Adeguamento dei prezzi Clausole campione

Adeguamento dei prezzi. 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.
Adeguamento dei prezzi. 1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell’Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora stipulati. 2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l’Agenzia ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti. 3. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).
Adeguamento dei prezzi. 1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice. 2. Trascorso un anno dalla stipula della convenzione i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta del Fornitore sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. 3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 4. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al fornitore e verrà pubblicata sul sito ell’Agenzia entro massimo 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione dei prezzi si applica a tutti i contratti a decorrere dalla avvenuta comunicazione. 5. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacco (indice F.O.I).
Adeguamento dei prezzi. I servizi forniti da SYSTEMS vengono addebitati al Cliente in base ai prezzi contrattualmente stabiliti. In caso di rinnovazione tacita del contratto i prezzi vengono automaticamente adeguati all’intera variazione (100%) riportata dall’indice ASTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) per la provincia di Bolzano (BZ) rispetto al mese precedente a quello in cui il contratto è stato concluso o precedentemente rinnovato. Impregiudicato quanto previsto nel paragrafo precedente, se nel caso di rinnovazione tacita del rapporto contrattuale dovessero risultare modifiche del sistema o adeguamenti dei servizi al progresso tecnologico rispetto all’anno precedente, SYSTEMS ha la facoltà di adeguare il prezzo dei rispettivi servizi per gli anni seguenti. Nel caso in cui SYSTEMS si dovesse servire di servizi forniti da terzi (p. es. Software as a Service) per l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, SYSTEMS ha inoltre la facoltà di adeguare i propri prezzi in caso di aumento del prezzo da corrispondere al terzo per la fornitura del suo servizio. In questi due casi, il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di aumento da parte di SYSTEMS o della fattura di SYSTEMS, nella quale viene riportato già il prezzo aumentato, comunicandolo in forma scritta a SYSTEMS tramite PEC o tramite raccomandata A.R.. Il recesso diventerà efficace decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso. Le prestazioni fornite fino alla cessazione del contratto verranno addebitate al Cliente proporzionalmente in base al prezzo dell’anno precedente, fermo restando l’adeguamento all’inflazione. Altre modalità di adeguamento del prezzo possono essere concordate tra le Parti.
Adeguamento dei prezzi. 1. I prezzi unitari e/o a corpo, concordati tra l’Appaltatore e il Committente, contenuti nell’offerta, sono da considerarsi fissi e invariabili fatta salva la disposizione dell’art. 1664 del codice civile.
Adeguamento dei prezzi. 1. I prezzi unitari e/o a corpo, concordati tra l’appaltatore e il committente, contenuti nell’offerta, sono da considerarsi fissi e invariabili fatta salva la disposizione dell’art. 1664 del codice civile (17). 2. Nel caso in cui si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste dalle parti, l’Appaltatore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Committente (18).
Adeguamento dei prezzi. 1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, la Centrale unica di committenza regionale potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito _ _ entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora stipulati. 2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate a seguito di istruttoria di cui all’articolo 115 del Dlgs. 163/2006. 3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 7 del D.Lgs 163/2006, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).
Adeguamento dei prezzi. Il contratto sarà sottoposto a revisione periodica del prezzo secondo quanto definito dall’art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Adeguamento dei prezzi. Il corrispettivo annuale risultante dalla gara resta invariato fino alla scadenza, comprese le opzioni, salvo la revisione del prezzo nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore.
Adeguamento dei prezzi. Ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, allo scadere dei 36 mesi dalla stipula del presente accordo quadro, verrà effettuata una revisione dei prezzi con contestuale adeguamento degli stessi.