Cemento armato Clausole campione

Cemento armato. Legge 5/11/1971 n. 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica: • Circolare n. 11951 del 14/02/1974: Applicazione delle norme sul cemento armato (Circolare illustrativa legge 5/11/1971 n. 1086); • Istruzioni C.N.R. 10012/81: Azioni sulle costruzioni - Documento di studio. • Istruzioni C.N.R. 10024/86 del 23/7/1986: Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo • D.M. LL.PP. 14/2/1992: Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche (Per la sola parte concernente le verifiche a tensioni ammissibili).; • Norma UNI ENV 1992-1-1 - “Eurocodice 2, Progettazione delle strutture in calcestruzzo, Parte 1-1 Regole generali e regole per gli edifici; • Norma UNI ENV 1992-1-2 - “Eurocodice 2, Progettazione delle strutture in calcestruzzo, Parte 1-2 Regole generali - Progettazione della resistenza all’incendio; Capitolato_specifiche tecniche.doc 48/121 • D.M. LL.PP. 9/1/1996: Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche; • D.M. LL.PP. 16/1/1996: Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi; • Circ. Min. LL.PP. 4/7/1996 N. 156 ▇▇.▇▇./STC.: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16/1/1996; • Circ. Min. LL.PP. 15/10/96 n̊ 252 ▇▇.▇▇./S.T.C.: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M. 9/1/1996; • Norma UNI EN 206-1 ottobre 2001 “Calcestruzzo, specificazione, prestazione, produzione e conformità”; • Circolare n.617 del 02/02/2009 Istruzioni per l’applicazione delle nuove “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14/01/2008 (modificate successivamente con Ordinanza PCM n° 3431 del 03.05.05).

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  • CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).