Furto Clausole campione
Furto. L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Furto. È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto. La documentazione, da presentarsi in caso di sinistro, è la seguente: - copia di denuncia di Xxxxx dell’Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità; - estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico); - copia del certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; - copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall’Assicurato; - quietanza di liquidazione del sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione ovvero documentazione attestante il pagamento della liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice della Polizza Corpi Veicoli Terrestri; - copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo; - copia della fattura di acquisto, indicante il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo; - documento comprovante il luogo di residenza dell’Assicurato; - riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell’Assicurato; - in caso di ritrovamento con conseguente danno totale, dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri; - serie di chiavi originali in dotazione dell’Autoveicolo, se non consegnate in precedenza ad altra compagnia di assicurazione, in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, ed in ragione del medesimo sinistro o se smarrite denuncia di smarrimento delle stesse.
Furto. È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Furto. Oggetto della garanzia
Furto la responsabilità derivante all’assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell’assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.
Furto. È l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.
Furto. È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. Gare nelle quali non la velocità ma il rispetto dei tempi prestabiliti, per compiere i diversi tratti del percorso, costituisce il fattore determinante per la classifica.
Furto. L’impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto. Sono esclusi dalla copertura i danni, correlati al sinistro, causati da: Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche, guerra civile, ammutinamento ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio Incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall’autore del reato Scoppi anche nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, ed altri sconvolgimenti della natura Dolo o colpa grave del: o Contraente, Assicurato, Amministratori, Soci a responsabilità illimitata e i relativi parenti e affini o Persone che abitano con quelli indicate nel punto precedente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti o Incaricati della sorveglianza delle cose stesse assicurate o dei locali che le contengono Eventi avvenuti dal 45° giorno, se i locali rimangono incustoditi per più di 45 giorni Eventuali pregiudizi ai profitti sperati, mancato godimento od uso Mancato godimento od uso, profitti sperati od altri eventuali pregiudizi Virus informatici Elettronica Sono esclusi dalla copertura i danni, correlati al sinistro, causati da: Deperimento o logoramento naturale conseguenza dell’uso o funzionamento Effetti graduali degli agenti atmosferici Danneggiamenti estetici, che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate Costruttore, fornitore o il locatore delle cose assicurate Montaggi, smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti, e relative operazioni di carico e scarico, al di fuori dei locali dell’esercizio assicurato Inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l’esercizio, uso e manutenzione Effetti di cui il Contraente o l’Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza Eventi garantiti dai settori “Incendio” e “Furto” della presente polizza, anche se non attivati Dolo del Contraente o dell’Assicurato Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche, guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi e sommosse Esplosione, emanazione di ca...