Definizione di DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC). La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con i propri dipendenti e l’art. 80 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi esplicitamente dispone che un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l’Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l’esclusione, ma anche durante l’esecuzione della fornitura. L’Azienda provvederà periodicamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare il mantenimento della regolarità degli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali. Qualora il DURC richiesto in costanza di rapporto risulti irregolare l’Azienda provvederà secondo quanto previsto all’art. 23 del presente capitolato. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento acquista una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Azienda pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo sono subordinati all’acquisizione del DURC. Il DURC è acquisito d’ufficio dall'Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo. Ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Codice dei Contratti e dell’articolo 31, comma 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, l'Amministrazione:

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  • RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC); RISPETTO DEGLI ACCORDI E CCNL NONCHÉ DI QUELLI REGIONALI, TERRITORIALI O AZIENDALI, LADDOVE SOTTOSCRITTI, STIPULATI DALLE OOSS COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE.

  • DELL’ ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC); RISPETTO DEGLI ACCORDI E CCNL NONCHÉ DI QUELLI REGIONALI, TERRITORIALI O AZIENDALI, LADDOVE SOTTOSCRITTI, STIPULATI DALLE OOSS COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE.

  • DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA D.U.R.C. Ai sensi xxxxx X.

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  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

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  • Contratto di Fornitura l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.

  • Tasso di Interesse (o di rendimento) minimo garantito

  • Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

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  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

  • Valore di Riferimento indica il valore del Parametro o del Paniere, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. P: l'eventuale fattore di partecipazione alla somma o alla media delle performance periodali del Parametro o del Paniere. R: indica il valore indicato nelle Condizioni Definitive, che può essere rappresentato da un valore percentuale fisso sul Valore Nominale, da un valore percentuale variabile sul Valore Nominale o dall'ultima Cedola corrisposta alla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva precedente, aumentata o diminuita di uno Spread o moltiplicata per un valore fisso. Data/e di Osservazione Iniziale: indica la data o le date in cui sarà rilevato il Valore di Riferimento iniziale del Parametro o del Paniere. Data/e di Osservazione Iniziale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione iniziale in cui viene fissato lo Strike del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Data/e di Osservazione Finale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione finale in cui viene rilevato il Valore di Riferimento finale del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Performance: andamento positivo o negativo del Paniere o dal Paniere calcolato sulla base della formula dell'Opzione Cliquet. n: numero di Sottoperiodi. Performance(n): andamento positivo o negativo del Parametro o del Paniere calcolato in riferimento a ciascun Sottoperiodo(n). Sottoperiodo(n): l'n-esimo sottoperiodo compreso tra la/e Data/e di Osservazione Iniziale(n) e la/e relativa/e Data/e di Osservazione Finale(n). Strike: Valore di Riferimento del Parametro o del Paniere alla/e Data/e di Osservazione Iniziale. I termini di cui sopra sono specificati, ove applicabili, nelle pertinenti Condizioni Definitive ove verrà altresì riportata la formula per il calcolo della Cedola Aggiuntiva eventuale. Si segnala inoltre che per la determinazione della Cedola Aggiuntiva eventuale può essere utilizzata la modalità Outperformance il cui sottostante è rappresentato dalla differenza tra la variazione percentuale di due Parametri, di due Panieri ovvero di un Parametro e un Paniere o viceversa. Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un Fattore di Partecipazione (P). Esso è rappresentato da un valore percentuale, inferiore, pari o superiore al 100%, che può essere applicato ai seguenti livelli:

  • Contratto di Finanziamento è il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona con il Soggetto beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

  • Valore a nuovo il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.

  • Direttore dei Lavori il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;