Common use of Cessazione di appalto Clause in Contracts

Cessazione di appalto. (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto: - nominativo; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - orario settimanale; - livello di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitaria, entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto; - lista personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999. Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al tal fine, richiamano ed allegano al presente c.c.n.l. la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.d.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Cessazione di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (Vedi accordo società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. In ogni caso di rinnovo cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in nota)questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante l'elenco del personale così compostola seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: - nominativonominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - orario settimanale; - livello situazione individuale in materia di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitariamalattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenticui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; nonché - l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima le misure adottate ai sensi del cambio D.Lgs. n. 81/2008 in materia di appaltosalute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/regioni; - lista le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, Iett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005; - l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l. Per il personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 57. Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, lavoro ai sensi dell'art. 3 della L. legge n. 604/1966, 604/1966 e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al a tal fine, richiamano ed e allegano al presente c.c.n.l. ., la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 5/25 316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 5/26514/7APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.d.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Cessazione di appalto. (Vedi accordo Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzi one dei servizi tramite contratti di rinnovo appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative con assunzioni “ex novo”, da parte della impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli compless ivi dell'occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica d'impresa artigiana produttrice di servizi, cedente o subentrante, ivi compresi i consorzi e le associazioni temporanee d'impresa cui si applicano comunque le norme previste nei commi seguenti per le ipotesi di appalto. In tutti i casi di cessazione di appalto che riguardino un numero di addetti superiore alle 5 unità full -time, l'impresa cessante ne darà comunicazione, anche per il tramite dell' Associazione a cui è iscritta o conferisce mandato, ove possibile, nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali, ove esistenti, e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, s ul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in nota) a) questione da almeno 4 mesi; l'impresa subentrante, anche per il tramite dell'Associazione a cui è iscritta o conferisce mandato, con la massima tempestività, preventivamente all'i nizio della nuova gestione e, ove oggettivamente non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL, darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Tutto ciò al fine di attivare su richies ta di una delle 2 parti apposito incontro tra le OO.AA. e le XX.XX. al fine di esaminare le eventuali problematiche connesse alla cessazione di appalto. Anche nei casi di cessazione di appalto che non riguardino un numero di addetti superiore alle 5 unità full- time, l'impresa cessante, anche per il tramite dell'associazione a cui è iscritta o conferisce mandato, provvederà a dare comunicazione alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL dell'avvenuta cessazione nell'appalto, allegando l'elenco de l personale cessante. L'impresa subentrante provvederà a fornire l'elenco del personale assunto con le modalità definite negli incontri a livello regionale previsti al comma 9 del presente articolo. In caso di cessazione di appalto che riguardi un numero di addetti superiore alle 5 unità full -time dell'impresa cessante, sia a parità o sia a fronte di variazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali contrattuali, l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione garantire, per la quota eccedente il numero di cui sopra, l'ass unzione senza periodo di prova degli addetti rimanenti, ferma restando la volontà del lavoratore, alle condizioni di regime di orario almeno uguale a quelle precedentemente prestate, per gli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione docume ntazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali quali: dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, ; l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva qualora debba ricorrere ad ulteriori assunzioni dovrà dare diritto di precedenza all'a ssunzione al personale rimasto escluso nell'acquisizione dei precedenti appalti e iscritto nelle liste di disoccupazione e/o mobilità territoriali. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, relativamente al numero di addetti superiore a lle 5 unità full-time dell'impresa cedente, non si applicano ai consorzi e alle associazioni temporanee di impresa cedenti e subentranti. Le parti si incontreranno entro il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, 30.6.2001 al fine di armonizzare valutare l'estensione integrale del presente articolo anche ai consorzi artigiani. Resta inteso che tutte le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento rimanenti disposizioni contenute nel presente articolo trovano comunque applicazione per i consorzi e le associazioni temporanee d'impresa. Nell'obiettivo comune di una tutela complessiva dei livelli occupazionalioccupa zionali, tenuto conto delle condizioni professionali e le parti s'incontreranno a livello regionale per prevedere l'istituzione di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi liste di mobilità da posto territoriale nelle quali inserire tutti i lavoratori che non sono stati assunti dalle imprese subentranti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Il confronto tra le parti dovrà inoltre stabilire i criteri e le modalità di composizione delle liste, che potranno eventualmente essere allocate all'interno di strutture bilaterali, e gli elementi per vincolare il sistema delle imprese a livello territoriale ad assumere dalle liste medesime al fine di consentire il reingresso nel mercato del lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) dei lavoratori di cui sopra. Le liste potranno trovare i necessari raccordi con gli organismi pubblici che svolgono funzione di collocamento. A tale livello si attiveranno altresì tutte le iniziative, assumerà anche eventualmente in qualità collegamento con gli Enti bilaterali e con gli Enti pubblici preposti, finalizzate a favorire la qualificazione e la riqualificazione professionale per il reinserimento dei lavoratori di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessantecui sopra. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata giudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico econom ico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntivaCCNL. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda dell'impr esa cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda dall'impresa subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970300/70, saranno assunti dall'azienda dall'impresa subentrante con passaggio diretto ed immediatoe immedia to. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta Dichiarazione a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto: - nominativo; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - orario settimanale; - livello di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitaria, entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto; - lista personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999verbale. Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, lavoro - ai sensi dell'art. 3 della L. 3, legg e n. 604/1966, 604/66 - e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al a tal fine, richiamano ed e allegano al presente c.c.n.l. CCNL la nota del Ministero del lavoro lavoro, prot. n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.d14.3.92.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Cessazione di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (Vedi accordo società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. In ogni caso di rinnovo cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in nota)questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante l'elenco del personale così compostola seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: - nominativonominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - orario settimanale; - livello situazione individuale in materia di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitariamalattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenticui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; nonché - l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima le misure adottate ai sensi del cambio D.Lgs. n. 81/2008 in materia di appaltosalute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/regioni; - lista le iniziative di formazione e/o addestramento, xxx comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, Xxxx. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005; - l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l. Per il personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 57. Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, lavoro ai sensi dell'art. 3 della L. legge n. 604/1966, 604/1966 e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al a tal fine, richiamano ed e allegano al presente c.c.n.l. ., la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 5/25 316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 5/26514/7APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.d.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Cessazione di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell’impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (Vedi accordo società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell’articolo 7, comma 4bis, del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/2/2008, n. 31. In ogni caso di rinnovo cessazione di appalto, l’Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell’appalto in nota)questione da almeno 4 mesi; l’azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all’inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell’appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa l’impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - sull’appalto risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa l’impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale Provinciale del lavoro Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa l’impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi Nell’ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda dell’azienda cessante e l'addetto l’addetto verrà assunto dall'azienda dall’azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'artdell’art. 31, legge n. 300/1970, 300/1970 saranno assunti dall'azienda dall’azienda subentrante con passaggio diretto ed e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa dall’impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. dell’articolo 4 del presente c.c.n.l.C.C.N.L., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda l’azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità dell’anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare all'impresa L’impresa cessante consegna all’impresa subentrante l'elenco del personale così compostola seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l’eventuale assunzione: - nominativo▪ nominativo e codice fiscale; - ▪ eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; ▪ livello di inquadramento; ▪ orario settimanale; ▪ data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda nell’azienda uscente; - orario settimanale; - livello ▪ situazione individuale in materia di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitariamalattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenticui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima nonché ▪ l’elenco del cambio di appalto; - lista personale assunto ex obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 482/1968 68/1999; ▪ le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; ▪ le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 68/1999. Le parti si danno atto che la normativa 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; ▪ l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo, in caso articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al tal fine, richiamano ed allegano al presente c.c.n.l. la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.dcui all’articolo 57.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:

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Cessazione di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei ser- vizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell’impresa suben- trante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modo più con- creto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (Vedi accordo società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell’articolo 7, comma 4bis, del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/2/2008, n. 31. In ogni caso di rinnovo cessazione di appalto, l’Azienda cessante ne darà preventiva comunica- zione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali com- petenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell’appalto in nota)questione da almeno 4 mesi; l’azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all’inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su ri- chiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell’appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono veri- ficarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa l’im- presa subentrante si impegna a garantire l'assunzione l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - sull’appalto risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno al- meno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamentipen- sionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattualicon- trattuali, l'impresa l’impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale Provinciale del lavoro Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni Or- ganizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto dell’appalto con il mantenimento mante- nimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione ri- duzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa l’impresa subentrante, fermo restando quanto previsto pre- visto dalle lett. lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda dall’azienda cessante. Ove l'impresa l’impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva suc- cessiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità qua- lità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi Nell’ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda di- pendenze dell’azienda cessante e l'addetto l’addetto verrà assunto dall'azienda dall’azienda subentrante nel momento mo- mento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'artdell’art. 31, legge n. 300/1970, 300/1970 saranno assunti dall'azienda dal- l’azienda subentrante con passaggio diretto ed e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa dall’impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. dell’articolo 4 del presente c.c.n.l.C.C.N.L., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda l’azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità dell’anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare all'impresa L’impresa cessante consegna all’impresa subentrante l'elenco del personale così compostola seguente documentazione, re- lativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l’eventuale assunzione: - nominativo– nominativo e codice fiscale; - – eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; – livello di inquadramento; – orario settimanale; – data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda nell’azienda uscente; - orario settimanale; - livello – situazione individuale in materia di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitariamalattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenticui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima nonché – l’elenco del cambio di appalto; - lista personale assunto ex obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 482/1968 68/1999; – le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle ini- ziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; – le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 68/1999. Le parti si danno atto che la normativa 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; – l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo, in caso articolo l’azienda ces- sante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al tal fine, richiamano ed allegano al presente c.c.n.l. la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.dcui all’arti- colo 57.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:

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Cessazione di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell’impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (Vedi accordo società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell’articolo 7, comma 4bis, del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/2/2008, n. 31. In ogni caso di rinnovo cessazione di appalto, l’Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell’appalto in nota)questione da almeno 4 mesi; l’azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all’inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell’appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa l’impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - sull’appalto risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa l’impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale Provinciale del lavoro Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa l’impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi Nell’ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda dell’azienda cessante e l'addetto l’addetto verrà assunto dall'azienda dall’azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'artdell’art. 31, legge n. 300/1970, 300/1970 saranno assunti dall'azienda dall’azienda subentrante con passaggio diretto ed e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa dall’impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. dell’articolo 4 del presente c.c.n.l.C.C.N.L., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda l’azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità dell’anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare all'impresa L’impresa cessante consegna all’impresa subentrante l'elenco del personale così compostola seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l’eventuale assunzione: - nominativo nominativo e codice fiscale; -  eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;  livello di inquadramento;  orario settimanale;  data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda nell’azienda uscente; - orario settimanale; - livello  situazione individuale in materia di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitariamalattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenticui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima nonché  l’elenco del cambio di appalto; - lista personale assunto ex obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 482/1968 68/1999;  le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;  le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 68/1999. Le parti si danno atto che la normativa 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005;  l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo, in caso articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al tal fine, richiamano ed allegano al presente c.c.n.l. la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.dcui all’articolo 57.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:

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Cessazione di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (Vedi accordo società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. In ogni caso di rinnovo cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in nota)questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto: - nominativo; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - orario settimanale; - livello di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitaria, entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto; - lista personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999. Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al tal fine, richiamano ed allegano al presente c.c.n.l. la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.d.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:e

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Cessazione di appalto. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante l'elenco del personale così compostola seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: - nominativonominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - orario settimanale; - livello situazione individuale in materia di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitariamalattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenticui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; nonché - l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima le misure adottate ai sensi del cambio D.Lgs. n. 81/2008 in materia di appaltosalute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/regioni; - lista le iniziative di formazione e/o addestramento, xxx comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, Iett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005; - l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l. Per il personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 57. Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, lavoro ai sensi dell'art. 3 della L. legge n. 604/1966, 604/1966 e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al a tal fine, richiamano ed e allegano al presente c.c.n.l. ., la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 5/25 316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 5/26514/7APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'accordo 8 giugno 2021 prevede quanto segue: Art. 4 (Cessazione Cambio di appalto) Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un Iato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina per i casi di cambio di appalto, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.dIn ogni caso di cessazione cambio di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove salvo casi in cui non sia oggettivamente possibile, almeno 15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni su: - sulla consistenza numerica degli addetti interessati, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione in forza e occupati stabilmente da almeno 4 mesi; - sul rispettivo orario contrattuale settimanale; - livello di inquadramento e data di attribuzione; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - eventuale impiego saltuario o contrattuale presso altri appalti; - eventuale attribuzione di funzioni di coordinamento e pianificazione, con indicazione dell'eventuale svolgimento di tali funzioni presso altri appalti. Tale comunicazione è contestualmente Inviata all'azienda subentrante. L'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e almeno 15 giorni prima che il contratto abbia esecuzione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili, e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione del subentro nell'appalto alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. a queste ultime del subentro nell'appalto. Su richiesta di queste ultime, le parti si Incontreranno prima del subentro per assicurare la corretta applicazione delle condizioni del passaggio del lavoratore. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part- time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'articolo 4 del presente c.c.n.l. il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per Intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'impresa cessante, appena ne ha l'ufficialità e comunque entro il tempo utile all'applicazione delle procedure come sopra individuate, consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: - nominativo, data e luogo di nascita, e codice fiscale ed indirizzo di residenza (o domicilio, se diverso dalla residenza); - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - recapito telefonico; - estratto degli ultimi quattro mesi del Libro unico del lavoro; - livello di inquadramento; - tipologia contrattuale e, per i tempi determinati, data di scadenza e causale; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.R.: L'accordo ; nonché; - l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alta sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e Informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del lavoro e la Conferenza Stato-regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005; - l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 57. Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare ii regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, a tal fine, richiamano e allegano al presente c.c.n.l., la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25 316/70 API del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7APT/2001 e il testo dell'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2011 prevede quanto segue:dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.

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Cessazione di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (Vedi accordo società, cooperativa, ecc.). In ogni caso di rinnovo cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in nota)questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale Provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competenteLavoro, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, 300/70 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio contratto di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale formazione e lavoro l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato subentrante ne darà tempestiva comunicazione alla Commissione Regionale per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di serviziol'Impiego anche tramite l'Associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato. L'azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto: - nominativo; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - orario settimanale; - livello di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.LgsD.lgs. n. 626/1994626/94; - formazione; - documentazione sanitaria, entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto; - lista personale assunto ex legge n. 482/1968 482/68 e n. 68/199968/99. Le parti Parti si danno atto impegnano a ricostituire il tavolo al momento dell'emanazione della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di armonizzare la vigente normativa contrattuale alle nuove disposizioni che la saranno emanate dal Legislatore. La normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro articolo dovrà essere armonizzata con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della L. quanto previsto nel decreto legislativo n. 604/1966, e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al tal fine, richiamano ed allegano al presente c.c.n.l. la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.d18/2001.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:

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Cessazione di appalto. (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto: - nominativo; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - orario settimanale; - livello di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitaria, entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto; - lista personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al tal fine, richiamano ed allegano al presente c.c.n.l. la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.dLe parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.R.) anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:- nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; nonché - l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare di cui all'art. 54 del vigente c.c.n.l. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 57. Dichiarazione a verbale

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Cessazione di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (Vedi accordo società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. In ogni caso di rinnovo cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in nota)questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-tecnico- organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante l'elenco del personale così compostola seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: - nominativonominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda uscente; - orario settimanale; - livello situazione individuale in materia di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitariamalattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenticui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; nonché - l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima le misure adottate ai sensi del cambio D.Lgs. n. 81/2008 in materia di appaltosalute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/regioni; - lista le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, Iett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005; - l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l. Per il personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 57. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, lavoro ai sensi dell'art. 3 della L. legge n. 604/1966, 604/1966 e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al a tal fine, richiamano ed e allegano al presente c.c.n.l. ., la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 5/25 316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 5/26514/7APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.d.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:

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Cessazione di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (Vedi accordo società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4­bis, del decreto­legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. In ogni caso di rinnovo cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in nota)questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - ­ risultanti da documentazione probante che lo determini - ­ almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ­ ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - ­ sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative tecnico­organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-timepart­time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. . a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'azienda uscente deve consegnare L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante l'elenco del personale così compostola seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: - nominativo; - ­ nominativo e codice fiscale; ­ eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; ­ livello di inquadramento; ­ orario settimanale; ­ data di assunzione nel settore; - settore; ­ data di assunzione nell'azienda uscente; - orario settimanale; - livello uscente; ­ situazione individuale in materia di inquadramento; - codice fiscale. Deve inoltre fornire la seguente documentazione: - applicazione D.Lgs. n. 626/1994; - formazione; - documentazione sanitariamalattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima cui all'art. 51, commi 4 e 5, del cambio di appalto; - lista vigente c.c.n.l.; nonché ­ l'elenco del personale assunto ex obbligatoriamente ai sensi della legge n. 482/1968 68/1999; ­ le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/regioni; ­ le iniziative di formazione e/o addestramento, xxx comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino ­ di cui all'art. 2, Iett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 68/1999276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005; ­ l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 57. Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, lavoro ai sensi dell'art. 3 della L. legge n. 604/1966, 604/1966 e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti, al a tal fine, richiamano ed e allegano al presente c.c.n.l. ., la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 5/25 316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 5/26514/7APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis4­bis, del decreto-legge D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. N.d.R.: L'accordo 31 maggio 2011 prevede quanto segue:

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