Rischi assicurati Clausole campione

Rischi assicurati. La Copertura assicurativa vale per: 1. l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Nei i casi in cui opera la procedura di “Indennizzo Diretto” ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni la presente Copertura vale esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dall’Assicurato - comunicata dall’Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’art. 8 del DPR 254/2006 ivi compresa l’even- tuale successiva fase giudiziale; 2. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati colposi e/o contrav- venzionali connessi ad incidente stradale laddove la persona assicurata venga coinvolta in qualità di imputato; 3. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterinten- zionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di de- rubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estin- zione del reato. L’Assicurato deve in ogni caso denunciare nei modi e nei termini previsti dall’art. 43 – Denuncia del sinistro/caso assicurativo e scelta del legale - il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimen- to nell’indagine penale. Nel limite del massimale previsto in Polizza, l’Im- presa si farà carico delle spese di difesa quando la sentenza sia passata in giudicato. La Copertura opera in deroga al punto 5 dell’art. 40.3 – Delimi- tazioni; 4. assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’autoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; questa prestazione non è cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 16.3 – Spese di dissequestro).
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Eur...
Rischi assicurati. La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma dell’Art. 1917 III Codice Civile.
Rischi assicurati. Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi illustrati a seguire. 1. Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Abitazione e relative Dipendenze e pertinenze non comunicanti mediante: a. rottura o scasso delle difese esterne; b. uso di chiavi false, grimaldelli o simili; c. uso fraudolento di chiavi vere o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state affidate, da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso delle chiavi, come da denuncia alla Pubblica Autorità competente; d. apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere a banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; e. apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale, a condizione che questi dispositivi siano dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali che contengono le cose assicurate; f. scalata o per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi (quali corde, scale o simili), o facendo uso di particolari agilità personale; g. in modo clandestino, ovvero all’insaputa del Contraente/Assicurato, asportando le cose assicurate successivamente a locali chiusi. 2. Rapina o estorsione anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno. 3. Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione senza introduzione nell’Abitazione e nei locali contenenti i beni assicurati. 4. Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altro familiare purché di età superiore a 14 anni. Sono esclusi i Valori.
Rischi assicurati. Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi di seguito specificati. 1. Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'abitazione e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti mediante: a. rottura o scasso delle difese esterne; b. uso di chiavi, grimaldelli o simili; c. uso fraudolento di chiavi vere o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altri a cui siano state affidate, da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso come da denuncia alla Pubblica Autorità competente; d. apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; e. apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale, a condizione che questi dispositivi siano dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali che contengono le cose assicurate; f. scalata o per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi (corde, scale o simili) o facendo uso di particolari agilità personale; g. in modo clandestino, ovvero all’insaputa del Contraente/Assicurato, asportando le cose assicurate successivamente a locali chiusi. 2. Rapina o estorsione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno. 3. Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione, senza introduzione nell’Abitazione e nei locali contenenti i beni assicurati. 4. Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altro familiare purché di età superiore a 14 anni. Sono esclusi i Valori. Limite 20% della somma assicurata Furto Massimo 3.500 euro per anno assicurativo Franchigia indicata in polizza 5. Furto commesso dai collaboratori domestici, anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti. Limite 20% della somma assicurata Furto Massimo 3.500 euro per anno assicurativo Franchigia indicata in polizza 6. Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici quali tumulti p...
Rischi assicurati. La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi (nell’interesse di chi spetta).
Rischi assicurati. La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione e/o finanziamento ai Conduttori.
Rischi assicurati. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e pronto all’uso cui è destinato) da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall’Art. 41 – Esclusioni e dall’Art. 42 – Delimitazioni. Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli volontariamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Rischi assicurati. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e anche quelli ragionevolmente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno. b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato. c) azione meccanica del fulmine. d) implosione. e) caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate. f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica. g) urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio. h) fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’immobile o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti entro 50 metri da esse. i) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni (se assicurata la partita Immobile). j) rottura accidentale di lampadari, compresi i danni agli stessi, appesi o fissati ai soffitti ed ai muri, a seguito di loro caduta (se assicurata la partita Contenuto).
Rischi assicurati. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e ▇.▇▇▇. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.