Common use of CASO POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBROSPINALE Clause in Contracts

CASO POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBROSPINALE. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso delle attività previste all’Art. 24, poliomielite, meningite cerebro spinale, le somme assicurate previste per le seguenti garanzie: - CASO INVALIDITÀ PERMANENTE: si intenderanno garantite anche per l’Invalidità Permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo per questi casi sarà effettuato a condizione che la percentuale di invalidità accertata sia maggiore del 3%. La Società liquida un'indennità sulla somma assicurata come previsto al precedente Art. 30; - CASO MORTE: si intenderanno garantite al 50% anche per il CASO MORTE conseguente a questi eventi. Nel caso in cui la malattia non dia postumi invalidanti o porti al decesso, la Società corrisponderà per ogni assicurato l’indennizzo forfetario previsto a tale titolo. In caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 3.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

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Samples: www.fermimontesarchio.edu.it, scuolerovetta.edu.it, www.icornagoburago.edu.it

CASO POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBROSPINALE. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso delle attività previste all’Art. 24, poliomielite, meningite cerebro spinale, le somme assicurate riportate nell’allegato “Tabella limiti di indennizzo” e previste per le seguenti garanzie: - CASO INVALIDITÀ PERMANENTE: si intenderanno garantite anche per l’Invalidità Permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo per questi casi sarà effettuato a condizione che la percentuale di invalidità accertata sia maggiore del 3%. La Società liquida un'indennità sulla somma assicurata come previsto al precedente Art. 30; - CASO MORTE: si intenderanno garantite al 50% anche per il CASO MORTE conseguente a questi eventi. Nel caso in cui la malattia non dia postumi invalidanti o porti al decesso, la Società corrisponderà per ogni assicurato l’indennizzo forfetario previsto a tale titolotitolo riportato nell’Allegato “Tabella limiti di indennizzo”. In caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo riportato nell’Allegato “Tabella limiti di € 3.000.000,00indennizzo”. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

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Samples: Assicurazione Bagaglio – Annullamento Gite, Viaggi E/O Scambi Culturali – Assicurazione Danni Ad Occhiali Ed Effetti Personali, www.liceodonmilaniromano.edu.it