CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRINCIPALI PRODOTTI CARNE BOVINA FRESCA DI VITELLONE Clausole campione

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRINCIPALI PRODOTTI CARNE BOVINA FRESCA DI VITELLONE n. 58 fettina 1° taglio posteriore - n. 68 spezzatino bovino adulto La carne bovina fornita deve essere certificata I.G.P. (identificazione geografica protetta) (Reg. CE 2081/92), identificata con il logo ufficiale dell’I.G.P. e deve provenire da animali di razza pura iscritti ai libri genealogici nazionali. La carne deve essere fornita porzionata e confezionata sottovuoto a norma di legge, priva di grasso e tolettata secondo arte. Le confezioni devono essere comprese tra kg. 0,100 e kg. 5, a scelta del committente. Nella confezione deve essere presente una quantità di liquido siero-sanguinolento inferiore al 3%. Le carni dovranno essere tenere e fresche, con colorito rosso chiaro-roseo di bovino adulto provenienti da bovini di pura razza in ottime condizioni di nutrizione e buona conformazione, aventi sistema ben carnoso e sistema scheletrico fine, consistenza delle carni soda e grana fine o quasi fine con venatura, grasso esterno bianco, sottile in strato compatto, uniforme e ben distribuito. La carne dovrà, inoltre risultare, alla consumazione, tenera, magra e già sgrassata. In ogni confezione dovrà essere applicata l’etichetta con le informazioni obbligatorie previste dal REG 178/02/CE. La carne deve provenire da uno stabilimento di sezionamento, autorizzato e controllato ai sensi del C.E. n. 853/04, in attuazione dei regolamenti europei concernenti provvedimenti sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche. Le carni devono avere subito un processo di raffreddamento non inferiore alle 24 ore. I prodotti offerti dovranno corrispondere alle disposizioni del Ministero della Salute per ciò che concerne le misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili. La produzione, la conservazione, il confezionamento, l’etichettatura ed il trasporto delle carni oggetto della somministrazione devono essere effettuate a norma di legge. La carne dovrà rispondere ai seguenti requisiti: - ph fra 5,2 e 5,8; - estratto etereo (sul t.q.) inferiore al 2%; - ceneri (sul t.q.) inferiore al 2%; - proteine(sul t.q.) maggiore de 20%; - colesterolo inferiore a 50 mg/100 g.; - rapp. Ac. Grass. Ins./sat. Maggiore di 1,0; - calo a fresco minore del 3%; - calo alla cottura minore del 35%; - grado di durezza (crudo) minore di 3,5 K./cmq; - grado di durezza (cotto) minore di 2,5 Kg./cmq; - colore (luce diur. 2667K L superiore a 30 C superiore a 20 H compreso fra 2,5 e 4,5).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).