Obblighi assicurativi. Il concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all’attività di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell’attività o omissioni svolte nell’esercizio della concessione. L’Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
1. per concessioni di durata inferiore o pari ad anni 5 (cinque): dovrà stipulare una polizza "rischio locativo". A tal proposito il concessionario è edotto che non potrà richiedere alla Città rimborsi assicurativi per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di sua competenza previste a suo carico dal contratto, inferiori alla franchigia contrattuale prevista dai contratti comunali che attualmente è pari a euro 9.500,00=. Pertanto il concessionario, salvo la stipulazione di una propria idonea polizza, sarà tenuto ad adempiere ai propri obblighi manutentivi senza alcun ristoro assicurativo da parte della Città;
2. per concessioni di durata superiore ad anni 5 (cinque): dovrà stipulare una polizza “all risks” contro i rischi di incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato. Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi e prestatori d’opera sulla base dell’afflusso medio dell’utenza all’impianto. Nella polizza assicurativa relativa a R.C. verso terzi e prestatori d’oper...
Obblighi assicurativi. Tutti gli obblighi assicurativi e relativi oneri, nonché quelli antinfortunistici e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o, in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Obblighi assicurativi. 1. L’affidatario è tenuto a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata del contratto e con oneri a suo completo carico, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti all’attività per un massimale di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro per anno assicurativo. Le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia al Comune al momento della stipula contrattuale.
2. È richiesta la copertura per il rischio di incendio, danni diretti e rischio locativo, con massimale non inferiore a 100,000,00. Nel caso in cui i danni a cose o a persone siano causati da enti, società o privati autorizzati a fruire dell’impianto dal soggetto affidatario, quest’ultimo potrà rivalersi nei loro confronti. Qualora invece si verifichino danni a persone o cose nel corso delle giornate messe a disposizione dell’Amministrazione comunale sarà la stessa Amministrazione comunale a rispondere, dotandosi di una copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile, ed eventualmente rivalendosi nei confronti dei soggetti responsabili.
3. Le suddette polizze dovranno essere esibite e dovrà esserne rilasciata una copia ai competenti uffici comunali prima della consegna dell’impianto affidato in gestione.
Obblighi assicurativi. 1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Obblighi assicurativi. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _ in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), (14) ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ). (15)
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
Obblighi assicurativi. Gli addetti ai servizi domestici, a prescindere dalla natura della prestazione, sono soggetti a norma dell'art. 1 D.P.R. n. 1403/1971: - alle assicurazioni I.v.s. e disoccupazione involontaria; - alle norme sull'assegno per il nucleo familiare; - all'assicurazione per maternità; - all'assicurazione contro le malattie; - all'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, anche se le attività esercitate non rientrano fra quelle contemplate dal D.P.R. n. 1124/1965. Dal 1º luglio 2010 è attiva la Cas.sa.colf, una cassa malattia prevista dal c.c.n.l. che eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia. In particolare, la Cassa ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari. Il primo periodo di operatività si conclude con il 31 dicembre 2011; i periodi operativi successivi coincidono con gli anni civili (1º gennaio-31 dicembre). L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria: infatti, l'applicazione del c.c.n.l. comporta l'obbligo dell'iscrizione dei dipendenti e dei datori di lavoro, nonché del versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Il versamento dei contributi è effettuato dal datore di lavoro con periodicità trimestrale all'INPS entro gli stessi termini di scadenza dei contributi obbligatori ed avvalendosi delle stesse modalità; la prima scadenza per il versamento dei contributi è quella di ottobre 2010 (per maggiori approfondimenti sull'argomento si rinvia alla sezione contrattuale). La L. n. 1003/1956 dispone che gli autisti dipendenti da titolari di impresa o da titolari di attività soggette alle norme sugli assegni familiari sono soggetti alle stesse forme di assistenza e previdenza di cui beneficiano i dipendenti addetti all'impresa o all'attività esercitata. Tale disposizione, che comporta l'inapplicabilità del D.P.R. n. 1403/1971, opera anche nei confronti degli autisti addetti al servizio personale del proprio datore di lavoro. Pertanto, può verificarsi il caso di un autista il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalle norme sul servizio domestico, mentre gli obblighi contributivi devono essere assolti sulla base di una differente disciplina.
Obblighi assicurativi. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), (16) ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ). (17)
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
Obblighi assicurativi. La ditta aggiudicataria sarà responsabile direttamente di ogni danno che possa derivare alla Asl e ai terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nell’adempimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi forma di risarcimento. A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà presentare all’atto della firma del contratto idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile. La copertura assicurativa dovrà operare anche per i sinistri causati da dolo o colpa grave delle persone di cui la ditta debba rispondere con un massimale non inferiore ad € 4.000.000,00 per sinistro. Inoltre, la polizza assicurativa dovrà tenere indenne la Asl da responsabilità oggettiva derivante da danni cagionati a persone e/o cose per mezzo delle attrezzature in uso al personale della ditta aggiudicataria. L’accertamento dei danni sarà effettuato in contradditorio tra le parti.
Obblighi assicurativi. 1. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno o infortunio che possa derivare ad A.S.I.S. e/o al Comune di Trento e/o alla Provincia autonoma di Trento e/o a soggetti terzi e/o a cose arrecato nel corso dell’adempimento del Contratto d’appalto e dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato ivi compresa l'eventuale responsabilità per fatti posti in essere da altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti dall'Appaltatore per il suddetto adempimento e per la suddetta esecuzione.
2. In ogni caso l’Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte in adempimento del Contratto d’appalto ed in esecuzione del presente Capitolato.
3. Qualora richiesto dall’Appaltatore, l’accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante di A.S.I.S. alla presenza del Direttore dell’esecuzione del Contratto dell’Appaltatore e riportato in verbale, in modo tale da consentire all’Appaltatore di intervenire nella stima. Qualora l’Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, A.S.I.S. provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
4. Qualora l’Appaltatore o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, A.S.I.S. è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
Obblighi assicurativi. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere per qualsiasi causa all’appaltatore ed al personale di questo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato nei corrispettivi del contratto. L’appaltatore risponderà pienamente per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare alla stazione appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. Allo scopo, l’appaltatore ha provveduto all’accensione delle polizze: Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00) Per la copertura dei rischi derivanti dalle attività appaltate e derivanti da lavorazioni o attività svolte all’interno di laboratori o stabulari a rischio biologico BSL2 e BSL3, che causino danni involontari o accidentali, lesioni personali, morte ecc verso terzi (ivi compresa la Stazione Appaltante) sia all’interno che all’esterno del fabbricato stesso Euro 1.000.000,00 (Unmilione/00) Per la copertura dei rischi derivanti dalle attività appaltate e derivanti da lavorazioni o attività svolte, che causino danni involontari o accidentali al patrimonio immobiliare. La polizza reca nel novero degli assicurati anche la stazione appaltante (comprensivi di figure responsabili, dipendenti ed eventuali incaricati esterni), ed è del tipo: • RCT (responsabilità civile verso terzi) in grado di tutelare il patrimonio dell’assicurato da danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali; • RCO (responsabilità civile verso i lavoratori) inerente i danni subiti dal lavoratore all’interno o all’esterno dell’azienda, purché accadano in circostanze riconducibili all’azienda stessa. Comunque, indipendentemente dall’obbligo sopra citato, l’appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose a seguito dell’espletamento delle sue funzioni. Agli effetti assicurativi, l’appaltatore, non appena a conoscenza dell’accaduto, è tenuto a segnalare alla stazione appaltante eventuali danni o sinistri occorsi. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dai servizi affidati o comunque ai medesimi ricollegabili s’intendono assunti dall’appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente la stazione appaltante. Spet...