Capitale assicurato. Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Finanziamento stipulato dall’Assicurato ed è pari al debito residuo o alla quota parte dello stesso, quale risulta alla data di decesso dell’Assicurato. Il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione non può in ogni caso essere maggiore di 80.000,00 €, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso e che fossero assicurati con lo stesso prodotto della Compagnia stessa o altre Compagnie. Il Finanziamento si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese. Ai fini della determinazione del capitale assicurato, il debito residuo quale risulta dalle scadenze del piano di ammortamento, sarà: – dedotto delle rate insolute risultanti alla data del decesso dell’Assicurato, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e delle spese e/o delle eventuali commissioni accessorie; – maggiorato degli interessi maturati per il periodo intercorrente tra l’ultima scadenza delle rate fino al momento del decesso dell’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Del Credito
Capitale assicurato. Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Finanziamento stipulato dall’Assicurato da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo o o, in caso di cointestazione, alla quota parte dello stesso, quale risulta alla data di decesso dell’Assicurato. Il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione non può in ogni caso essere maggiore di 80.000,00 €, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso e che fossero assicurati con lo stesso prodotto della Compagnia stessa o altre Compagnie. Il Finanziamento si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese. Ai fini della determinazione del capitale assicurato, il debito residuo quale risulta dalle scadenze del piano di ammortamento, sarà: – dedotto delle rate insolute risultanti alla data del decesso dell’Assicurato, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e delle spese e/o delle eventuali commissioni accessorie; – maggiorato degli interessi maturati per il periodo intercorrente tra l’ultima scadenza delle rate fino al momento del decesso dell’Assicurato. L’indennizzo massimo per ogni Assicurato, oppure per più Assicurati in caso di cointestazione, non potrà superare l’importo di 50.000,00 Euro. Tale limite è da intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto) che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con la Compagnia stessa o altre Compagnie.
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Capitale assicurato. Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Finanziamento Mutuo stipulato dall’Assicurato da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo (o alla quota parte dello stessostesso in caso di cointestazione), quale risulta alla data di decesso dell’Assicurato. Il capitale assicurato dell’Assicurato stesso o alla data di sottoscrizione del Modulo accertamento dello stato di Adesione non può in ogni caso essere maggiore di 80.000,00 €, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso e che fossero assicurati con lo stesso prodotto della Compagnia stessa o altre CompagnieITP dello stesso. Il Finanziamento Mutuo si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese. Ai fini della determinazione del capitale assicurato, il debito residuo quale risulta dalle scadenze del piano di ammortamento, sarà: – dedotto delle rate insolute risultanti alla data del decesso dell’Assicuratodell’Assicurato o alla data di accertamento dello stato di ITP dello stesso, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e delle spese e/o delle eventuali commissioni accessorie; – maggiorato degli interessi maturati per il periodo intercorrente tra l’ultima scadenza delle rate fino al momento del decesso dell’Assicuratodell’Assicurato o dell’ accertamento dello stato di ITP dello stesso. L’importo minimo di capitale assicurato per i mutui ipotecari è pari a 25.000,00 Euro, per i mutui chirografari è pari a 50.000,00 Euro. In caso di cointestazione tale importo si riferisce alla somma dei capitali singolarmente assicurati dai cointestatari. La Compagnia non consente di assicurare sulla vita di una stessa persona, con uno o più contratti stipulati nell’ultimo quinquennio, una somma superiore a 400.000,00 Euro per i mutui ipotecari e 72.000,00 Euro per i mutui chirografari.
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Capitale assicurato. Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Finanziamento stipulato dall’Assicurato da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo o alla quota parte dello stesso, quale risulta alla data di decesso dell’Assicurato. Il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione non può in ogni caso essere maggiore di 80.000,00 €, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso e che fossero assicurati con lo stesso prodotto della Compagnia stessa o altre Compagnie. Il Finanziamento si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese. Ai fini della determinazione del capitale assicurato, il debito residuo quale risulta dalle scadenze del piano di ammortamento, sarà: – dedotto delle rate scadute ed eventualmente insolute risultanti alla data del decesso dell’Assicurato, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e delle spese e/o delle eventuali commissioni accessorie; – maggiorato degli interessi maturati per il periodo intercorrente tra l’ultima scadenza delle rate la data di decesso dell’Assicurato e la data di comunicazione di tale evento fino a un massimo di 2 mesi di interessi. L’indennizzo massimo previsto per ogni Assicurato, oppure per più Assicurati in caso di contestazione, non potrà superare l’importo di 50.000,00 Euro. Tale limite è da intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al momento del decesso dell’Assicuratopresente contratto) che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con la Compagnia stessa o altre Compagnie.
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