ESECUZIONE DEI LAVORI. 4.1 Ferma la Condizione Risolutiva, l'Immobile oggetto del presente Contratto Preliminare sarà trasferito nello stato indicato nel Progetto e previo ottenimento dei seguenti requisiti propedeutici al rilascio del certificato di agibilità relativo all'Immobile:
(i) completamento delle opere di urbanizzazione attinenti all'Im- mobile;
(ii) realizzazione delle opere necessarie per la richiesta di allaccia- mento alle utenze da parte della Promissaria Acquirente;
(iii) denuncia di ultimazione delle opere strutturali e certificato di collaudo statico;
(iv) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici eseguiti;
(v) attestazione abbattimento barriere architettoniche;
4.2 La Promissaria Acquirente prende atto ed accetta che la realizza- zione dei Lavori verrà affidata dalla Promittente Venditrice ad u- na società di costruzione appositamente selezionata ("Appaltatri- ce").
4.3 La Promittente Venditrice al fine di ottimizzare la realizzazione del Progetto e la tempistica di esecuzione dei Lavori si riserva di ap- portare le variazioni di ordine tecnico e statico che:
(i) riterrà necessarie durante l'esecuzione dei Lavori anche per pra- ticità del cantiere e speditezza delle lavorazioni al fine di risolvere problemi di carattere tecnico, ovvero
(ii) che si dimostreranno necessarie per realizzare le opere in con- formità a quanto autorizzato dalle competenti autorità, o in base alla normativa in vigore, come eventualmente modificata durante l'esecu- zione dei Lavori; ovvero
(iii) saranno comunque necessarie per altre circostanze anche fattua- li, come, ad esempio e senza esclusione, la circostanza che un certo materiale o una certa lavorazione non sia più disponibile sul mercato o sia divenuta eccessivamente onerosa (collettivamente gli "Adegua- menti Progettuali"). Tali Adeguamenti Progettuali potranno essere apportati al Progetto e all'Immobile previo rilascio, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, del benestare della Parte Promis- saria Acquirente, che non sarà irragionevolmente rifiutato qualora:
(a) gli Adeguamenti Progettuali assicurino comunque che l'Immo- bile sia qualitativamente almeno equivalente alle caratteristiche indi- cate nel Progetto;
(b) gli Adeguamenti Progettuali siano realizzati nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica. Inoltre, con la sottoscrizione del presente Contratto Preliminare, la Promissaria Acquirente autorizza sin d'ora la Promittente Venditrice a richiedere in ogni tem...
ESECUZIONE DEI LAVORI. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto. L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre imprese. L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi. Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facoltà dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.
ESECUZIONE DEI LAVORI. 1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione.
2. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, ai sensi dell’art. 158 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità avesse durata più lunga, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l’Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; mentre negli altri casi non spetterà all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori.
3. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti nell’Ordine di Lavoro senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione fissato nell’Ordine di Lavoro.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il concessionario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il concedente abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il concedente si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta al concessionario alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospe...
ESECUZIONE DEI LAVORI. (1) La costruzione del ponte è compito comune delle Parti.
(2) Il Governo della Repubblica federale di Germania (Parte incaricata dell’esecu- zione) si assume l’esecuzione dei lavori. L’esecuzione dei lavori comprende la pianificazione, la gara d’appalto, l’aggiudicazione del mandato, l’esame dei docu- menti per l’esecuzione, gli esami geologici, la sorveglianza dei lavori, la documen- tazione di costruzione, l’esame del conteggio delle prestazioni contrattuali ed elabo- razione della ripartizione dei costi conformemente al presente Accordo. L’autorità competente della Parte incaricata dell’esecuzione si accorda tempestivamente con l’autorità competente dell’altra Parte per eseguire le attività menzionate nel secondo periodo; le decisioni necessarie vengono prese di comune accordo ai sensi della disposizione del capoverso 1.
(3) La costruzione del ponte comprende anche i lavori alle fondazioni, i pilastri e le spalle, inclusi i lavori che si rendessero necessari nel letto del fiume.
(4) Il ponte è progettato, eseguito e ricevuto secondo le norme e le prescrizioni tecniche di costruzione vigenti nella Repubblica federale di Germania. Con riserva della legge e del suo primato, per singole parti della costruzione le autorità competenti delle Parti possono convenire di applicare le norme e le prescrizioni tecniche di costruzione vigenti in Svizzera.
(5) Il ponte è oggetto di un bando d’appalto conformemente al diritto delle Comunità europee. Per le merci e i servizi di origine svizzera e per gli offerenti con sede o domicilio in Svizzera si applicano i principio della non-discriminazione e del tratta- mento nazionale. Questo vale anche per i rimedi giuridici disponibili.
(6) La Parte incaricata dell’esecuzione concorda con gli appaltatori un termine di garanzia di almeno cinque anni, anche in favore dell’altra Parte; il termine di garanzia prende inizio dal ricevimento del ponte.
(7) Il raccordo del ponte alla strada e la colmata delle spalle, ivi compresa la siste- mazione delle scarpate, sono a carico di ciascuna Parte sul proprio territorio.
ESECUZIONE DEI LAVORI. 1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del [2%], si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Il conduttore si impegna affinché la ditta esecutrice dei lavori ( di cui al progetto esecutivo e ad eventuali varianti presentate ) esegua gli stessi nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
a) esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
b) adozione di tutte le previdenze e le cautele atte ad evitare infortuni e danni a persone ed a cose. Nel caso di incidenti il conduttore sarà responsabile in solido con la ditta appaltatrice dei lavori sia civilmente che penalmente nei confronti di chiunque avente diritto, sollevando, fin d’ora, l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
c) provvedere alla custodia e al ricovero di tutti i beni, attrezzature, macchinari e/o pertinenza presenti in cantiere, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità a riguardo;
d) richiesta agli enti ed uffici comunali preposti delle autorizzazioni necessarie per i suddetti lavori o per eventuali varianti al progetto esecutivo;
e) eventuali richiesta di occupazione di suolo pubblico qualora quest’ultima si rendesse necessaria per l’espletamento dei lavori. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia. Al termine dei lavori il conduttore dovrà trasmettere all’Ufficio Gestione Amministrativa e Finanziaria del Patrimonio il certificato di regolare esecuzione a firma del tecnico abilitato e tutte le conformità degli impianti.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Superato il momento genetico del contratto di appalto, si deve ora esaminare quanto interessa circa la sua esecuzione. Non sarà mai eccessiva la raccomandazione di nominare un direttore lavori per conto del condominio, affinché questi si faccia carico di seguire lo svolgimento delle opere. Si intende che si deve trattare di un incarico "vero" e non solo sulla carta, nel senso che l'attività demandata al direttore lavori deve esplicitarsi in una effettiva opera di sorveglianza, allo scopo di assicurare il risultato che il committente si prefigge nell'affidamento dell'appalto, vigilando affinché venga ottemperato a quanto in progetto nonché sulle modalità di esecuzione dei lavori e sull'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass., sent. 3.5 ottobre 2013, n. 23350 e sent. 28 novembre 2001, n. 15124). Egli risponderà dunque, in solido con l'appaltatore, per i vizi dell'opera, ove abbia omesso di effettuare, con la dovuta diligenza, gli opportuni controlli (Cass., sent. 20 marzo 2012, n. 4398). Rientra nelle obbligazioni del direttore lavori l'accertamento che la realizzazione dell'opera sia conforme al progetto, al capitolato ed alle regole di buona tecnica costruttiva (Cass., sent. in. 218/2012). Xxxxx restando che il direttore lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alle materie strettamente tecniche e, pertanto, le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente solo in tale ambito (Cass., sent. 28 maggio 2001, 11. 7242). Il direttore lavori dovrà segnalare tempestivamente all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera; di qui la necessità di visite periodiche e di contatti con gli organi tecnici dell'impresa (Cass., sent. 24 aprile 2008, n. 10728). Senza che si debba ritenere che il direttore lavori debba essere costantemente presente in cantiere, potendo egli valutare, caso per caso, in ragione della presenza di elementi di genericità o di criticità, l'impiego della necessaria diligenza (Cass., sent. 24 luglio 2007, n. 16361). L'appaltatore potrà tuttavia anche discostarsi dalle istruzioni ricevute dal direttore lavori allorché, in base alla sua esperienza e conoscenza delle regole tecniche e di comune diligenza che deve possedere, ritenga di doversene discostare (Cass., sent. 13 gennaio 2009, n. 462). Il direttore lavori, nominato dall'assemblea di condominio, in sostituzione del precedente Direttore Xxx...
ESECUZIONE DEI LAVORI. HERA curerà la direzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010. HERA, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vi- gente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimen- to delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
ESECUZIONE DEI LAVORI. Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03] Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02] Contabilita' dei lavori a misura [QcI.09=0.06] Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]