Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).
Pagamento dell’indennizzo. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".
Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa. Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente. Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.
Pagamento dell’indennizzo. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo.
Pagamento dell’indennizzo. Valutata la PERDITA, verificata l’operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 45 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale tra le Parti.
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 comma 7. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato nei termini di cui sopra sempre che dal procedimento stesso non risulti ricorrere alcuno dei casi previsti dall’art. 2.1 lett. e) della Sezione Incendio.
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione.
Pagamento dell’indennizzo. La Società rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto dall’Art. 5 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’Art. 23 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.