Chiamata medico Clausole campione

Chiamata medico. Si potrà richiedere l’intervento di un medico dal terminale di stanza, quando questi abbia attivato la presenza mediante l’apposito tasto di colore arancione. Il medico potrà riconoscere la chiamata e successivamente disattivarla dal terminale di camera.

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  • Consulenza medica Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

  • Durata dell’incarico L’incarico gestionale o professionale ha una durata di cinque anni o, comunque, fino al compimento del limite massimo d’età, ai sensi dell’art. 19 e 20, comma 3, del CCNL 2019, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa valutazione positiva. La durata dell’incarico può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all’art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92 e s.m. e i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi del CCNL o per il venir meno dei requisiti, ovvero in caso di modifiche/variazioni a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in dipendenza anche di revisioni dell’Atto aziendale oppure di disposizioni dettate dalla programmazione regionale.

  • VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

  • RICHIAMATI l’avviso pubblico adottato dalla Regione Campania con DD 2 del 07/01/2021 rivolto ad enti del terzo settore ex X.Xxx. 117/2017 per la coprogettazione e gestione di interventi di innovazione sociale per l'integrazione culturale, sociale, occupazionale ed abitativa dei cittadini di paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura nei territori dei comuni di Castel Volturno e di Eboli dove risulta maggiore la presenza di immigrati impegnati in agricoltura vittime o potenziali vittime di grave sfruttamento lavorativo; -il D.D. Regione Campania n. 137 del 25/05/2021 con il quale – con riferimento all’ambito di Eboli - è stata selezionata la proposta progettuale presentata da La Rada Consorzio Cooperative Sociali Arl quale mandataria del costituendo ATS composto da 1) Associazione ARCI Salerno 2) ACLI SALERNO; 3) CSC – Credito senza confini – Società Cooperativa Sociale; 4) IL SENTIERO – Società Cooperativa Sociale ARL ; 5) MESTIERI CAMPANIA – Consorzio di Cooperative Sociali ; 6) TERTIUM MILLENNIUM Società Cooperativa; -il verbale di co-progettazione del 21/07/2021 redatto ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990; - il D.D. Xxxxxxx Xxxxxxxx xx. 00 xxx 00.00.0000 ad oggetto la presa d'atto delle risultanze e dell'accordo raggiunto in sede di co - progettazione e contestuale approvazione bozza di convenzione ex artt. 55- 57 CTS; - la convenzione con la Regione Campania del 23.09.2021;

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

  • RICHIAMATO l’art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/ 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/ 2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad antici- pare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte- stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedi- menti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sani- tario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attua- zione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interes- sata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze a la Regione interessata sono de- finite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi sta- biliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mini- stero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di inte- ressi moratori. » — l’art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle re- gioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor con- tabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sotto- scrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All’atto dell’erogazione le re- gioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempesti- vamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute».

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Intonaci I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

  • Clausola finale Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. Napoli, lì / / Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

  • Assistenza stradale facendo fede i tempari ufficiali della casa co- struttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un mezzo sostitutivo che abbia massa comples- siva a pieno carico non superiore a 35 x.xx le cui caratteristiche siano equivalenti a quelle del Vei- colo assicurato e comunque idoneo al trasporto di cose/persone, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale mezzo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illi- mitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi per Xxxxxxxx. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicu- rato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicura- zioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cau- zionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato diretta- mente dall’Assicurato. La Prestazione non è operante per: • immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costrut- trice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumu- labili con quelli relativi al danno da riparare. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio di- sponibile ad erogare il servizio.