Rischi assicurati Clausole campione

Rischi assicuratiLa Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, all’interno dell’abitazione, dai seguenti eventi: a) Xxxxx, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nell’abitazione vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte. Quando nell’abitazione vi è presenza di persone, la garanzia è valida anche qualora il furto sia commesso attraverso porte e portefinestre, non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte, che diano accesso ad aree di pertinenza dell’abitazione assicurata, completamente recintate e con eventuali aperture chiuse da cancelli, o simili. - mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili. - con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell’abitazione stessa. - con uso fraudolento di chiavi. - facendo uso di grimaldelli o di arnesi simili: qualora non venga accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, l’indennizzo verrà corrisposto detraendo uno scoperto del 20%. Affinché le cose assicurate possano essere considerate chiuse in armadi forti e casseforti, è inoltre necessario che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, come sopra disciplinato, viceversa verranno considerate come non chiuse. b) Xxxxxx, nell’abitazione, anche se iniziata all’esterno. c) Xxxxx e rapina, avvenuti nei modi su descritti, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. d) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, avvenuti in occasione del furto e rapina come sopra descritti (od anche nel tentativo di commetterli). Sono altresì compresi i danni alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro. La presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto limitatamente alla parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti in detta sezione. La Società, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, risponde inoltre dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento delle cose as...
Rischi assicuratiLa Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma dell’Art. 1917 III Codice Civile.
Rischi assicurati. Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi illustrati a seguire. 1. Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Abitazione e relative Dipendenze e pertinenze non comunicanti mediante: a. rottura o scasso delle difese esterne; b. uso di chiavi false, grimaldelli o simili; c. uso fraudolento di chiavi vere o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state affidate, da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso delle chiavi, come da denuncia alla Pubblica Autorità competente; d. apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere a banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; e. apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale, a condizione che questi dispositivi siano dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali che contengono le cose assicurate; f. scalata o per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi (quali corde, scale o simili), o facendo uso di particolari agilità personale; g. in modo clandestino, ovvero all’insaputa del Contraente/Assicurato, asportando le cose assicurate successivamente a locali chiusi. 2. Rapina o estorsione anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno. 3. Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione senza introduzione nell’Abitazione e nei locali contenenti i beni assicurati. 4. Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altro familiare purché di età superiore a 14 anni. Sono esclusi i Valori.
Rischi assicuratiLa Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Eur...
Rischi assicurati. È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato ed al Contenuto posto nei locali dell’esercizio e nei locali utilizzati come deposito di riserva da: L’ Impresa non risponde dei danni: – causati da usura o da carenza di manutenzione; – verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavo- ri di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; – dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore – i primi € 250,00 di ogni sinistro. Restano esclusi i danni: – di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni; – di furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; – causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre; – verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assi- curati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occa- sione di serrata; – avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima si protrag- ga per oltre cinque giorni consecutivi. La garanzia viene prestata previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per singolo sinistro. In caso di sinistro l’Impresa non indennizzerà più dell’ 80 % della somma assicurata ad ogni singola partita. Relativamente ai danni materiali e diretti causati dalla grandine su serra- menti, insegne, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto, lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali e manufatti in mate- ria plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati la garanzia viene prestata entro il limite di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. L'Impresa non risponde dei danni: a.) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, umidità e stillicidio; - cedimento o franamento del terreno; - gelo, sovraccarico di neve, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; b.) subiti da: - a...
Rischi assicurati. Nei limiti del Massimale specificato in Polizza che corrisponde al costo complessivo del Viaggio di tutti gli Assicurati (costo pratica) e delle condizioni che seguono, la Società: a) Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del Viaggio colpisca: 1. Malattia improvvisa, Infortunio o decesso (certificati da un Medico) per i quali sia documentata l'impossibilità a partecipare al Viaggio; 2. patologie della gravidanza dell'Assicurato; 3. citazione o convocazione dell'Assicurato da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all'iscrizione al Viaggio; 4. danni materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove si svolge l'attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell'Assicurato stesso; 5. impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di inizio del Viaggio, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità) oppure a seguito di incidente stradale al proprio mezzo di trasporto comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale delle Autorità intervenute; 6. furto o rapina di documenti necessari all'Assicurato per l'espatrio (carta identità, passaporto) quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza. b) Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del Viaggio colpisca una delle persone come di seguito indicate e non iscritte al Viaggio: 1. un Familiare 2. il Socio/Contitolare dell'azienda o studio associato la Società indennizza, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico degli appartenenti allo stesso Nucleo familiare e di non più di un ulteriore Assicurato (Compagno di Viaggio), tutti iscritti contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, in quanto si trovano nell'impossibilità di partire, per Xxxxxxxx improvvisa od Infortunio oppure per decesso delle persone di cui ai punti b1) e b2), purché tali eventi siano involontari e non prevedibili alla data di prenotazione del Viaggio. L'Assicurato che richiede l'Indennizzo dovrà dimostrare che la sua rinuncia al Viaggio è necessaria per ...
Rischi assicuratiLa Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi (nell’interesse di chi spetta).
Rischi assicuratiLa Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione e/o finanziamento ai Conduttori.
Rischi assicuratiLa Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e pronto all’uso cui è destinato) da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall’Art. 41 – Esclusioni e dall’Art. 42 – Delimitazioni. Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli volontariamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Rischi assicuratiLa Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e anche quelli ragionevolmente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno. b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato. c) azione meccanica del fulmine. d) implosione. e) caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate. f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica. g) urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio. h) fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’immobile o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui, purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti entro 50 metri da esse. i) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni (se assicurata la partita Immobile). j) rottura accidentale di lampadari, compresi i danni agli stessi, appesi o fissati ai soffitti ed ai muri, a seguito di loro caduta (se assicurata la partita Contenuto).