CASSA EDILE Clausole campione
CASSA EDILE. Il contributo a favore della Xxxxx Xxxxx è determinato nella misura complessiva del 2,25%, di cui l’1,875% a carico dell’impresa e lo 0,375% a carico dei lavoratori. La Cassa Edile utilizzerà i predetti contributi, ripartendoli secondo le quote previste dalla contrattazione collettiva nazionale, per le finalità di cui al CCNL ed al presente Contratto Integrativo. I contributi dovuti alla Cassa Edile vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del XXXX.
CASSA EDILE. Xxxxx restando i distinti livelli retributivi rispettivamente previsti dai CCNL dell’Industria e dell’Artigianato, ai soli fini delle contribuzioni dovute alla Cassa Edile, si assumono i valori convenzionali riportati nella tabella pubblicata dalla Cassa Edile di Savona. Il contributo in favore della Cassa Edile della Provincia di Savona è stabilito nella misura del 2,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R., di cui 2,08% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori. La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla, insieme ai contributi a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti al successivo articolo. La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili. Le prestazioni e le assistenze in favore dei lavoratori, nonché gli adempimenti per le Imprese e le relative sanzioni, contenuti nel Regolamento della Cassa Edile di Savona fanno parte integrante del presente contratto. Si da’ mandato alla Cassa Edile di pubblicare tempestivamente on-line tutte le variazioni al Regolamento.
CASSA EDILE. Le parti riaffermano l’importanza del ruolo strategico della Cassa Edile nel settore delle costruzioni. L’Ente Cassa è anche l’unico ente deputato a raccogliere, anche dagli altri Enti Pubblici quali INPS ed INAIL, i dati utili per il rilascio del DURC. Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro, con la circolare n.8367 del 2 maggio 2012, nella quale sono ribaditi i requisiti richiesti dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa Edile) legittimato allo svolgimento dell’attività certificativa. Capitolo fondamentale per l’Ente sono le prestazioni assistenziali. Quest’ultime, recentemente aggiornate, saranno erogate ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese regolarmente iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale. Le Parti inoltre concordano nel varo della trasferta regionale ed in tal senso si impegnano.
CASSA EDILE. II contributo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il conseguimento degli scopi della Cassa Edile e fissato nella misura del 2,50 % (5/6 a carico del datore di lavoro e 1/6 a carico dei lavoratori), da calcolarsi su: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e sull’ elemento distinto della retribuzione. Tale contributo dovrà essere devoluto dalle imprese alla Cassa Edile di Ferrara sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori da esse dipendenti, secondo l’apposito statuto e regolamento approvato dalle Associazioni Sindacali contraenti e già in atto. Le prestazioni deliberate con Consiglio della Cassa Edile, sono quelle stabilite e sottoscritte dalla contrattazione collettiva provinciale. Eventuali future revisioni del contributo saranno convenute in base a necessità di bilancio in sede sindacale.
CASSA EDILE. Il contributo a favore della Cassa Edile è determinato, nella misura complessiva del 2,65% di cui il 2,21% a carico dell’impresa e lo 0,44% a carico dei lavoratori. I predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del C.c.n.l.. Per le aziende in regola alla data del 31/12 di ogni anno, con il versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, come stabiliti dal presente contratto integrativo provinciale, l’Ente provvederà a fornire gli indumenti di lavoro stabiliti all’art. 15 del presente contratto. Le aziende in regola, entro il 28/02 di ogni anno, presenteranno alla Cassa Edile apposito elenco nominativo del personale operaio in forza, distinto per cantiere di appartenenza, al fine di consentire il necessario approvvigionamento e la relativa fornitura entro i 30 gg. successivi.
CASSA EDILE. Le parti dichiarano il proprio comune impegno nel realizzare il rilancio dell’ente e del settore mediante l’attuazione di un programma che preveda: • una incisiva azione di promozione sul territorio; • l’ottimizzazione del funzionamento della Cassa; • l’analisi periodica del sistema complessivo delle prestazioni finalizzata alla ridistribuzione delle risorse con l’obiettivo di adeguarlo alle nuove esigenze degli iscritti e del settore. • attuazione di tutte le possibili sinergie con l’Ente Scuola. Le parti si attiveranno inoltre affinché la Cassa Edile possa dotarsi di strumenti di rilevazione di dati ed elementi utili all’osservazione ed alla analisi dell’andamento del mercato delle costruzioni nel territorio provinciale, il cui utilizzo consenta di: • contribuire ad assicurare il migliore esercizio delle attività istituzionali della Cassa; • acquisire informazioni necessarie a garantire l’operatività dell’Osservatorio di cui all’art 9 del presente accordo.
CASSA EDILE. Si conferma che l’unico ente bilaterale nel quale può ritenersi applicato il presente contratto collettivo territoriale integrativo alla relativa con- trattazione collettiva nazionale e nel quale trova applicazione il regime nazionale di reciprocità delle casse edili è la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, in ottemperanza all’accordo nazionale 18.12.1998 e successive modificazioni, integrazioni ed applicazioni. Le aziende operanti in cantieri situati sul territorio della provincia au- tonoma di Bolzano sono obbligatoriamente tenute ad iscrivere i propri collaboratori, già dal primo giorno di lavoro, presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, indicandone contemporaneamente l’x- xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x/x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. L’attività della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano è regola- ta dallo Statuto e dai regolamenti, approvati dalle Organizzazioni Sinda- cali contraenti. In relazione a quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 19/04/2010 il contri- buto dovuto alla Cassa Edile viene confermato nella misura già in atto a partire dal 1/3/1985, pari al 2,40%, di cui il 2,00% a carico del datore di lavoro e lo 0,40% a carico del lavoratore. Il predetto contributo va calcolato per le ore ordinarie effettivamente pre- state (previste dall’art. 1 del presente contratto) su paga base di fatto, in- dennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. La quota di contributo a carico dell’operaio va trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versata uni- tamente all’importo della quota a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano. Per quanto previsto dall’art. 36 (lett. a), del CCNL 19/04/2010 relativa- mente all’approvazione delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile vale quanto già stabilito con Protocollo aggiuntivo al Contratto Integrati- vo Provinciale, del quale forma parte integrante. In merito al trattamento per i casi di malattia, per infortunio sul lavoro e malattia professionale di cui agli art. 26 e 27 del CCNL 19/04/2010, si conviene che la disciplina prevista trovi applicazione con le modalità e nelle misure stabilite con accordo aggiuntivo al presente contratto. Nel termine di cui all’art. 15 del presente Contratto Integrativo Provincia- le devono essere versati alla Cassa Edile gli importi...
CASSA EDILE. A far data dal 1° dicembre 2022 la tabella di contribuzione è quella rappresentata in Allegato 1 al presente contratto. Le percentuali indicate in tabella vanno calcolate sugli elementi della retribuzione, secondo quanto disposto dai richiamati cc.cc.nn.l. e vengono esatte dalla Cassa edile. Le quote a carico dell'operaio sono trattenute dall'impresa all'atto del pagamento della retribuzione, con la relativa registrazione sul LUL e sulla busta paga. Con appositi accordi pro tempore vigenti sono definite le prestazioni a beneficio di imprese e lavoratori non espressamente richiamate nel presente contratto. In particolare, con Accordo 20 maggio 2021 (Stralcio in Allegato 3 al presente contratto) tra le stipulanti il presente accordo, sono definite le “assistenze sociali” spettanti ai lavoratori, nonché i requisiti e le modalità per l’ottenimento delle medesime.
CASSA EDILE. Il contributo assistenziale da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona viene determinato a far tempo dal 1° Ottobre 2006 nella misura del 2,20% complessivo, di cui 0,36% a carico degli operai e 1,84% a carico dei datori di lavoro, da computarsi sull’imponibile soggetto ai contributi associativi e previdenziali. La quota a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro ad ogni singolo periodo di paga. Il versamento alla Cassa Edile del contributo assistenziale viene effettuato mensilmente con le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa. U.C.E.A. – API in considerazione della perdurante situazione di esclusione delle organizzazioni datoriali diverse da ANCE – Collegio Imprese Edili da processi di coinvolgimento nella gestione e nella definizione degli obbiettivi degli organismi paritetici derivanti dal sistema Cassa Edile si riserva il diritto di indicare percorsi alternativi alle proprie imprese aderenti atti, comunque, a garantire ai lavoratori trattamenti economici e normativi complessivamente equivalenti a quelli oggi erogati dal sistema Cassa Edile.
CASSA EDILE. Si conviene di operare per favorire le condizioni per qualificare ulteriormente le gia` elevate potenzialita` esistenti alla Cassa Edile di Messina nello spirito di aumentare ed allargare il sistema dei servizi forniti alle Imprese ed ai lavoratori. Il contributo di cui all`art.39 del vigente CCNL 29/01/2000, stabilito per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa, e` fissato nella misura complessiva del 3%. La contribuzione complessiva per i versamenti alla Cassa Edile di Messina da parte delle imprese e dei lavoratori, e` calcolata sull`imponibile contributivo composto dai seguenti elementi: • paga base, • ex indennita` di contingenza, • indennita` territoriale di settore, • E.D.R. • elemento economico territoriale. Ai fini del calcolo della contribuzione complessiva per i versamenti alla Cassa Edile di Messina, si applicano le seguenti percentuali: TITOLO Perc. a carico Azienda Perc. a carico lavoratore TOTALE Accantonamento G.N.F. 14,20% - 14,20% Contributo A.P.E. 4,00% - 4,00% Contributo Ente Scuola Edile 0,80% - 0,80% Contributo C.P.T. (E.S.E.) 0,50% - 0,50%