Prestazioni assicurative Clausole campione

Prestazioni assicurative. Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.
Prestazioni assicurative. Il presente contratto garantisce: I) alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale rivalutato annualmente secondo le modalità indicate al successivo Art. 12; II) qualora il Contraente eserciti l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione della proposta, durante la vita del contratto e in caso di vita dell’Assicurato, la corresponsione di una cedola annuale di importo variabile pari alla rivalutazione annua maturata. La cedola annuale verrà riconosciuta a ciascuna ricorrenza annuale del contratto (con le modalità indicate all’Art. 15). In tal caso non vi sarà quindi incremento del capitale rivalutato; III) in caso di decesso dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi: a) capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso; b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all’ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando i premi versati al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella E, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso, considerando l’ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute come specificato all’Art. 5. L’importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella X. Xxx la determinazione di tale importo addizionale, valgono le eccezioni relative al periodo di carenza di cui all’Art. 7. Fino a 39 anni 70,00% 50.000,00 Euro Da 40 a 49 anni 40,00% 30.000,00 Euro Da 50 a 59 anni 15,00% 10.000,00 Euro Da 60 a 69 anni 3,00% 5.000,00 Euro Da 70 a 79 anni 0,50% 3.000,00 Euro Da 80 anni e oltre (*) 0,25% 1.000,00 Euro Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.
Prestazioni assicurative. Per ciascun Assicurato il capitale è comunicato dal Contraente alla decorrenza della copertura assicurativa o, successivamente, in caso di modifica della somma da assicurare. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza della copertura assicurativa, salvo le limitazioni previste dal successivo Art. 8, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari di un importo liquidabile in un'unica soluzione ed in misura pari al capitale assicurato. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine della copertura assicurativa, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed il premio versato resta acquisito da quest'ultima.
Prestazioni assicurative. Il presente contratto garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi: a) capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso; b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all’ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando i premi versati al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella F, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso, considerando l’ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute come specificato all’Art. 5. L’importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella F. Per la determinazione di tale importo addizionale, valgono le eccezioni relative al periodo di carenza di cui all’Art. 7. (*) e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute. Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.
Prestazioni assicurative. Il presente contratto è a vita intera, dunque la durata del contratto coincide con l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data del decesso dell’Assicurato fatti salvi il diritto di recesso di cui al punto 15 e il diritto di riscatto di cui al punto 13. Alla sottoscrizione del contratto il Contraente deve aver raggiunto la maggior età, mentre l’età dell’Assicurato deve essere compresa tra i 18 e gli 85 anni. Il presente contratto garantisce le prestazioni di seguito descritte: In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata del contratto la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo punto 16.1, un importo pari al capitale assicurato in vigore al momento del decesso, derivante dall’investimento nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” rivalutato secondo il metodo “pro rata temporis” fino alla data del decesso. Si precisa che gli investimenti effettuati nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione”, a seguito di versamenti aggiuntivi, saranno rivalutati secondo il metodo “pro rata temporis” a partire dalla data in cui sono stati effettivamente versati fino al momento del decesso dell’Assicurato. Il rendimento annuo della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” adottato per calcolare la rivalutazione “pro rata temporis” è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente la data del decesso. In ogni istante della vita del contratto il capitale assicurato in vigore è definito come somma dei due seguenti importi: • somma di tutti i capitali assicurati iniziali derivanti da ogni versamento nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” effettuato fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto e rivalutati fino a tale anniversario secondo le modalità definite al successivo punto 5, al netto di eventuali importi riscattati; • somma degli eventuali capitali assicurati iniziali derivanti dai versamenti aggiuntivi nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” effettuati successivamente all’ultimo anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati. Il capitale assicurato iniziale derivante da ogni premio (unico o aggiuntivo) versato nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” corrisponde all’importo del premio versato, al netto delle spese di emissione e intermediazione così come definite al successivo punto 8.1.1. Trascorso il periodo di carenza...
Prestazioni assicurative. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazioni assicurative. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni in caso di vita b) Prestazioni in caso di decesso
Prestazioni assicurative. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: 3.a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato Si precisa che, sia in caso di liquidazione del capitale assicurato per il caso di decesso dell’Assicurato che in caso di riscatto nel corso della durata contrattuale, rispettivamente i Beneficiari designati o il Con- traente sopportano il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
Prestazioni assicurative. Inserire la seguente frase: “Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:” Rappresentare in forma schematica, utilizzando la descrizione dell’elenco di cui all’allegato 6 della Circolare, tutte le tipologie di prestazioni assicurative che il contratto propone in forma principale, complementare o attraverso l’esercizio di opzioni da parte del contraente. Suddividere le tipologie di prestazioni in base al seguente schema (inserire solo quelle presenti nel contratto): a) Prestazioni in caso di vita b) Prestazioni in caso di decesso c) Prestazioni in caso di invalidità d) Prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata e) Coperture complementari f) Opzioni contrattuali
Prestazioni assicurative. Le somme assicurate in caso di morte o di invalidità permanente dell’assicurato sono elevate a: - per i lavoratori fino al 6° liv.: a) € 132.000 per gli assicurati con carichi di famiglia; b) € 66.000 per gli assicurati senza carichi di famiglia. - Per i lavoratori di 7° liv./funz.: a) € 165.000 per gli assicurati con carichi di famiglia; b) € 82.500 per gli assicurati senza carichi di famiglia.