. In caso contrario il contratto è rinnovato automaticamente.
Unità di base della contrattazione
Le contrattazioni vengono effettuate a litro.
Campioni ed analisi
Il compratore ha in ogni tempo e senza preavviso il diritto di prelevare dei campioni del latte consegnato per sottoporli ad analisi ed assicurarsi che il latte sia sano e non sia stato alterato con aggiunta di sostanze estranee o di colostro (prova di sorpresa). Il prelevamento dei campioni è eseguito a termine di legge. I campioni del latte sono prelevati rimescolando accuratamente la massa, in modo da rendere perfettamente omogenea la composizione. Qualora il campione da prelevare interessi più di un recipiente, il prelevamento è fatto proporzionalmente alle singole quantità. Nel caso di “prova di stalla”, il prelevatore assiste alla mungitura dall’inizio ed osserva che questa sia condotta “a fondo”, cioè che non resti latte nelle mammelle. Ogni campione è
prelevato in triplice esemplare, in contenitori. I contenitori sono chiusi opportunamente e muniti di cartellino riportante il verbale di prelevamento. Tale cartellino è legato al contenitore in modo che non sia possibile sostituirlo, senza rompere il sigillo che va applicato sul tappo. Nel verbale di prelevamento, sono indicati: luogo, data e ora del prelevamento, nome del compratore e del produttore del latte. Inoltre, se si tratta di una “prova di stalla”, è fatta specifica menzione. Il cartellino è firmato dal compratore o dal suo incaricato, dal produttore o dal suo incaricato, da uno o due testimoni. Dei tre campioni uno viene ritirato dal produttore, uno dal compratore ed il terzo tenuto dai testimoni a disposizione per eventuali contestazioni.
Consegna del latte
La consegna ha luogo nelle ore stabilite di comune accordo tra le parti, la stessa viene effettuata normalmente presso la corte del produttore.
Trasporti oneri e rischi
Dal momento della consegna al trasportatore i rischi passano all’acquirente che generalmente incarica un trasportatore a cui paga una somma a litro.
Pagamento
Generalmente il pagamento avviene con accordo tra le parti.
Difetti ed alterazioni del latte
In caso di annacquamento, scrematura, immissione di colostro o di altre sofisticazioni, rilevate nella forma e con le modalità accennate a proposito del prelevamento dei campioni, non viene corrisposta al conferente, a titolo penale, la somma corrispondente alla quindicina in corso al momento del prelievo. In caso di recidiva, valgono gli accordi tra le parti.
R) Uova
Prenotazione
Si ricorre, solitamente, alla prenotazione quando il contratto ha per oggetto grosse partite.
Forma del contratto
Le uova vengono contrattate sia in forma verbale che scritta.
Unità di base di contrattazione
A seconda dei soggetti che intervengono nelle contrattazioni, queste possono essere fatte a numero (calibrate) o a peso.
Requisiti
Le uova commercializzate rispondono, per requisiti e categorie, alle norme contenute dai regolamenti CE.
Consegna
Il venditore garantisce sempre la consegna di merce corrispondente a quella contrattata, sia come qualità, sia come quantità. La parte inadempiente risponde delle conseguenze dannose determinate dal ritardo nella consegna o nel ricevimento della merce acquistata.
Verifica
La verifica della merce viene fatta all’atto della consegna, controllando un quantitativo di uova prese a caso, pari al 10% della quantità consegnata.
Pagamento
Il pagamento si effettua alla consegna per contanti. Il prezzo è riferito a numero (calibrato) o a peso.
S) Letame
Conclusione del contratto
L’uso di vendere il letame è tipico di questa provincia in cui convivono aziende zootecniche specializzate, aziende orticole e terricole ad alta redditività a cui è necessario anche l’apporto organico. Generalmente, i venditori o gli acquirenti richiedono l’intervento del conterzista per la collocazione e l’acquisto del letame. Il contratto può avere forma sia orale che scritta. Di solito, si contratta letame di bovini e ovini ma, possono esistere contrattazione di pollina (dei polli), di equini, di conigli e altri animali.
Unità di base di contrattazione
L’unità di base è il quintale o la “macchina”, intendendo per “macchina” la motrice del camion usata per il trasporto.
Requisiti
Il letame deve essere maturo, ma talvolta l’acquirente che possiede una concimaia può acquistarlo anche senza questa condizione.
Consegna
Le modalità di consegna vengono stabilite di volta in volta e, all’atto della consegna si esegue la verifica della merce, soprattutto se venduta a peso.
Spedizione, trasporto e oneri relativi
La merce viaggia generalmente a rischio e pericolo del contoterzista se il trasporto avviene conto terzi, altrimenti ogni responsabilità ricade su chi effettua il trasporto.
Pagamento
Il pagamento avviene usualmente all’atto di consegna dell’ultima “macchina”, tranne diversa pattuizione. Se la compravendita è avvenuta tramite contoterzista è costui che richiede il pagamento da parte del compratore e paga il venditore secondo gli accordi presi.
Capitolo 2
PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA
A) Frumento
Conclusione del contratto
Il compratore, all’atto della conclusione del contratto, versa generalmente al venditore una somma, quale garanzia per la buona esecuzione dello stesso, che viene conguagliata all’ultima consegna.
Forma del contratto
Le contrattazioni si svolgono, di solito, in forma verbale.
Clausole speciali
In genere, le contrattazioni si effettuano in massa, con la clausola “come esce dalla mietitrebbia”, riferita alla sola quantità.
Unità di base di contrattazione
L’unità di misura, che consuetudinariamente costituisce la base delle contrattazioni è il quintale metrico decimale.
Modalità di misurazione
In generale, per i cereali, si suole accordare la tara reale, ottenuta sottraendo dal peso complessivo quello dell’imballaggio.
Consegna
A seconda del contratto, la merce può essere consegnata:
a) posta sul luogo di produzione o all’aia;
b) al magazzino del compratore;
c) franco automezzo partenza.
Se la merce è consegnata al magazzino del compratore, questa viene verificata tramite campionamento al fine di stabilirne le caratteristiche per determinarne il prezzo, e pesata sulle bascule del magazzino medesimo e le spese inerenti sono a carico del venditore.
In alcune zone si usa conferire il grano presso il compratore in conto deposito; la vendita vera e propria ha luogo in un’epoca successiva, quando il venditore lo riterrà opportuno, al prezzo di mercato.
Nei contratti si usa stabilire sempre l’epoca della consegna.
Spedizione, trasporto e oneri relativi
La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, a carico del quale gravano le spese di trasporto, sia se la consegna è franco vagone partenza o sul luogo di produzione o all’aia, sia se consegnata xxxxxx vagone arrivo a xxxxxx xxxxxxxxx del compratore stesso.
Pagamento
Il pagamento, in genere, ha luogo all’atto della consegna della merce o in altra epoca a seconda del contenuto della contrattazione.
Difetti
I difetti riscontrati nella merce all’atto della contrattazione danno luogo a riduzioni sul prezzo di mercato stabilite caso per caso.
Reclami
Alla consegna, qualora la merce non corrisponda ai requisiti pattuiti, si usa avanzare reclamo previo campionamento della merce in contraddittorio.
B) Granoturco
La normativa è analoga a quella dei frumenti salvo i parametri di qualità.
C) Riso
Non è stata riscontrata l’esistenza di pattuizione né conseguentemente contrattazioni nell’ambito del territorio provinciale.
D) Patate
Conclusione e forma del contratto
I contratti di compravendita – che hanno per oggetto, in genere, patate delle varietà precoci e precocissime – si concludono al momento del raccolto e possono assumere la forma sia verbale che scritta. In particolare quest’ultima forma è utilizzata per la vendita all’estero.
Specie di vendita
Se la vendita è a campo, le contrattazioni vengono effettuate “ a vista” con esclusione di ogni diritto a reclamo per differenza di qualità o per qualsiasi difetto o avaria riscontrati dopo che abbia avuto luogo la verifica al momento del ritiro.
Resta fermo il diritto di contestazione qualora vengano riscontrati difetti imputabili al venditore, entro il termine di legge.
Unità di base di contrattazione
La quantità di merce venduta è espressa in chilogrammi. Imballaggio
La merce viene consegnata in casse se trattasi di patate precocissime; in sacchi da 30 a 50 Kg. se trattasi di altre varietà.
Le casse o i sacchi sono forniti dal compratore in caso di vendita da parte del commerciante, dal produttore quando la vendita è invece effettuata dal produttore medesimo.
Verifica
Come già detto, la verifica del peso e della qualità si effettua all’atto del ritiro.
Tolleranza del peso
Per le partite di merce avviate all’estero o in mercati lontani il calo è del 5% se trattasi di patate precocissime e dell’1% o anche 2% se trattasi di altre varietà.
Pagamento
Il pagamento avviene, di solito, in contanti o nelle altre forme di pagamento.
E) Ortaggi
1) Carciofi
Conclusione del contratto
I contratti di compravendita di carciofi vengono stipulati direttamente dal produttore (sul luogo di produzione o nel mercato più vicino) oppure a mezzo di commissionari.
In questo secondo caso, il commissionario riceve la merce che il produttore vende sul mercato di consumo, corrispondendo a quest’ultimo il prezzo netto realizzato, il quale, naturalmente, varia a seconda della qualità e delle quotazioni giornaliere di mercato.
Quando viene contrattata l’intera produzione “a forfait” (e non a campo) è d’uso corrispondere, all’atto della conclusione, una caparra, che si aggira sul 50% del valore dell’affare.
Forma del contratto
Le contrattazioni possono essere tradotte in un atto scritto oppure concludersi verbalmente.
Specie di vendita
Le contrattazioni possono essere effettuate a “numero” con una riduzione al compratore del 6% (a mano). In alcune zone di Sezze la mano è del 4%.
La norma precedente non si applica, in tutta la provincia, ai carciofini.
Le contrattazioni possono essere effettuate anche a “forfait” ed hanno per oggetto l’intera produzione.
Nella vendita “a forfait”, detta anche “a pianta”, tutti i rischi sono a carico del compratore.
In alcune zone meridionali della Provincia, si effettuano contrattazioni a periodi, con il prezzo preventivamente fissato per periodi di consegna.
Unità di base di contrattazione
L’unità di contrattazione dei carciofi è il numero. Nel caso di partite avviate all’estero, i carciofi vengono venduti a peso, con specificazione della pezzatura.
Varietà e requisiti
Le qualità oggetto di contrattazione in Provincia sono: i cimaroli, i braccioli, i carciofini. Il cimarolo della pianta al primo anno di produzione viene chiamato cardino. Dalla produzione di prima qualità sono esclusi i frutti aventi macchie e scottature da brinate o che siano stati danneggiati da attacchi parassitari.
Imballaggio
Non è in uso alcuna forma di imballaggio per il prodotto avviato nei mercati nazionali, il quale viene venduto sfuso; nel caso, invece, di partite destinate ai mercati esteri i carciofi vengono confezionati in scatole di cartone o di trinciato, secondo le esigenze del paese importatore.
Consegna
La consegna è fatta sul luogo di produzione oppure sul posto di spedizione, quando le contrattazioni sono effettuate direttamente dal produttore.
Quando le contrattazioni sono effettuate a mezzo di commissionari, il prodotto viene reso sul mercato dal produttore stesso.
Nelle cosiddette vendite “ a pianta”, la raccolta che si protrae fino a quando la pianta produce carciofi e carciofini, è a carico del compratore; negli altri casi, invece, la raccolta è generalmente a carico del venditore.
Verifica
All’atto della consegna si procede alla verifica.
Spedizione, trasporto ed oneri relativi
Qualora il prodotto viene venduto “a pianta”, le spese di trasporto sono a carico del compratore; negli altri casi, invece, sono a carico del venditore le spese di trasporto fino al luogo accessibile ai mezzi, nei pressi della coltivazione. La spedizione è sostituita dal conferimento dei prodotti direttamente alla cooperativa.
Pagamento
Quando le contrattazioni vengono effettuate direttamente dal produttore, il prezzo si stabilisce all’atto della conclusione ed il relativo pagamento avviene al momento della consegna; per le vendite in cooperative ogni 15 giorni.
Nelle vendite a mezzo commissionari il prezzo, che varia a seconda della qualità del prodotto e delle quotazioni giornaliere di mercato, viene corrisposto man mano che la merce viene ricevuta e venduta sul mercato di consumo da parte del commissionario stesso. Possono sussistere, nel caso di specie eventuali accordi con il commissionario.
Quando i carciofi sono contrattati “a pianta”, viene fissato un prezzo unitario a pianta.
Obblighi di garanzia del venditore
Il venditore è esente dall’obbligo di garanzia quando la vendita dei carciofi viene concordata “a pianta”; in questo caso, infatti, tutti i rischi sono a carico del compratore. Resta fermo il diritto di contestazione qualora vengono riscontrati difetti imputabili all’origine, entro il termine di legge.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore a metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.
ANNO | CAMPAGNA | MERCATO |
1985 | 3% | 2% |
1990 | 4% | 3% |
1995 | 4% | 3% |
2000 | 4% | 3% |
2005 | 4% | 3% |
2) Pomodoro per uso industriale
Conclusione del contratto
La commercializzazione del prodotto per uso industriale è regolata dalla normativa della Comunità Economica Europea (CE), attraverso le Associazioni di categoria.
Requisiti
Il prodotto oggetto di contrattazione deve essere idoneo all’industria, sano e maturo.
Imballaggio
Il prodotto viene confezionato in gabbiette o cassoni o in altri recipienti che rispondono alle esigenze della azienda trasformatrice del prodotto, che vengono forniti dalle fabbriche, con una tara fissa di tanti chilogrammi ciascuna.
Consegna
La consegna del prodotto è fatta sul posto accessibile all’autocarro o carretto oppure in fabbrica, secondo quanto convenuto in contratto conformemente alla normativa CE.
Verifica
L’accertamento della qualità e della quantità avviene all’atto della consegna del prodotto.
3) Pomodoro per uso non industriale
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto, in genere, viene corrisposta una caparra che, per le vendite “ a forfait”, è normalmente pari al 50% circa del valore dell’affare.
Forma del contratto
Il contratto può essere stipulato sia a mezzo di atto scritto, sia in forma verbale.
Specie di vendita
In provincia, si praticano due forme di vendita: quella diretta e quella indiretta.
La vendita diretta è quella effettuata sul campo, nel mercato all’ingrosso e tramite commissionari. La vendita indiretta può essere fatta:
1) a peso per periodi di consegna, nel qual caso tutte le colture restano a carico del compratore;
2) a forfait (sia in blocco, sia per pianta) con tutti i rischi a carico del compratore. Di norma, sono a carico del venditore unicamente le spese per ulteriori colture (irrorazioni, irrigazioni, ecc.) che vengono, di solito, effettuate a richiesta del compratore e dietro precedente apposita convenzione.
Unità di base di contrattazione
L’unità di contrattazione è il chilogrammo.
Consegna
La consegna avviene, di solito, in luogo accessibile ai mezzi di trasporto, dove il prodotto è accatastato.
Verifica
L’accertamento della qualità e della quantità suole effettuarsi al momento della consegna.
Pagamento
Le modalità di pagamento vengono convenute secondo la forma in cui si è effettuata la vendita.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore a metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.
ANNO | CAMPAGNA | MERCATO |
1985 | 3% | 2% |
1990 | 4% | 3% |
1995 | 4% | 3% |
2000 | 4% | 3% |
2005 | 4% | 3% |
G) Barbabietola
Conclusione e forma del contratto
Il contratto si stipula in forma scritta attraverso le Associazioni di categoria nei mesi di settembre per la coltivazione autunnale, a gennaio/febbraio per la coltivazione primaverile.
Per tutte le specifiche condizioni contrattuali fa fede l’accordo interprofessionale stipulato annualmente tra le Associazioni di categoria e gli industriali.
Requisiti
Il prodotto oggetto di contrattazione deve essere atto all’industria.
Unità di base
L’unita di base è il quintale a 16° di polarizzazione.
Imballaggio
Il prodotto viene consegnato sfuso all’industria, caricato e trasportato su camion.
Consegna
La consegna del prodotto è fatta presso l’industria di trasformazione.
Spedizione, trasporto e oneri relativi
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’industria di trasformazione che si grava anche dei relativi oneri di spedizione e di trasporto.
Verifica
L’accertamento della qualità e della quantità avviene all’atto della consegna presso lo stabilimento di trasformazione.
Pagamento
Il pagamento della quota industriale avviene in due momenti:
1) in qualità di acconto, entro circa 1 mese dall’ultima consegna;
2) in qualità di saldo, entro il mese di dicembre.
La quota comunitaria viene pagata usualmente entro febbraio.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore in giusta metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.
ANNO | CAMPAGNA | MERCATO |
1985 | 3% | 2% |
1990 | 4% | 3% |
1995 | 4% | 3% |
2000 | 4% | 3% |
2005 | 4% | 3% |
H) Carote
Conclusione e forma del contratto
Le contrattazioni delle carote avvengono per prodotto con foglia o grezzo (senza foglia). Il contratto, generalmente verbale, si fa al momento della semina, impegno di coltivazione, o della raccolta. Il prodotto viene conferito alle cooperative della zona e ai commercianti che pensano poi alla lavorazione e alla vendita senza impegno di coltivazione verso la cooperativa stessa.
La raccolta va da novembre a giugno.
Unità di base
L’unità di base della contrattazione è il Kg. o il mazzo (prodotto con foglia) che pesa dai 650 g. a un kg.
Requisiti
Il prodotto deve avere un bel colore, la foglia deve essere liscia e lunga mediante 12-15 cm.. Particolare attenzione è prestata alla omogeneità del prodotto.
Specie di vendita
La vendita può essere fatta a campo, a Kg. o a mazzi che variano dai 650 g. a 1 Kg.
Trasporto, oneri e rischi
Il trasporto fino al centro di condizionamento della cooperativa o del privato è a carico del produttore così come pure gli oneri e rischi. Se la vendita è fatta in azienda il produttore ha oneri e rischi fino al momento del carico del mezzo di trasporto, dopodichè questi passano all’acquirente.
Consegna
Nella vendita a campo, quando questa è fatta contemporaneamente anche a peso, viene concesso un abbuono sul peso stesso. Trattandosi di atto commerciale la consegna segue le regole contrattuali.
Imballaggio
Il prodotto “a mazzi” viene raccolto esclusivamente a mano, quello grezzo con la macchina. Viene poi portato al centro di lavorazione in buste di plastica. Dopo il lavaggio i mazzi sono confezionati in cassette di legno o plastica. Il grezzo viene confezionato in vassoi, buste o cassettine di legno, plastica o cartone, pronti per la grande distribuzione che devono riportare il peso, la categoria (I° obbligatoria), il calibro, il luogo di produzione e centro di condizionamento. I vassoi vanno poi confezionati nel cartone.
Pagamento
Il pagamento è in contanti o in altra forma.
Per la vendita a campo il pagamento avviene contestualmente al momento del contratto. Per la vendita a peso, dalla data della fattura passano dai 30 ai 60 gg.
Per il conferimento in cooperativa nativa dai 40 ai 90/120 gg. Per il prodotto che va all’estero il pagamento va dai 40 ai 120 gg.
Obblighi del venditore e del compratore
Nelle contrattazioni sul campo il venditore non ha obblighi di garanzia contro rischi posteriori alla stipulazione del contratto, ma il compratore è responsabile dei danni arrecati durante le operazioni di raccolta alle colture, al fondo, ecc..
Tutto questo vale salvo accordi diversi tra le parti.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore a metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.
ANNO | CAMPAGNA | MERCATO | |
1985 | 3% | 2% | |
1990 | 4% | 3% | |
1995 | 4% | 3% | |
2000 | 4% | 3% | |
2005 | 4% | 3% |
I)Uva
1) Uva da tavola
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto, a titolo di garanzia della buona esecuzione dello stesso, è versata la caparra, la quale va sottratta al pagamento della merce in occasione dell’ultimo ritiro.
Le contrattazioni si svolgono di solito sui luoghi di produzione.
Forma del contratto
Le contrattazioni si svolgono tanto verbalmente che per iscritto con o senza l’intervento del mediatore.
Clausole speciali
L’uva può essere venduta “sulla vite” oppure “a terra”: Nel primo caso i rischi passano a carico del compratore, così come a carico dello stesso sono tutte le spese per la raccolta, la selezione, l’imballaggio, il trasporto, ecc..
Quando l’uva è venduta “a terra”, è nell’uso che le spese di raccolta, di incestinamento e di carico sulla macchina, siano a carico del produttore, mentre quelle di trasporto sino al carro ferroviario siano a carico del compratore, che fornisce sempre i contenitori.
Se l’uva è venduta “a stocco”, s’intende, ugualmente, uva venduta sulla vite.
Unità di base di contrattazione L’unità di contrattazione è il quintale.
Quando si vende a vagoni, s’intende il carico di almeno 50 x.xx, in armonia con le disposizioni delle Ferrovie dello Stato per il peso minimo di carico dei vagoni. Nel Comune di Fondi la vendita è fatta esclusivamente a peso.
Requisiti
Le uve da tavola per essere di qualità mercantile debbono essere giunte ad un giusto stato di maturazione, che si accerta dal colore e specialmente dal sapore degli acini.
La grossezza dell’acino ed anche la gradazione del colore cambia da varietà a varietà di uve e dipende anche dall’andamento stagionale. Gli acini debbono essere sani e di calibro quasi uniforme.
Imballaggio
Gli imballaggi sono di specie diversa, a secondo della qualità del prodotto.
L’imballaggio più usato è il “plateau” accatastabile di legno, con contenuto di uva da sei a quattordici chilogrammi (generalmente, però, il peso massimo è 12 chilogrammi, compresa la tara).
In caso di vendita all’estero le spese relative all’imballaggio sono a carico dell’esportatore.
Consegna
Se la vendita è fatta “a terra”, la consegna avviene sul luogo di produzione, dove l’uva è raccolta e radunata dal produttore.
Se la vendita è fatta “franco vagone partenza” la consegna avviene alla stazione ferroviaria di carico.
Se la vendita è fatta “a stocco” oppure “sulla vite” essa si intende fatta “a forfait” per il prezzo pattuito e tutte le spese, come tutti i rischi, sono a carico del compratore.
Quando la vendita è fatta per commissione il venditore provvede a far pervenire l’uva confezionata al commissionario sul luogo di vendita (scalo ferroviario o mercato generale).
Da alcuni anni circa il 30% o il 40% della produzione dell’uva da tavola viene commercializzata attraverso cooperative di produttori.
Verifica del peso
Se la vendita dell’uva è convenuta sul posto di produzione, oppure “vagone partenza”, la pesatura del prodotto viene fatta dal venditore nel luogo di consegna.
Nelle spedizioni ferroviarie è accettato il peso constatato dalle Ferrovie dello Stato.
Se specificatamente richiesto, il peso sarà fatto sul luogo di produzione od al magazzino. Normalmente l’uva subisce un calo naturale di trasporto ferroviario che si calcola dal 2% al 3%. Se però il viaggio è superiore a due giorni, poiché il calo, in questo caso, è lievemente più alto, si calcola fino al 4%.
Nel Comune di Fondi la pesatura, presente il fornitore, si fa con la merce imballata sottraendo la tara.
Spedizione, trasporto ed oneri relativi
Se la vendita si effettua vagone partenza, le spese di trasporto dal luogo di produzione alla ferrovia fanno carico al venditore, come pure le spese di pesatura e di facchinaggio.
Quando l’uva è venduta “sulla vite” oppure “a terra”, le spese relative al trasporto sono, come già detto, a carico del compratore.
Pagamento
Quando la vendita viene fatta sul luogo di produzione “ a terra” il pagamento, se non è stato stabilito diversamente, avviene man mano che si ritira il prodotto sottraendo, come già detto, la caparra all’ultimo ritiro.
Nel caso di vendita “sulla vite” il pagamento, invece, è fatto per intero all’atto della contrattazione. In caso di vendita “a vagone partenza”, il pagamento viene effettuato all’atto della consegna della merce.
Difetti, alterazioni ed avarie
Le avarie per le vendite in campagna o stazione partenza, restano a carico del compratore, se avvenute dopo la consegna. Il compratore, perciò, è tenuto a controllare la qualità del prodotto prima della consegna od in occasione di essa.
Mediazione
Al mediatore, quando interviene, spetta usualmente un compenso del 4% oltre l’i.v.a. sul valore dell’affare, diviso a metà tra compratore e venditore salvo accordi diversi tra le parti.
2) Uva da vino
Prenotazione
Nella primavera, talvolta, si usa prenotare l’uva, quando trattasi di acquisto di grandi partite.
Conclusione del contratto
Xxxxxxxx le parti contraenti raggiungono l’accordo è uso che il compratore, a titolo di garanzia per la buona esecuzione del contratto, versi la caparra da sottrarre all’atto dell’ultimo ritiro.
Forma del contratto
Il contratto può essere stipulato sia in forma verbale che scritta. Quest’ultimo caso ricorre, in genere, quando la contrattazione ha per oggetto grosse partite.
Specie di vendita
In alcuni Comuni della Provincia l’uva da vinificare si contratta “sulla pianta”. In tale forma di contrattazione, detta comunemente “accaparramento”, si stabilisce subito il prezzo del prodotto, il tempo ed il luogo della consegna. I danni – compresi quelli del maltempo – sono a carico del venditore sino a vendemmia ultimata.
Se per colpa del compratore la vendemmia dovesse protrarsi oltre il periodo stabilito in contratto, i rischi in parola passano a carico del compratore.
Le spese di vendemmia (taglio e trasporto alla bascula sul fondo) sono a carico del venditore.
Le spese di pesatura sono a carico del compratore a meno che l’operazione non venga eseguita nel campo, nel qual caso è a carico del venditore.
Il venditore assiste a dette operazioni.
Nei contratti “ a forfait”, invece, raggiunto l’accordo tra le parti contraenti, tutti i rischi passano a carico del compratore, il quale, in definitiva, si sostituisce al venditore per ciò che riguarda il prodotto.
Tutte le spese di vendemmia, pesatura, cernita, ecc. sono a carico del compratore. Questi ha l’obbligo di tagliare a regola d’arte, nel vendemmiare, di porre la cura del buon padre di famiglia nel rispetto della vigna e del fondo in genere.
Da alcuni anni, circa il 70% o 80% della produzione di uva da vino è lavorata e commercializzata attraverso cooperative (cantine sociali).
Unità di base di contrattazione
L’unità di misura, che consuetudinariamente costituisce la base delle contrattazioni è, il quintale.
Requisiti
L’uva deve essere matura e vinificabile.
Imballaggio
Sia nei contratti “sulla pianta” che in quelli “a forfait”, le spese relative al confezionamento del prodotto, come già detto, sono a carico del compratore.
Consegna
La consegna avviene generalmente in campagna sui posti di produzione.
Verifica della merce
All’atto della consegna, il compratore è tenuto a verificare lo stato e la qualità della merce.
Spedizione, trasporto ed oneri relativi
Le spese di trasporto, in genere, spettano al compratore.
Pagamento
In genere, il pagamento del prezzo stabilito viene effettuato per contanti o altro mezzo di pagamento, di volta in volta che il prodotto è ritirato dal compratore, sottraendo la caparra, come già detto, all’atto dell’ultimo ritiro. Normalmente, il prezzo viene determinato sulla base della presunta gradazione del vino ricavabile.
Mediazione
In tutta la Provincia si usa corrispondere ai mediatori un compenso del 4% oltre l’i.v.a. sul valore dell'’affare, ripartito a metà tra compratore e venditore.
L) Olive
Forma del contratto
Le contrattazioni si effettuano sia in forma verbale che scritta.
Specie di vendita
Le olive da mensa si contrattano, a volte, alcuni mesi prima del raccolto. Per le olive da olio e da mensa, la vendita può avvenire “a forfait”, nel qual caso tutti i rischi sono a carico del compratore. Di norma, però, le olive da olio vengono conferite direttamente dal produttore al frantoio, dove si provvede alla relativa molitura per conto del produttore stesso; il frantoio percepisce il proprio compenso in natura generalmente nella misura del 10% del prodotto molito o in denaro. Xxxxxxxx, i gestori del frantoio usano acquistare le olive all’atto di consegna.
Unità di base di contrattazione
Le contrattazioni si effettuano a quintale.
Requisiti
Le olive da mensa devono essere sane e della qualità stabilita.
Imballaggio
Le olive vengono confezionate in grandi cestelli di plastica.
Consegna
La consegna avviene o in campagna o presso il frantoio.
Trasporto ed oneri relativi
Il trasporto delle olive da olio al frantoio, di norma, è a carico del produttore. Talvolta, può essere convenuto che le spese di trasporto siano a carico del gestore del frantoio.
Pagamento
Per le olive da mensa il pagamento viene effettuato in denaro o in altre forme di pagamento all’atto della consegna; per quelle da olio il pagamento può avvenire o in denaro o in olio, secondo la resa.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore a metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.
ANNO | CAMPAGNA | MERCATO | |
1985 | 3% | 2% | |
1990 | 4% | 3% | |
1995 | 4% | 3% | |
2000 | 4% | 3% | |
2005 | 4% | 3% |
M) Agrumi
Conclusione e forma del contratto
Di solito le contrattazioni di agrumi si effettuano dal mese di ottobre in poi.
All’atto della conclusione del contratto (che può assumere sia la forma scritta che quella verbale) viene versata una caparra pari ad 1/3 del valore dell’affare. Il compratore corrisponde poi un altro terzo durante il raccolto ed il residuo a raccolto ultimato.
Qualità
Le varietà di agrumi prodotte in Provincia ed oggetto di contrattazione sono biondi, tarocchi, sanguinelli, valencia, navel (per gli aranci); calabreselli (per i limoni); clementine, mandarance mandarini senza o con seme e biondi con seme (per i mandarini).
Specie di vendita
La vendita può essere fatta sulla pianta oppure a peso.
Se la vendita è fatta sulla pianta, la merce resta a disposizione del compratore, che si assume tutti i rischi, sin dal giorno dell'avvenuta contrattazione.
Il compratore deve ultimare la raccolta in linea di massima non oltre il 30 aprile per gli aranci e non oltre il 31 agosto per i limoni, salvo diversa pattuizione in relazione alla qualità del prodotto e salvo i diversi tempi di maturazione.
Nel Comune di Formia, per i limoni, viene generalmente concessa una proroga di 15 giorni su detta data, secondo l’andamento stagionale.
Nel Comune di Fondi poi, vige la consuetudine che per i settembrini, il compratore deve ultimare la raccolta entro 15 giorni dopo il primo acquazzone (tempera).
Se la merce è venduta a peso si fissa un numero limitato di giorni entro i quali il compratore deve raccogliere tutta la frutta acquistata. Generalmente il mediatore interviene solo nelle vendite fatte a terra o in centri di raccolta e nelle vendite di prodotti di scarto (raramente nelle vendite a forfait).
Unità di base di contrattazione
Gli agrumi, in genere, si contrattano a chilogrammo.
Requisiti
Il prodotto deve essere sano e mercantile.
Imballaggio
Nel caso di partite avviate all’estero o sui mercati nazionali il prodotto viene spedito alla rinfusa oppure in casse.
Quando la merce viene venduta sul luogo di produzione, è confezionata in casse accatastabili.
Consegna
La consegna può avvenire sul luogo di produzione o presso il magazzino del commerciante ovvero il prodotto può essere conferito direttamente sul mercato dal produttore stesso.
Spedizione
Solo raramente la spedizione è a carico del produttore.
Pagamento
Nelle contrattazioni cosiddette “sulla pianta”, il pagamento dell’intera partita può avvenire, talvolta, anche prima della scadenza dei termini fissati per la raccolta, in epoche stabilite dal contratto.
Nel caso di vendita a peso, il pagamento è fatto a scaglioni man mano che si stacca e si ritira il prodotto.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore a metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.
ANNO | CAMPAGNA | MERCATO | |
1985 | 3% | 2% | |
1990 | 4% | 3% | |
1995 | 4% | 3% | |
2000 | 4% | 3% | |
2005 | 4% | 3% |
N) Frutta fresca
1) Frutta fresca in genere
Forma del contratto
Il contratto può essere stipulato sia in forma verbale che scritta.
Specie di vendita
Le contrattazioni della frutta (pere, mele, frutta in genere) si fanno o sulla pianta o a terra o nel magazzino o sul mercato di consumo, x xxxxxx vagone (arrivo o partenza).
Le contrattazioni “sulla pianta” sono fatte “a fiamma e fuoco” ( “a forfait”).
Convenuto il prezzo dell’intera partita, il compratore paga l’intero prezzo oppure versa una caparra a garanzia della buona esecuzione del contratto, da stipularsi nell’ultima consegna.
Le contrattazioni “a terra” si fanno quando la frutta è raccolta e radunata dal produttore sul luogo di produzione.
La vendita al magazzino, sia del compratore che del venditore, avviene con le medesime modalità in uso per le vendite a terra.
Usi speciali vigono nel Comune di Fondi, dove comunemente si praticano le contrattazioni sulla pianta con prezzo stabilito “a forfait” ( nel qual caso tutti i rischi incombono sul compratore) oppure a peso.
Unità di base di contrattazione
La base delle contrattazioni è il chilogrammo.
Imballaggio
Nelle contrattazioni “sulla pianta” le spese per la raccolta, la cernita ed il confezionamento sono a carico del compratore.
Nel Comune di Gaeta per questo tipo di contrattazione è in uso che l’agricoltore provveda in proprio alla raccolta, mentre tutte le altre spese di cernita e confezionamento sono a carico del compratore.
Quando la frutta è contrattata “a terra” l’incestamento e la pesatura sono a carico del compratore, come pure la cernita, se questa non è fatta dal venditore.
Nel Comune di Fondi dove si pratica comunemente la vendita “sulla pianta” le spese relative alla raccolta, cernita e confezionamento sono a carico del compratore nel caso che il prezzo sia stato stabilito “a forfait”; se, invece, il prezzo è stato stabilito “a peso” il produttore provvede in proprio alla raccolta della frutta all’aria aperta, mentre l’imballaggio e le spese di pesatura rimangono a carico del compratore.
Consegna
La consegna della merce può avvenire al magazzino del commerciante oppure direttamente sul mercato da parte del produttore stesso.
Trasporto ed oneri relativi
Nelle contrattazioni “sulla pianta” le spese di trasporto sono a carico del compratore.
Nelle vendite a magazzino, sia del compratore che del venditore, le spese di trasporto della merce dal luogo di produzione al magazzino sono a carico del venditore, xxxxx xxxxx contrari preventivamente stabiliti. A Roccamassima, però, è in uso che queste spese siano sostenute dal compratore.
Naturalmente, le spese di trasporto sono a carico del produttore quando quest’ultimo conferisce la merce direttamente sul mercato.
Pagamento
Il compratore paga subito il prezzo dell’intera partita oppure versa una caparra da sottrarre nell’ultima consegna quando ha contrattato il prodotto “sulla pianta”; il pagamento avviene all’atto della consegna della merce deducendo dall’ultimo importo la caparra, se questa è stata versata, nel caso che la vendita sia fatta a “terra”.
In questo caso il prezzo è convenuto a chilo per l’intera partita come si trova, tale forma di contrattazione è detta a peso o vendita a pulire. Oppure il prezzo è convenuto per merce già scelta dal produttore.
Obblighi di garanzia del venditore
Nelle contrattazioni “sulla pianta” il venditore è esente da ogni obbligo di garanzia contro i rischi posteriori alla stipulazione del contratto, in quanto detti rischi incombono sul compratore. Quest’ultimo è anche responsabile dei danni arrecati, durante le operazioni di raccolta, da lui o dal personale alle piante, alle colture, al fondo, ecc.
In quasi tutta la provincia nelle contrattazioni sulla pianta, se il prezzo è stato stabilito “a forfait” ogni rischio è a carico del compratore, se il prezzo è stato fissato a peso il rischio incombe sull’agricoltore.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore in giusta metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.
ANNO | CAMPAGNA | MERCATO | |
1985 | 3% | 2% | |
1990 | 4% | 3% | |
1995 | 4% | 3% | |
2000 | 4% | 3% | |
2005 | 4% | 3% |
2) Cocomeri e meloni
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto l’acquirente usa versare una caparra a garanzia della buona esecuzione del contratto, da sottrarre all’inizio della raccolta del prodotto, se la vendita è a campo.
Forma del contratto
Il contratto può essere stipulato sia in forma verbale che scritta.
Clausole speciali
Le contrattazioni possono essere fatte anche con la clausola “per tutta la produzione” oppure “per la prima” o per “la seconda” o “per la terza” raccolta a taglio, cui corrispondono prezzi diversi.
Specie di vendita
Le contrattazioni di cocomeri, di solito, si effettuano a peso o sul luogo di produzione.
Si pratica, inoltre, la vendita “a forfait” della cocomeraia (tutti i rischi, in questo caso, rimangono a carico del compratore, che, di solito, deve aver già effettuato il pagamento in contanti, salvo diverso accordo).
Per la vendita “a forfait” si tiene conto della superficie della cocomeraia e il prezzo viene stabilito ad ettaro.
Da alcuni anni, circa il 30% o il 40% della produzione di cocomeri e meloni viene commercializzata attraverso cooperative e commissionarie.
Consegna
La consegna per la vendita a peso, come innanzi detto, può essere fatta franco luogo di produzione x xxxxxx automezzo azienda.
Verifica
All’atto della consegna – o del compratore – si procede alla verifica della qualità e del peso del prodotto.
Tolleranze
Generalmente il venditore concede uno sconto del 2 – 3% sul peso.
Spedizione, trasporto ed oneri relativi
Le spese di trasporto e di spedizione sono sempre a carico del compratore.
Pagamento
Negli acquisti fatti di volta in volta sul luogo di produzione il pagamento si esegue per contanti o in altre forme di pagamento.
Obblighi di garanzia del venditore
Avvenuta la consegna, il venditore non è responsabile per i cocomeri che risultassero poi di imperfetta o eccessiva maturazione o di scarso colore, sempre che non sia stato diversamente stabilito.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore in giusta metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.
ANNO | CAMPAGNA | MERCATO | |
1985 | 3% | 2% | |
1990 | 4% | 3% |
1995 | 4% | 3% |
2000 | 4% | 3% |
2005 | 4% | 3% |
O) Frutta secca
1) Castagne, Mandorle, Noci, Nocciole
Forma del contratto
Le contrattazioni vengono effettuate, solitamente, in forma verbale o scritta.
Specie di vendita
La vendita può essere fatta sia “a forfait” che a peso, la merce viene consegnata in sacchi.
Unità di base di contrattazione Le contrattazioni si fanno a chilo.
Pagamento
Il pagamento suole effettuarsi in contanti o in altre forme di pagamento, all’atto della consegna.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore a metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.
ANNO | CAMPAGNA | MERCATO | ||
1985 | 3% | 2% | ||
1990 | 4% | 3% | ||
1995 | 4% | 3% | ||
2000 | 4% | 3% | ||
2005 | 4% | 3% |
2) Kiwi
Conclusione e forma del contratto
Il contratto può avere la forma scritta o verbale.
La stragrande maggioranza del prodotto è commercializzata attraverso le cooperative.
Requisiti
Il prodotto deve essere maturo (minimo grado brix 6,7 alla raccolta).
La raccolta alla fine di ottobre è commercializzata dopo il 15 novembre (grado zuccherino per la commercializzazione di 9,5°) per la consegna in cooperative.
Unità di base
L’unità di base è il Kg.
Imballaggio
Prima della commercializzazione viene lavorato attraverso la depilizzazione e la calibratura, espressa in grammi, e il successivo confezionamento a secondo delle esigenze.
La disciplina completa per tale frutto è dettata dal codice di autodisciplina del CIK (Consorzio Italiano Kiwi).
L’imballaggio del prodotto può essere in bins, o in plateau o in cestini ed altro a secondo la destinazione, comunque calibrato.
Spedizione, trasporto e oneri relativi
Se il prodotto è consegnato alle cooperative della provincia la spedizione, il trasporto e gli oneri sono a carico del venditore così come i rischi; se il prodotto è consegnato a cooperative extraprovincia o a mediatori la spedizione, il trasporto e gli oneri relativi così come i rischi sono a carico del compratore.
Consegna
I soci produttori effettuano la consegna presso la sede di cui fanno parte. Negli altri casi la consegna avviene presso le aziende produttrici.
Verifica
La verifica della qualità e della quantità è fatta al momento della consegna.
Pagamento
Il pagamento avviene in più momenti a titolo di acconto e a saldo oppure con accordi diversi.
Mediazione
Al mediatore viene corrisposto un 2% oltre i.v.a. da ciascuno delle parti.
P) Erbe, sementi e foraggi
1) Erbe
Conclusione del contratto
All’atto della conclusione del contratto, le erbe pascolive della stagione si intendono usualmente consegnate al compratore con la sola apposizione della firma sul contratto.
Si usa, invece, effettuare la consegna materiale dei manufatti (fontanili, fabbricati, ponti, ecc.) esistenti nella superficie che si concede per il pascolo.
In caso di mancanza di verbale di consegna si intende che tutto è stato consegnato in buone condizioni d’uso e di manutenzione.
Si usa anche delimitare i confini basandosi su almeno due punti stabili e, comunque, certi e inequivocabili.
Le erbe pascolive della stagione sono quelle che si riferiscono al periodo della così detta “erba da falce”, di solito corrispondente al periodo primaverile.
In detto periodo il terreno, in alcuni casi, va per consuetudine chiuso al pascolo (riguardato).
Forma del contratto
Il contratto viene stipulato in genere con atto scritto.
Unità di base di contrattazione
Poiché la vendita viene fatta in genere a superficie, la base di contrattazione è l’ettaro.
Consegna
Come è stato innanzi detto, non si usa dare la consegna materiale delle erbe pascolive per la stagione, intendendosi la consegna effettuata con l’apposizione della firma sul contratto.
Pagamento
Esiste la consuetudine di effettuare il pagamento delle erbe da pascolo in due rate, la prima alla stipula del contratto e l’altra verso Marzo e in ogni caso con un congruo periodo di anticipo prima che il bestiame sia asportato dal fondo.
Va ricordato che, da vecchi usi, di solito, a Fondi ed a Sonnino, il pagamento viene effettuato annualmente in unica rata (raramente in due).
A Prossedi la rata unica viene versata il 15 agosto.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore a metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.
ANNO | CAMPAGNA | MERCATO | ||
1985 | 3% | 2% | ||
1990 | 4% | 3% | ||
1995 | 4% | 3% | ||
2000 | 4% | 3% | ||
2005 | 4% | 3% |
2) Sementi
Conclusione e forma del contratto
La conclusione del contratto che ha forma verbale o scritta avviene contemporaneamente alla consegna, resta fermo che i controlli avvengono precedentemente sul campo.
Unità di base di contrattazione
La base delle contrattazioni è il quintale o il chilo, secondo la varietà della merce.
Requisiti
Il controllo della qualità delle sementi si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di prelevamento di campioni.
Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.
La rispondenza alle condizioni di purezza minima variabile è controllata, principalmente, in coltura (in campo).
Le sementi devono, inoltre, possedere un minimo di germinabilità che varia, a seconda della specie, dal 75% all’85%.
L’erba medica e i trifogli selezionati devono essere esenti da cuscuta.
Imballaggio o altre forme di imballaggio Le tele non costituiscono peso per merce.
Consegna
Di solito la consegna viene effettuata franco azienda.
Verifica della merce
All’atto della consegna, il compratore procede alla verifica.
Trasporto ed oneri relativi
Le spese di trasporto sono, in genere, a carico del compratore.
Pagamento
Il pagamento suole effettuarsi all’atto della consegna.
3) Fieno
Conclusione del contratto
Le contrattazioni possono essere fatte tra le parti o con l’intervento del mediatore.
In tutte le forme di contrattazione è in uso corrispondere da parte del compratore, all’atto della conclusione del contratto, una somma in misura variabile, a titolo di caparra, quale garanzia del contratto.
La caparra viene conguagliata all’ultima consegna.
Nelle contrattazioni per “erba da falce”, di cui si dirà appresso, alla stipula del contratto si precisano: l’epoca della riguardatura (cioè il giorno in cui il bestiame pascente sul prato viene ritirato, giorno che, a seconda della località o della qualità del prato, varia secondo l’andamento stagionale; il prezzo riferito a misura od a “forfait”; il tempo in cui deve avvenire la falciatura; l’epoca di sgombero dei prati dal fieno raccolto, che per i prati artificiali si suole stabilire subito dopo compiuto il primo taglio e per i prati naturali asciutti secondo l’andamento stagionale.
Forma del contratto
Le contrattazioni si fanno di solito verbalmente, in casi eccezionali si ricorre allo scritto. Clausole speciali
La vendita del fieno contrattato “in erba” e ricavato dal primo taglio dei prati artificiali è fatta “a fiamma e fuoco”, restando cioè a carico del compratore ogni rischio e pericolo.
Analogamente sono a carico del compratore tutti i rischi quando la vendita del fieno, contrattato “in erba” e costituito dall’unico taglio dei prati naturali asciutti, è fatta con la clausola “a pascolo e falce”.
Specie di vendita
Il fieno può essere venduto in erba (erba da falce) e pressato.
Le contrattazioni per “erba da falce” si fanno generalmente in febbraio-marzo, ma anche poco prima dell’inizio della falciatura.
Le spese di falciatura, di disseccamento e, in genere, quelle di raccolta e di trasporto del prodotto, sono a carico del compratore.
La vendita riguarda per lo più il primo taglio dei prati artificiali e l’unico taglio dei prati naturali asciutti.
La vendita per i prati artificiali è fatta a “fiamma e fuoco” restando ogni rischio a carico del compratore. Così pure per i prati naturali asciutti quando la vendita è fatta usando l’espressione “a pascolo e falce”.
In quasi tutta la Provincia, le contrattazioni di fieno si fanno, di preferenza, “in erba”. Gli acquisti e le vendite si fanno per fieno già pressato.
In questi casi, avvenuta la visita e il controllo della qualità da parte del compratore, vengono stabilite le modalità per la consegna. Si stipulano contratti per la vendita di fieno a peso per determinate qualità e quantità. In questi casi, poiché non interviene la visita preventiva del compratore, il fieno si intende venduto con la clausola “sano, asciutto, mercantile di stagione”.
Si usa contrattare il fieno a “xxxxx”, ossia nella cascina del venditore in campagna. In questo caso non essendo sempre possibile accertare direttamente la qualità del prodotto, il compratore viene garantito dalla suddetta clausola “sano, asciutto, mercantile di stagione”.
Unità di contrattazione
Le contrattazioni si effettuano sulla base del quintale o a balla.
Imballaggio
Per l’imballaggio in balloni, vengono utilizzati, lo spago, i fili di nylon e la rete.
Consegna
La consegna avviene sul luogo di produzione nel caso di vendita di fieno in erba, alla pressa od a xxxxx. Altrimenti la consegna può effettuarsi franco vagone x xxxxxx mezzo di trasporto.
Il periodo del ritiro non può oltrepassare, salvo casi di forza maggiore, il mese di giugno della stagione foraggera, per il fieno venduto in erba e quella del 15 marzo successivo per il fieno venduto in cascina di campagna, restando a favore dell’acquirente e senza compenso alcuno, per il passaggio e le operazioni relative al ritiro, l’uso del terreno, in cui si trovano le cascine, limitatamente, però, allo stretto necessario.
Il luogo del peso e della consegna è presso il venditore o sul posto dove si trovano i foraggi.
Verifica della qualità e del peso
Spettano al compratore le spese di pesatura, operazione alla quale assiste anche il venditore od un suo incaricato.
Se la consegna è alla pressa, dopo l’accertamento della qualità, il fieno viene pesato sul posto dal compratore con l’assistenza ed il controllo del venditore o di un suo incaricato. Le spese relative sono a carico del compratore.
E’ anche invalso l’uso di pesare soltanto alcune balle facendo il peso medio di esse e moltiplicando questo peso per il numero di tutte le balle.
Cali di fieno
Il calo, nel caso di trasporto a distanza è usualmente calcolato nella misura dell’1% per il fieno di prato naturale venduto in periodo di raccolta, del 2% per fieno di prato artificiale.
Pagamento
Nelle contrattazioni per “erba da falce” il pagamento è fatto per metà alla stipula del contratto ed il saldo all’entrata delle falci.
Nelle altre contrattazioni il pagamento è fatto generalmente per metà alla stipula del contratto ed il saldo prima che il compratore porti via dal campo il prodotto.
Per il fieno pressato ed a xxxxx, il pagamento viene effettuato all’atto della consegna, o a salvo conguaglio della caparra.
Il pagamento a saldo avviene nel luogo della consegna.
Obblighi di garanzia del venditore
Nelle contrattazioni di fieno “in erba” ricavato dal primo taglio dei prati artificiali, poiché la vendita viene effettuata “a fiamma e fuoco”, il venditore non ha alcun obbligo di garanzia, in quanto tutti i rischi passano a carico del compratore.
Il venditore è, esente da ogni garanzia quando la vendita di fieno “in erba” ricavato dall’unico taglio dei prati naturali asciutti è fatta con la clausola “a pascolo e falce”.
In caso di vendita di fieno sciolto, il venditore non ha alcun obbligo di garantire la qualità del prodotto, dato che il compratore procede direttamente all’accertamento della qualità sul luogo di produzione.
Nelle contrattazioni di fieno sciolto “affienilato”, pur avendo il compratore accertato la qualità del prodotto sul luogo di produzione, al venditore incombe sempre l’obbligo di garantire che la qualità dell’intera partita corrisponda allo stato esterno visibile della stessa, intendendosi che il fieno guasto,fradicio ed ammuffito, qualunque sia la causa, inclusa la fermentazione, non deve ritenersi compreso nella vendita e, quindi, escluso dalla consegna.
Mediazione
Al mediatore compete sull’importo dell’affare una percentuale ripartita tra compratore e venditore a metà secondo lo schema di seguito riportato e salvo diversa pattuizione.