ESECUZIONE DEI LAVORI Clausole campione

ESECUZIONE DEI LAVORI. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire i lavori “obbligatori” elencati nel progetto esecutivo allegato al presente atto entro la stagione estiva 2017-2018; i lavori “facoltativi” dovranno essere eseguiti quanto meno entro la successiva stagione estiva. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi della vigente normativa in materia di Lavori Pubblici. Dovrà essere comunicato, tempestivamente, il nominativo della ditta affidataria dei lavori di manutenzione e degli eventuali subappaltatori all’Amministrazione comunale la quale, previo accertamento dei requisiti, potrà avvalersi della facoltà di chiedere la sostituzione della/e impresa/e. Dovrà, inoltre, essere comunicato il nominativo del direttore dei lavori. L'esecuzione dei lavori avverrà sotto la sorveglianza dei tecnici comunali che potranno liberamente accedere al cantiere. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali presentati ed autorizzati, rimanendo inteso che non possono essere apportate dal concessionario varianti od addizioni senza la preventiva autorizzazione del Comune. Il Comune può richiedere al concessionario la redazione di varianti od integrazioni degli elaborati tecnici richiamati non comportanti sostanziali modifiche a questi ultimi. La regolare ultimazione delle opere dovrà risultare da apposito certificato di regolare esecuzione da inviare al Comune, che provvederà ad approvarlo con apposito provvedimento. Il concessionario assume ogni altro onere relativo alle operazioni di collaudo che si rendessero necessarie. Le opere realizzate nell'ambito della concessione diventano automaticamente di proprietà comunale e non danno diritto a risarcimenti o indennizzi a favore del concessionario Il concessionario provvederà a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità degli impianti e la piena fruibilità da parte dell'utenza. Eventuale opere relative alle strutture dell’edificio o delle vasche dovranno corredate dal progetto strutturale e della relazione geologica/geotecnica i cui oneri sono a totale carico dell’operatore economico.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto. L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre imprese. L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi. Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facoltà dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.
ESECUZIONE DEI LAVORI. (1) La costruzione del ponte è compito comune delle Parti. (2) Il Governo della Repubblica federale di Germania (Parte incaricata dell’esecu- zione) si assume l’esecuzione dei lavori. L’esecuzione dei lavori comprende la pianificazione, la gara d’appalto, l’aggiudicazione del mandato, l’esame dei docu- menti per l’esecuzione, gli esami geologici, la sorveglianza dei lavori, la documen- tazione di costruzione, l’esame del conteggio delle prestazioni contrattuali ed elabo- razione della ripartizione dei costi conformemente al presente Accordo. L’autorità competente della Parte incaricata dell’esecuzione si accorda tempestivamente con l’autorità competente dell’altra Parte per eseguire le attività menzionate nel secondo periodo; le decisioni necessarie vengono prese di comune accordo ai sensi della disposizione del capoverso 1. (3) La costruzione del ponte comprende anche i lavori alle fondazioni, i pilastri e le spalle, inclusi i lavori che si rendessero necessari nel letto del fiume. (4) Il ponte è progettato, eseguito e ricevuto secondo le norme e le prescrizioni tecniche di costruzione vigenti nella Repubblica federale di Germania. Con riserva della legge e del suo primato, per singole parti della costruzione le autorità competenti delle Parti possono convenire di applicare le norme e le prescrizioni tecniche di costruzione vigenti in Svizzera. (5) Il ponte è oggetto di un bando d’appalto conformemente al diritto delle Comunità europee. Per le merci e i servizi di origine svizzera e per gli offerenti con sede o domicilio in Svizzera si applicano i principio della non-discriminazione e del tratta- mento nazionale. Questo vale anche per i rimedi giuridici disponibili. (6) La Parte incaricata dell’esecuzione concorda con gli appaltatori un termine di garanzia di almeno cinque anni, anche in favore dell’altra Parte; il termine di garanzia prende inizio dal ricevimento del ponte. (7) Il raccordo del ponte alla strada e la colmata delle spalle, ivi compresa la siste- mazione delle scarpate, sono a carico di ciascuna Parte sul proprio territorio.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Superato il momento genetico del contratto di appalto, si deve ora esaminare quanto interessa circa la sua esecuzione. Non sarà mai eccessiva la raccomandazione di nominare un direttore lavori per conto del condominio, affinché questi si faccia carico di seguire lo svolgimento delle opere. Si intende che si deve trattare di un incarico "vero" e non solo sulla carta, nel senso che l'attività demandata al direttore lavori deve esplicitarsi in una effettiva opera di sorveglianza, allo scopo di assicurare il risultato che il committente si prefigge nell'affidamento dell'appalto, vigilando affinché venga ottemperato a quanto in progetto nonché sulle modalità di esecuzione dei lavori e sull'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass., sent. 3.5 ottobre 2013, n. 23350 e sent. 28 novembre 2001, n. 15124). Egli risponderà dunque, in solido con l'appaltatore, per i vizi dell'opera, ove abbia omesso di effettuare, con la dovuta diligenza, gli opportuni controlli (Cass., sent. 20 marzo 2012, n. 4398). Rientra nelle obbligazioni del direttore lavori l'accertamento che la realizzazione dell'opera sia conforme al progetto, al capitolato ed alle regole di buona tecnica costruttiva (Cass., sent. in. 218/2012). Xxxxx restando che il direttore lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alle materie strettamente tecniche e, pertanto, le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente solo in tale ambito (Cass., sent. 28 maggio 2001, 11. 7242). Il direttore lavori dovrà segnalare tempestivamente all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera; di qui la necessità di visite periodiche e di contatti con gli organi tecnici dell'impresa (Cass., sent. 24 aprile 2008, n. 10728). Senza che si debba ritenere che il direttore lavori debba essere costantemente presente in cantiere, potendo egli valutare, caso per caso, in ragione della presenza di elementi di genericità o di criticità, l'impiego della necessaria diligenza (Cass., sent. 24 luglio 2007, n. 16361). L'appaltatore potrà tuttavia anche discostarsi dalle istruzioni ricevute dal direttore lavori allorché, in base alla sua esperienza e conoscenza delle regole tecniche e di comune diligenza che deve possedere, ritenga di doversene discostare (Cass., sent. 13 gennaio 2009, n. 462). Il direttore lavori, nominato dall'assemblea di condominio, in sostituzione del precedente Direttore Xxx...
ESECUZIONE DEI LAVORI. 1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali. 2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati. 3. L’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato; b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta; c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del [2%], si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali. 4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice. 5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Il conduttore si impegna affinché la ditta esecutrice dei lavori ( di cui al progetto esecutivo e ad eventuali varianti presentate ) esegua gli stessi nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate: a) esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti; b) adozione di tutte le previdenze e le cautele atte ad evitare infortuni e danni a persone ed a cose. Nel caso di incidenti il conduttore sarà responsabile in solido con la ditta appaltatrice dei lavori sia civilmente che penalmente nei confronti di chiunque avente diritto, sollevando, fin d’ora, l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; c) provvedere alla custodia e al ricovero di tutti i beni, attrezzature, macchinari e/o pertinenza presenti in cantiere, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità a riguardo; d) richiesta agli enti ed uffici comunali preposti delle autorizzazioni necessarie per i suddetti lavori o per eventuali varianti al progetto esecutivo; e) eventuali richiesta di occupazione di suolo pubblico qualora quest’ultima si rendesse necessaria per l’espletamento dei lavori. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia. Al termine dei lavori il conduttore dovrà trasmettere all’Ufficio Gestione Amministrativa e Finanziaria del Patrimonio il certificato di regolare esecuzione a firma del tecnico abilitato e tutte le conformità degli impianti.
ESECUZIONE DEI LAVORI. HERA curerà la direzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010. HERA, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vi- gente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimen- to delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
ESECUZIONE DEI LAVORI. L’esecuzione dei lavori e delle forniture dovrà essere effettuato secondo le richieste e le disposizioni impartite dalla D.L. L’impresa alla chiamata dovrà presentarsi entro 45 minuti al Centro di Telemetria dell’AMAM, prelevare l’ordinativo dei lavori da eseguire e portarsi immediatamente con mezzo proprio attrezzato sul posto di lavoro ordinato. A completamento dei lavori l’Impresa consegnerà l’ordinativo di lavoro compilato in ogni sua parte con la specifica dei lavori eseguiti. I lavori eseguiti senza ordinativo e se lo stesso sarà consegnato al Centro di Telemetria, il giorno dopo la loro esecuzione, causerà l’esclusione dei lavori dalla contabilità.
ESECUZIONE DEI LAVORI. 1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione. 2. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, ai sensi dell’art. 158 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità avesse durata più lunga, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l’Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; mentre negli altri casi non spetterà all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori. 3. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti nell’Ordine di Lavoro senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione fissato nell’Ordine di Lavoro.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Ferma restando la facoltà della ditta aggiudicataria di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà opportuno sulla base degli ordini di servizio, l’esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minor disagio all’utilizzazione dei locali in uso per le attività dell’Azienda in relazione al tipo ed entità degli interventi. I lavori dovranno essere eseguiti nei termini e con le modalità richiesti dalla direzione dei lavori. Nell’esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza con l’adozione dei necessari DPI per il personale impiegato e dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) a salvaguardia dei dipendenti di Ad personam, degli Ospiti delle Strutture e dei visitatori. L’Aggiudicatario dovrà inoltre: - Lasciare puliti e sgombri da mezzi e materiali i passaggi pedonali e carrai, le scale e gli accessi alle parti comuni e alle singole strutture, - non sporcare e/o utilizzare gli ascensori come montacarichi, - non lasciare e/o accatastare senza le opportune delimitazioni di protezione /o sicurezza nessun tipo di materiale, attrezzatura e/o mezzo di trasporto utilizzato, - sistemare tutte le segnalazioni di sicurezza, necessarie in base ai lavori in esecuzione, sia all’esterno che all’interno dei fabbricati interessati, - rimuovere al termine di ogni lavoro tutti i materiali di risulta, le attrezzature e ed i mezzi impiegati nell’esecuzione, accollandosi ogni onere. I materiali e le attrezzature utilizzate dovranno essere della migliore qualità e possedere le caratteristiche stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia e dovranno ottenere l’approvazione della direzione dei lavori. La Committente si riserva la più ampia facoltà di verifica delle lavorazioni in ogni momento, potendo ordinare la modifica dei lavori eseguiti, il rifacimento e/o rimozione, a totale carico dell’aggiudicatario, delle opere mal eseguite o di scadente qualità o inidonee, a giuidzio insindacabile e motivato della direzione dei lavori.