CASSA EDILE. Il contributo a favore della Xxxxx Xxxxx è determinato nella misura complessiva del 2,25%, di cui l’1,875% a carico dell’impresa e lo 0,375% a carico dei lavoratori. La Cassa Edile utilizzerà i predetti contributi, ripartendoli secondo le quote previste dalla contrattazione collettiva nazionale, per le finalità di cui al CCNL ed al presente Contratto Integrativo. I contributi dovuti alla Cassa Edile vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del XXXX.
CASSA EDILE. Le parti riaffermano l’importanza del ruolo strategico della Cassa Edile nel settore delle costruzioni. L’Ente Cassa è anche l’unico ente deputato a raccogliere, anche dagli altri Enti Pubblici quali INPS ed INAIL, i dati utili per il rilascio del DURC. Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro, con la circolare n.8367 del 2 maggio 2012, nella quale sono ribaditi i requisiti richiesti dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa Edile) legittimato allo svolgimento dell’attività certificativa. Capitolo fondamentale per l’Ente sono le prestazioni assistenziali. Quest’ultime, recentemente aggiornate, saranno erogate ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese regolarmente iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale. Le Parti inoltre concordano nel varo della trasferta regionale ed in tal senso si impegnano.
CASSA EDILE. Xxxxx restando i distinti livelli retributivi rispettivamente previsti dai CCNL dell’Industria e dell’Artigianato, ai soli fini delle contribuzioni dovute alla Cassa Edile, si assumono i valori convenzionali riportati nella tabella pubblicata dalla Cassa Edile di Savona. Il contributo in favore della Cassa Edile della Provincia di Savona è stabilito nella misura del 2,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R., di cui 2,08% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori. La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla, insieme ai contributi a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti al successivo articolo. La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili. Le prestazioni e le assistenze in favore dei lavoratori, nonché gli adempimenti per le Imprese e le relative sanzioni, contenuti nel Regolamento della Cassa Edile di Savona fanno parte integrante del presente contratto. Si da’ mandato alla Cassa Edile di pubblicare tempestivamente on-line tutte le variazioni al Regolamento.
CASSA EDILE. Le parti riaffermano l’importanza del ruolo strategico della Cassa Edile nel settore delle costruzioni. L’Ente Cassa è anche l’unico ente deputato a raccogliere, anche dagli altri Enti Pubblici quali INPS ed INAIL, i dati utili per il rilascio del DURC. Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n.8367 del 2 maggio 2012 nella quale sono ribaditi i requisiti richiesti dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento dell’attività certificativa. La Cassa Xxxxx avrà inoltre un ruolo sempre più strategico nella verifica dell’incidenza del costo del lavoro della manodopera e delle denunzie inoltrate all’Ente, infatti sarà cura della stessa Cassa verificarne la correttezza delle ore non lavorate e le relative motivazione a supporto. Capitolo fondamentale per l’Ente sono le prestazioni assistenziali. Saranno erogate ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese regolarmente iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale. Le Parti inoltre concordano nel varo della trasferta regionale ed in tal senso si impegnano.
CASSA EDILE. Omissis Nel rispetto ed attuazione dell’art. 36 del vigente c.c.n.l. e con riferimento al 6° comma dello stesso art. 36, il contributo dovuto alla Cassa Edile viene fissato dal 1° aprile 2007 complessivamente nella misura del 2,30% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del c.c.n.l. 20/05/2004 su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate. Detto contributo è ripartito, secondo la normativa prevista all’8° capoverso dell’art. 36 del c.c.n.l. 20/05/2004, nella misura di 5/6 (1,92%) a carico del datore di lavoro e nella misura di 1/6 (0,38%) a carico del lavoratore. Il versamento della percentuale di cui all’art. 18 (18,5%) del c.c.n.l. 20/05/2004 nonchè di ogni altro contributo dovuto alla Cassa Xxxxx deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso. ……Omissis
CASSA EDILE. Le Parti concordano di razionalizzare il sistema di calcolo delle differite (gratifica natalizia, indennità di licenziamento, etc.) semplificando il sistema di erogazione. Le Parti convengono di predisporre una circolare che chiarisca tecnicamente l'applicazione delle norme relative alla contribuzione Cassa Edile. Le Parti concordano inoltre di migliorare anche sotto l'aspetto informatico l'attuale gestione amministrativa della Cassa Edile elaborando un progetto di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione della stessa e di rendere servizi sempre più aderenti alle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
CASSA EDILE. Le parti dichiarano il proprio comune impegno nel realizzare il rilancio dell’ente e del settore mediante l’attuazione di un programma che preveda: • una incisiva azione di promozione sul territorio; • l’ottimizzazione del funzionamento della Cassa; • l’analisi periodica del sistema complessivo delle prestazioni finalizzata alla ridistribuzione delle risorse con l’obiettivo di adeguarlo alle nuove esigenze degli iscritti e del settore. • attuazione di tutte le possibili sinergie con l’Ente Scuola. Le parti si attiveranno inoltre affinché la Cassa Edile possa dotarsi di strumenti di rilevazione di dati ed elementi utili all’osservazione ed alla analisi dell’andamento del mercato delle costruzioni nel territorio provinciale, il cui utilizzo consenta di: • contribuire ad assicurare il migliore esercizio delle attività istituzionali della Cassa; • acquisire informazioni necessarie a garantire l’operatività dell’Osservatorio di cui all’art 9 del presente accordo.
CASSA EDILE. Il contributo a favore della Cassa Edile è determinato, nella misura complessiva del 2,65% di cui il 2,21% a carico dell’impresa e lo 0,44% a carico dei lavoratori. I predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del C.c.n.l.. Per le aziende in regola alla data del 31/12 di ogni anno, con il versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, come stabiliti dal presente contratto integrativo provinciale, l’Ente provvederà a fornire gli indumenti di lavoro stabiliti all’art. 15 del presente contratto. Le aziende in regola, entro il 28/02 di ogni anno, presenteranno alla Cassa Edile apposito elenco nominativo del personale operaio in forza, distinto per cantiere di appartenenza, al fine di consentire il necessario approvvigionamento e la relativa fornitura entro i 30 gg. successivi.
CASSA EDILE. Alcune positive iniziative avviate sono da valorizzare, mantenere e sviluppare (gare tra gli Istituti di Credito, revisione delle certificazioni liberatorie e verifica delle comunicazioni dagli Enti Appaltanti, coinvolgimento per la lotta al Lavoro Nero, incrocio dei dati tra vari Enti, verifica e gestione degli assegni non riscossi, ecc.). Le Parti concordano di valutare i possibili servizi che la Cassa Edile potrà fornire alle imprese ed ai lavoratori.
CASSA EDILE. Alla luce delle modifiche statutarie in corso presso l’Istituto, si rinnova l’impegno da parte delle Organizzazioni Sindacali Provinciali, di sostenere negli ambiti a ciò deputati, la rappresentanza dell’Aniem/API in seno alla Cassa Edile di Udine.