Durata e decorrenza Clausole campione

Durata e decorrenza. La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni.
Durata e decorrenza. 4.1. Il Contratto ha durata pari a complessivi 25 (venticinque ) mesi; 4.2. La durata del presente Contratto è così articolata: a) i servizi di consegna, installazione e configurazione del sistema, con durata pari a 1 (uno) mese, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dovranno avvenire secondo le modalità previste al § 4 del Capitolato Tecnico; b) il servizio di manutenzione on site in garanzia delle componenti hardware avrà durata 24 mesi a decorrere dal termine della fase precedente e comunque dopo il collaudo positivo della fornitura dei prodotti.
Durata e decorrenza. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento e ha durata pari a quella del rapporto di finanzia- mento con un minimo di 24 mesi ed un massimo di 120 mesi. AVVERTENZA: nei casi in cui è prevista la presentazione del Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia e nel caso di visita medica, i costi sono a carico dell’Assicurato.
Durata e decorrenza. Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al presente accordo saranno applicate da TIM S.p.A. dal 1° settembre 2022 al 29 febbraio 2024.
Durata e decorrenza. 1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha una durata di due anni (il periodo di svolgimento dell’assegno di ricerca o della borsa di studio, presumibilmente di durata annuale, è contenuto all’interno dei 2 anni previsti per la convenzione). 2. Alla scadenza della presente Convenzione, la stessa potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dalle Parti.
Durata e decorrenza. 1. Il CCNI concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa e il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2005 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione. 3. Alla scadenza, il CCNI si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con formale comunicazione scritta, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali conservano la loro efficacia fino alla stipulazione del successivo CCNI. 4. Le piattaforme sindacali per il rinnovo sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del CCNI al fine di evitare vacanze contrattuali. Entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme le parti si incontrano per l’avvio delle trattative, da tenere in una sessione negoziale unitaria. 5. Le parti verificano lo stato di attuazione del CCNI in appositi incontri a cadenza quadrimestrale. 6. Alla scadenza, le disposizioni del CCNI conservano la propria efficacia fino a quando non siano state sostituite dal successivo contratto collettivo. 7. Dalla data di sottoscrizione del CCNI è disapplicato, per il personale dell’Agenzia, il contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dipendente dall’ex Ministero delle Finanze, sottoscritto il 16 febbraio 2000.
Durata e decorrenza. Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al presente accordo saranno applicate a decorrere dal 24 maggio 2021 per la durata di 16 mesi.
Durata e decorrenza. 5.1. Il presente Xxxxxxxxx ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso tra le parti e ha decorrenza dalla data di inizio attività comunicata con lettera dall’Istituto alla Ditta. 5.2. L’esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 13 (tredici) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale. 5.3. Si precisa che nei successivi 30 giorni a decorrere dalla stipula del contratto la Ditta potrà affiancare l’Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti, da erogarsi secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico § 3.1.4; 5.4. Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” (art. 37, 39, 40 del DM 28.10.85 e art. 3-61 del DM 8.2.6), articoli che s’intendono qui integralmente richiamati.
Durata e decorrenza. 1. La presente convenzione ha validità, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024, con possibilità di rinnovo. 2. La presente convenzione cessa di produrre i suoi effetti in caso di scioglimento anticipato del Consorzio SdS.
Durata e decorrenza. 1. Il presente contratto si inserisce, per quanto riguarda la parte normativa, nell’ambito del CCRL del 22.11.00, e disciplina, per quanto riguarda la parte economica, il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2001. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.