ESECUZIONE DEI LAVORI. L’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore è altresì obbligato ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dei lavori, nonché le eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione. L’appaltatore è diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli. L’appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. Tuttavia l’Amministrazione ha diritto di prescrivere l’esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’appaltatore possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi. Qualora l’appaltatore, di propria iniziativa, anche dopo aver informato l’Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l’Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l’appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste in progetto.
ESECUZIONE DEI LAVORI. 1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto. L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre imprese. L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi. Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facoltà dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il concessionario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il concedente abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il concedente si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta al concessionario alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospe...
ESECUZIONE DEI LAVORI. Articolo 14
ESECUZIONE DEI LAVORI. HERA curerà la direzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010. HERA, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vi- gente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimen- to delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso emanutenzione 0,0200 QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0810 QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,0900 Lavori a corpo: € 2.500.000,00Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 IMPIANTI – IA.03 Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 0,1600 QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadroeconomico 0,0700 QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
ESECUZIONE DEI LAVORI. Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03] Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02] Contabilita' dei lavori a misura [QcI.09=0.06] Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
ESECUZIONE DEI LAVORI. I lavori di cui al presente Accordo dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato, nei contratti discendenti e negli ordini di intervento.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Le persone che in esecuzione del contratto eseguano lavori nello stabilimento, devonoosservare le disposizioni del relativo regolamento aziendale. È esclusa la responsabilità per incidenti che si verifichino nello stabilimento a danno di dette persone, a condizione che questi non siano stati causati da una violazione di un obbligo imputabile a dolo o colpa grave dei nostri rappresentanti legali o del nostro personale ausiliario.