Tracciabilità flussi finanziari Clausole campione

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Tracciabilità flussi finanziari. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale della Provincia del VCO, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell’Art. 3 – comma 1 – della L. 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 46585640A1 Il Comune di Varzo, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Per tutti gli effetti anche esecutivi del Contratto il Concessionario elegge il proprio domicilio in Varzo. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. PER IL COMUNE CONCEDENTE: PER LA SOCIETA' CONCESSIONARIA: IL SEGRETARIO: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 , comma 2 del codice civile, l’Appaltatore approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli:
Tracciabilità flussi finanziari. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare quanto previsto all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e ss.mm.ii. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In ottemperanza all’art. 3 della L. 13/08/2010 n°136 e a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n°04 del 07/07/2011, in materia di “filiera delle imprese”, l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del subcontraente, l’importo e l’oggetto del contratto per i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto principale. Per subcontratti si intendono tutti i contratti per l’acquisto di beni o servizi funzionalmente collegati all’esecuzione del presente appalto, necessari per lo svolgimento delle attività ad esso inerenti. In particolare, il conto corrente dedicato dovrà essere utilizzato per: • incassare le somme dovute dalla stazione appaltante; • pagare dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nell’appalto pubblico.
Tracciabilità flussi finanziari. Le Parti: • la Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. • Il Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni . L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente. Data La Società Il Contraente ………………………. ………………………
Tracciabilità flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvede a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati adoperare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10.
Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
Tracciabilità flussi finanziari. 1. L’APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 2. L’APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010. 3. L’APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara (CIG) n. 8285806F67
Tracciabilità flussi finanziari. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento di cui al presente contratto, devono avvenire mediante bonifico sul conto corrente dedicato di cui sopra; b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento; c) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa; d) le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere sostenute con sistemi diversi dal bonifico, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione; e) ogni bonifico deve riportare il GIG; f) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) comporta la nullità di diritto del presente contratto; la violazione della prescrizione di cui alla lettera d) comporta la nullità qualora reiterata per più di una volta; g) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle lettere a), b) o c), procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; h) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Tracciabilità flussi finanziari. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa, quindi, l’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. L’inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Xxxxx, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa.
Tracciabilità flussi finanziari. L’Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 163/2010. Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane SpA.