Definizione di Pagamento dell’indennizzo

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti al secondo punto della clausola "Rischi esclusi".
Pagamento dell’indennizzo per l’ Assicurazione complementare Invalidità Permanente da Malattia, regolano le modalità necessarie per la liquidazione del danno e prevedono che ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fatture di pagamento in originale), espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall’Assicurato. Qualora non vi sia immediato accordo fra le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio dei Medici, come previsto dall’Art. 8 “Controversie”, provvederà al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto dei Medici. L’Art. 3 “Liquidazione dell’Indennizzo” per l’Assicurazione complementare Invalidità Permanente da Malattia prevede che il grado di Invalidità Permanente venga accertato in un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data della denuncia della Malattia.
Pagamento dell’indennizzo della Sezione II e all’articolo 5.3 – “Obblighi in caso di sinistro” della Sezione IV.

Examples of Pagamento dell’indennizzo in a sentence

  • Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto.

  • Il Pagamento dell’indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.

  • Il Pagamento dell’indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia defi- nitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.

  • Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da Amissima Assicurazioni entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario.


More Definitions of Pagamento dell’indennizzo

Pagamento dell’indennizzo regola le modalità necessarie per la liquidazione del danno e prevedono che ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medica, L’Art. 6 “Denuncia dell’Invalidità e obblighi relativi” per la Assicurazione complementare Invalidità Permanente da Malattia prevede che l’Assicurato deve sottoporsi in Italia, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle cartelle cliniche complete di ogni altra documentazione sanitaria a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Pagamento dell’indennizzo verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 gior- ni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto c) della clausola "Rischi esclusi".
Pagamento dell’indennizzo. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società quantifica l’indennità dovuta, dandone comuni- cazione all’assicurato o agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pa- gamento. L’indennità viene corrisposta in Italia. • Controversie. Arbitrato irrituale In caso di controversie sulla natura o sulle con- seguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’ap- plicazione dei criteri di indennizzabilità previ- sti dall’art. E.5 – Criteri per la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo, l’assicurato e la Società, ed in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, possono demandare, con apposito atto scritto, la decisione ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo, il terzo medico è nomina- to dal presidente del consiglio dell’ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo arbitro sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico, con dispensa da ogni formalità di legge, sono prese a mag- gioranza di voti e sono vincolanti per le parti, le E - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnati- va salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazio- ne di patti contrattuali. E’ data facoltà al collegio medico di rinviare, quando ne riscontri l’opportunità, l’accertamen- to definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel quale caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’inden- nizzo. I risultati delle operazioni arbitrali devono es- sere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolan- ti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale defi- nitivo. • Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del codice civile verso terzi re- sponsabili dell’infortunio.
Pagamento dell’indennizzo a ciascuna categoria di beni singolar- mente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 8.15 “Paga- mento dell’indennizzo”, per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti e gli incaricati della li- quidazione del danno provvederanno a re- digere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un pro- cesso verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come ac- conto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il sinistro e sempreché non siano sorte con- testazioni sull’indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 8.1 “Tito- larità dei diritti nascenti dalla polizza”. È data facoltà all’Assicurato di sce-
Pagamento dell’indennizzo regola le modalità necessarie per la liquidazione del danno e prevedono che ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fatture di pagamento in originale), espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall’Assicurato. Qualora non vi sia immediato accordo fra le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio dei Medici, come previsto dall’Art. 36 “Controversie” , provvederà al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio dei Medici. L’Art. 6 “Denuncia dell’Invalidità e obblighi relativi” per la Assicurazione complementare Invalidità Permanente da Malattia prevede che l’Assicurato deve sottoporsi in Italia, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle cartelle cliniche complete di ogni altra documentazione sanitaria a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Pagamento dell’indennizzo verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazio- ne, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto c) della clausola "Rischi esclusi". Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della pre- sente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto ri- sulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. Il ritardo di un minimo periodo di carenza di 30 gg. nei pagamenti degli indennizzi dovuti comporta una penale a favore del contraente del 2% sul valore degli inden- xxxxx stessi con un minimo € 500,00 per ogni singolo indennizzo. Tale penale sarà aumentata in proporzione diretta con l’aumento del periodo di carenza L’eventuale penale sarà pagata contestualmente all’indennizzo dovuto.
Pagamento dell’indennizzo delle Condizioni Particolari di Assicurazione.