CHE ASSEGNA A FERRARI IL DIRITTO DI MODIFICARE LE PRESENTI CONDIZIONI Clausole campione

CHE ASSEGNA A FERRARI IL DIRITTO DI MODIFICARE LE PRESENTI CONDIZIONI. Le presenti Condizioni hanno lo scopo di definire i termini e le condizioni generali che regolamentano i servizi di trasporto eseguiti da Ferrari Group PLC e/o dalle proprie società affiliate e agenti (collettivamente "Ferrari"). Il cliente ("Cliente") accetta le Condizioni anche per conto di chiunque abbia un interesse nella spedizione. Il Cliente, anche per conto di chiunque sia interessato alla spedizione, accetta che Ferrari possa richiedere ulteriori termini e condizioni nella misura in cui siano concordati per iscritto tra Ferrari e il Cliente ("Clausole Ulteriori"). In caso di conflitto tra le Clausole Ulteriori e le Condizioni, prevarranno le prime, ma solo limitatamente a tale conflitto. Le Clausole Ulteriori e le Condizioni costituiscono l'intero accordo tra Ferrari e il Cliente (di seguito, il "Contratto") e sostituiranno ogni altra intesa, garanzia, dichiarazione, offerta o accordo intervenuto in precedenza, scritto o orale, tra il Cliente e Ferrari in merito alla spedizione. A scanso di equivoci, si precisa che non si applicheranno i termini e le condizioni inclusi nei documenti di spedizione emessi da qualsiasi agente indipendente o subappaltatore di Ferrari o del Cliente. Le definizioni utilizzate nell'Ordine di Spedizione (come definito di seguito) avranno gli stessi significati di quelle definite nel presente documento. Il Cliente accetta di firmare l'Ordine di Spedizione Ferrari prestampato ("Ordine di Spedizione") che, a scanso di equivoci, è soggetto alle presenti Condizioni e di rilasciare la merce a Ferrari. L'Ordine di Spedizione deve essere compilato dal Cliente (o Donneur d'Ordre) e consegnato insieme alla merce. Qualsiasi servizio, che è accessorio al servizio principale, incluso lo stoccaggio o il deposito in relazione alla spedizione, è regolato dal Contratto. Ferrari avrà il diritto di procurarsi uno o tutti i servizi come agente. Quando Ferrari agisce come agente per conto del Cliente, Ferrari avrà diritto e il Cliente autorizza espressamente Ferrari, a stipulare tutti i contratti per conto del Cliente, secondo le modalità che potrebbero essere necessarie per soddisfare le istruzioni del Cliente. Il Cliente prende atto e accetta che Ferrari possa, a sua esclusiva discrezione, scegliere di eseguire i servizi ai sensi del Contratto direttamente o attraverso le proprie affiliate o agenti o subappaltatori indipendenti.

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  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

  • VISTO l'art. 8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, ove si prevede che, nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse; • l'art. 18 della L.R. n. 20/2000, che disciplina il procedimento di definizione di accordi tra il Comune ed i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi; • l'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che "in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"; • la delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 2017, che ha avviato il procedimento di Variante specifica agli strumenti urbanistici; • la lettera del 19 gennaio 2017 (prot. 443) del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Xxxxxxxxx Xxx Tidone inviata al soggetto attuatore, avente ad oggetto l’incarico per la redazione della Variante specifica agli strumenti urbanistici e gli oneri a carico delle parti; • l'art. 34 della LR. 20/2000 e xx.xx. che disciplina la procedura di approvazione e variante al POC; • l'art. 1322 del Codice Civile, che disciplina il contratto atipico, in virtù del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ovvero concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; • la delibera G.C. n. 50 del 07/04/2018 che ha approvato lo schema del presente accordo;