Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio re...
Somministrazione di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all’interno delle strutture sanitarie per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta ed indiretta al paziente. Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale, così ovviandosi anche a negativi vuoti di organico. Tali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture sanitarie ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavoro è ampiamente motivato dall’inderogabile necessità di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti. Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 20% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.
Somministrazione di lavoro. Serve a soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
1. per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
2. per servizi di pulizia, custodia, portineria;
3. per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
4. per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
5. per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
6. per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
7. per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
8. per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
9. in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei Datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
10. in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in caso di primo rapporto di lavoro tra un Datore ed un Lavoratore della durata di 12 mesi non prorogabili e, in tutti gli altri casi, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'o...
Somministrazione di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso in attuazione delle norme di legge vigenti. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. ovvero, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l. il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione ed i motivi del ricorso allo stesso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione di lavoro. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 16, i lavoratori somministrati con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, è arrotondata all'unità intera superiore. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.
Somministrazione di lavoro. 1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Somministrazione di lavoro. 1. Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall’impresa non può superare il 5% del personale dipendente dall’impresa medesima con contratto a tempo indeterminato.
2. Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori/lavoratrici interessati di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all’andamento economico dell’impresa (premio aziendale).
3. Ai sensi dell’art. 24 della medesima legge, i prestatori di lavoro interessati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
Somministrazione di lavoro. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.lgs n. 276 del 2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio. I rapporti di lavoro temporaneo non si configurano come rapporti diretti di lavoro subordinato ma concernono quei contratti mediante i quali un’impresa, fornitrice di lavoro interinale, pone uno o più lavoratori a disposizione dell’Azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo non risolvibili con personale già in organico. Gli Enti utilizzatori, possono far ricorso a contratti di somministrazione nelle fattispecie e alle condizione di seguito riportate: - per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e per specializzazioni non presenti negli assetti organizzativi dell’ente o di difficile reperibilità sul mercato del lavoro locale relativi all’avvio di nuovi servizi o all’introduzione di nuove tecnologie; - per far fronte a picchi non prevedibili di attività. A fronte della eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi o tecnologie, l’Ente, mediante la necessaria formazione, favorisce l’acquisizione delle relative conoscenze da parte del personale dipendente. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori con rapporto temporaneo, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta. Gli Enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione delle Rappresentanze sindacali aziendali, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni seguenti la stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art, 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, ...
Somministrazione di lavoro. 1. Il numero delle lavoratrici/lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall’impresa non può superare il 5% del personale dipendente dall’impresa medesima con contratto a tempo indeterminato. La predetta percentuale è pari all’8% per le imprese che occupino fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
2. Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione alle lavoratrici/lavora- tori interessati di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all’andamento economico dell’impresa (premio azien- dale o premio variabile di risultato).
3. Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 81 del 2015, i prestatori di lavoro interessati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
Somministrazione di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato, nel rispetto dell'Accordo interconfederale del 16 aprile 1998 e successivi rinnovi.