CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro: − il trattamento concesso ai lavoratori cittadini dell’Albania legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato; − il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 47, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
Appears in 4 contracts
Samples: Stabilization and Association Agreement, Stabilization and Association Agreement, Stabilization and Association Agreement
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno cia- scuno Stato membro: − — il trattamento concesso ai lavoratori cittadini dell’Albania legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato; − , — il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo nell’accezione dell’articolo 47, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
Appears in 1 contract
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro: − – il trattamento concesso ai lavoratori cittadini dell’Albania legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato; − – il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 47, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
Appears in 1 contract