Invalidità parziale Clausole campione

Invalidità parziale. 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.
Invalidità parziale. La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del Contratto risulti o di- venga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
Invalidità parziale. Qualora una qualsiasi delle clausole del Regolamento risulti in contrasto con una qualsiasi norma di legge applicabile, tale clausola si considererà priva di efficacia ovvero modificata in modo da essere compatibile con la legge applicabile, mentre rimarranno valide ed efficaci tutte le altre clausole del Regolamento.
Invalidità parziale. La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
Invalidità parziale. 17.1 L’invalidità di una o più pattuizioni contenute in questo Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto e/o di altre singole pattuizioni dello stesso.
Invalidità parziale. 19.1. Se per qualunque motivo una parte delle presenti condizioni risultasse invalida o inefficace, la validità e l'efficacia dei restanti termini e condizioni sarà pienamente conservata.
Invalidità parziale. Eventuali invalidità di una o più clausole o di parti di esse delle presenti Condizioni Generali di Contratto non travolgeranno le intere Condizioni Generali ovvero le altre clausole ivi contenute non colpite da invalidità le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
Invalidità parziale. Nel caso in cui, in qualunque momento, una qualunque delle previsioni del presente Contratto sia o diventi illecita, nulla o non opponibile ai terzi sotto qualunque profilo ai sensi di qualsiasi legge di qualsiasi giurisdizione applicabile, non saranno in alcun modo pregiudicate la liceità, la validità o l’opponibilità ai terzi delle restanti previsioni del presente Contratto.
Invalidità parziale. Ciascuna previsione del presente Patto sarà interpretata, sino a quando possibile, in modo che sia considerata valida ed efficace secondo la Legge; qualora una previsione del presente Patto dovesse risultare illecita o invalida secondo la Legge, tale inefficacia o invalidità non potrà estendersi alle altre previsioni e non invaliderà le restanti disposizioni del presente Patto; le Parti faranno in modo che, ove possibile ed opportuno, la disposizione contrattuale illecita o invalida sia sostituita da altra valida disposizione con identico o analogo scopo.
Invalidità parziale. 14.1 Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita sia ritenuta in modo definitivo, in tutto o in parte, dal Tribunale della giurisdizione competente come invalida, nulla o inapplicabile ad una determinata circostanza, tale invalidità, nullità o inapplicabilità non intaccherà l’efficacia e l’applicabilità delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, salvo che le clausole invalide o inapplicabili abbiano carattere essenziale.