Rischi assicurati Clausole campione

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni: 1. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate; 2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
Rischi assicurati. La Società si obbliga ad assumere a proprio carico l’onere delle spese giudiziali o stragiudiziali quali: 1) le spese per l’intervento di un legale; 2) le spese peritali; 3) le spese di giustizia nel processo penale; 4) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; 5) le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi; derivanti dalla proprietà o conduzione dell’Ufficio o dello Studio assicurato e riferentesi a: 6) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti. L’assicurazione si estende a favore dei dipendenti iscritti nei libri obbligatori e dei familiari del titolare dell’Ufficio o Studio assicurato che prestino la loro collaborazione nello stesso; 7) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; 8) difesa penale del titolare dell’Ufficio o Studio assicurato, dei dipendenti iscritti nei libri obbligatori e dei familiari del titolare dell’Ufficio o Studio assicurato che prestino la loro collaborazione nello stesso, per reato colposo o contravvenzione; 9) controversie individuali di lavoro dell’Assicurato relative ai suoi dipendenti iscritti nei libri obbligatori o ai suoi agenti e rappresentanti; 10) controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove si svolge l’attività assicurata; 11) le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.033,00. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato Contraente.
Rischi assicurati. La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma dell’Art. 1917 III Codice Civile.
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Eur...
Rischi assicurati. La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, indennizza l’Assicurato dei danni mate- riali e diretti a lui derivati da: a) Furto serale con esposizione, le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (pur- ché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso; con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studio, senza introduzione nei locali. tra le ore 8 e • prietà di xxxxx, a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custo- dite nei locali che le contengono e indicati nella “Scheda di polizza”: delle cose assicurate, anche se di pro- • a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili per via ordinaria; • mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali .
Rischi assicurati. La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi (nell’interesse di chi spetta).
Rischi assicurati. La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da: 1. incendio; 2. fulmine ed elettricità atmosferica; 3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; 4. implosione; 5. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate; 6. meteoriti; 7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 8. urto di veicoli stradali o di natanti, con la franchigia indicata nella Scheda Allegata, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato; 9. caduta di ascensori o montacarichi; 10. fuoriuscita di fumo, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini; 11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.; 12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: 13. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata; 14. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43: 15. le spese per il rimpiazzo di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; 16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione è prestata...
Rischi assicurati. La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione e/o finanziamento ai Conduttori.
Rischi assicurati. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e pronto all’uso cui è destinato) da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall’Art. 41 – Esclusioni e dall’Art. 42 – Delimitazioni. Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli volontariamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Rischi assicurati. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e anche quelli ragionevolmente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno. b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato. c) azione meccanica del fulmine. d) implosione. e) caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate. f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica. g) urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio. h) fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’immobile o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti entro 50 metri da esse. i) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni (se assicurata la partita Immobile). j) rottura accidentale di lampadari, compresi i danni agli stessi, appesi o fissati ai soffitti ed ai muri, a seguito di loro caduta (se assicurata la partita Contenuto).