Obblighi assicurativi Clausole campione

Obblighi assicurativi. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture). La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo. La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Obblighi assicurativi. Tutti gli obblighi assicurativi e relativi oneri, nonché quelli antinfortunistici e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o, in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Obblighi assicurativi. 1. L’affidatario è tenuto a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata del contratto e con oneri a suo completo carico, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti all’attività per un massimale di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro per anno assicurativo. Le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia al Comune al momento della stipula contrattuale. 2. È richiesta la copertura per il rischio di incendio, danni diretti e rischio locativo, con massimale non inferiore a 100,000,00. Nel caso in cui i danni a cose o a persone siano causati da enti, società o privati autorizzati a fruire dell’impianto dal soggetto affidatario, quest’ultimo potrà rivalersi nei loro confronti. Qualora invece si verifichino danni a persone o cose nel corso delle giornate messe a disposizione dell’Amministrazione comunale sarà la stessa Amministrazione comunale a rispondere, dotandosi di una copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile, ed eventualmente rivalendosi nei confronti dei soggetti responsabili. 3. Le suddette polizze dovranno essere esibite e dovrà esserne rilasciata una copia ai competenti uffici comunali prima della consegna dell’impianto affidato in gestione.
Obblighi assicurativi. 1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante. 2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto. 3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Obblighi assicurativi. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _ in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , come segue: a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), (14) ripartito come da Capitolato speciale d’appalto; b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ). (15) 3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
Obblighi assicurativi. Il Conduttore garantisce e manleva, espressamente, il Locatore da ogni responsabilita` per danni, diretti o indiretti, che possano derivare dal fatto - doloso o colposo, omissivo o commissivo - proprio o di terzi, quali, a titolo esemplificativo: i danni che fossero pro- vocati da spandimento e/o infiltrazioni di acqua, fughe di gas, scassi, rotture, manomis- sioni incendio, esplosione, implosione, scoppio, ............... Il Conduttore, inoltre, si obbliga - entro il termine perentorio di giorni dalla sottoscrizione del presente contratto - a stipulare, con primaria societa` assicurativa, poliz- za a copertura dei danni che l’immobile e/o terzi potrebbero subire al verificarsi di una delle cause appena descritte e/o comunque per evento riconducibile all’esercizio dell’atti- vita` commerciale svolta all’interno dell’unita` immobiliare concessa in locazione. Tale contratto assicurativo deve prevedere, tra l’altro, la liquidazione diretta a favore dei danneggiati e la copertura dei sinistri nel rispetto dei seguenti massimali: 1) per l’unita` immobiliare oggetto della locazione (quali, a titolo esemplificativo, muri interni ed esterni, rivestimenti, intonaci, infissi, impianto elettrico, idrico e cosı` via), il mas- simale non potra` essere inferiore ad euro (lettere), con indennizzo da liquidar- si, da parte della societa` assicurativa, direttamente al Locatore, proprietario dell’immobile. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, l’impresa di assicurazione non dovesse dare ri- scontro alla richiesta di risarcimento e/o l’indennizzo liquidato non fosse sufficiente a ri- pristinare lo stato originario dei locali commerciali, la responsabilita` del Conduttore nei confronti del Locatore sara` , rispettivamente, totale e/o limitata alla differenza tra l’even- tuale indennizzo corrisposto e l’ammontare dell’effettivo danno da risarcire; 2) per i danni cagionati ai terzi, il massimale non potra` essere inferiore ad euro ............... (lettere), restando, comunque, ferma l’esclusiva responsabilita` del Conduttore se l’impresa assicurativa non intenda, per qualsiasi ragione, soddisfare la pretesa di risar- cimento danni avanzata dai terzi o lo faccia in maniera parziale. Il Conduttore dovra` consegnare al Locatore copia della polizza assicurativa e delle re- lative condizioni generali di contratto, nonche´ delle quietanze di pagamento attestanti i rinnovi annuali della stessa.
Obblighi assicurativi. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di , con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , come segue: a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 95.000 (euro NOVANTACINQUEMILA), (37) ripartito come da Capitolato speciale d’appalto; b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione). (38) 3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
Obblighi assicurativi. 1. L’Università garantisce ai/alle tirocinanti la copertura assicurativa contro eventuali infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte e purché formalizzate dal Soggetto ospitante presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché assicurazione per la responsabilità civile per i danni che gli stessi dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle predette attività, compresi i trasferimenti. 2. I riferimenti e le posizioni assicurative sono riportati all’interno dei singoli progetti formativi. 3. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione e di ciascun progetto/patto formativo, di cui al precedente articolo 3.
Obblighi assicurativi. La ditta aggiudicataria sarà responsabile direttamente di ogni danno che possa derivare alla Asl e ai terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nell’adempimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi forma di risarcimento. A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà presentare all’atto della firma del contratto idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile. La copertura assicurativa dovrà operare anche per i sinistri causati da dolo o colpa grave delle persone di cui la ditta debba rispondere con un massimale non inferiore ad € 4.000.000,00 per sinistro. Inoltre, la polizza assicurativa dovrà tenere indenne la Asl da responsabilità oggettiva derivante da danni cagionati a persone e/o cose per mezzo delle attrezzature in uso al personale della ditta aggiudicataria. L’accertamento dei danni sarà effettuato in contradditorio tra le parti.
Obblighi assicurativi. (Comma I) L’I.C., in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l’ E.A. da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell’ E.A., sia dell’I.C., sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto, assumendosi ogni responsabilità così come previsto all’art. 4 del presente C.S.A.; (Comma II) L’I.C. sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. (Comma III) Sono a carico esclusivo dell’I.C. tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’I.C. stesso, di terzi o dell’ E.A., e danni ambientali; (Comma IV) A tale scopo l'I.C. si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che l’ E.A. viene considerata "terza" a tutti gli effetti. (Comma V) In relazione a quanto sopra, l’I.C. si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (R.C.T./R.C.O.) con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all’amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto. (Comma VI) In particolare l’I.C. dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura di tutti i Danni causati a terzi da dipendenti, ausiliari, Subcontraenti dell’I.C. durante la prestazione dei servizi. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente nonché i rispettivi dipendenti e/o collaboratori e coloro che sono autorizzati ad accedere ai luoghi ove si svolge il servizio. La polizza dovrà operare anche in caso di colpa grave dell’assicurato e dovrà coprire almeno: a. Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell’assicurato ovvero dallo stesse detenute; b. Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi; c. Danni alle cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna ovvero in custodia a qualsiasi titolo; d. Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell’attività; e. Danni ad edifici od opere contigue al Cantiere; f. Danni da inquinamento accidentale; g. Massimale: unico per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000 per ciascun sinistro. (Comma VII) Ai fini assicurativi della cop...