Direzione dei lavori Clausole campione

Direzione dei lavori. Il Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori, con eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. Il Committente riconosce l’operato del Direttore dei Lavori quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.
Direzione dei lavori. Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da n. assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In particolare il Committente dichiara: di aver affidato l'incarico della Direzione dei Lavori al ......................…. iscritto all'Albo de …................................. della Provincia di …............................ al n. ; di aver affidato l'incarico di Direttore Operativo al ......................…. iscritto all'Albo de …................................. della Provincia di …............................ al n. ; di aver affidato l'incarico di Ispettore di cantiere al ......................…. iscritto all'Albo de …................................. della Provincia di …............................ al n. …........ . Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.
Direzione dei lavori. 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
Direzione dei lavori. 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione Aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
Direzione dei lavori. 17.1. Verrà istituito da parte della committente, un ufficio della Direzione dei Lavori costituito da un direttore dei lavori (DL), in possesso delle necessarie capacità professionali e delle qualifiche richieste dalla legge ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il DL cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione di ogni singolo intervento ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto assicurando che i lavori siano eseguiti puntualmente e a regola d’arte ed in conformità ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.
Direzione dei lavori. La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura dell’Amministrazione Appaltante. L’appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione Appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione l’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto. Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”.
Direzione dei lavori. Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori. Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella "Appendice G" della Guida CEI 6450 = UNI 9620 che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione.
Direzione dei lavori. La Direzione Lavori delle opere di urbanizzazione, dovrà essere affidata a Xxxxxxx abilitati, di fiducia dei Soggetti Attuatori. I Soggetti Attuatori del Piano Particolareggiato comunicheranno al Responsabile del P.P., Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Rimini, prima del rilascio del permesso di costruire o della comunicazione della data di inizio lavori, il nome della Ditta esecutrice delle opere, inoltre, contestualmente al rilascio/ritiro del permesso di costruire delle Opere di Urbanizzazione stesse, comunicherà la composizione dell’Ufficio Direzione Lavori, affinché il Responsabile del P.P. possa eseguire: • il controllo dei lavori stessi; • attivare ulteriori controlli durante il corso dei lavori da parte degli Enti/Aziende gestori dei sotto-servizi; • la puntuale verifica del rispetto del cronoprogramma per le opere di cui all’artt. 4, 5 e 6; • attivare ulteriori controlli durante il corso dei lavori da parte del Comune attraverso il Settore Lavori Pubblici, per quanto di competenza; • verificare, nel caso delle opere di cui agli artt. 4, 5 e 6 , l’esecuzione dei sopralluoghi di collaudo in corso d’opera da parte del Tecnico Collaudatore incaricato; Ogni intervento di controllo richiesto dai Soggetti Attuatori all’Ufficio Tecnico Comunale deve essere fatto pervenire con 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data dei relativi sopralluoghi. Il Comune si riserva la facoltà di qualsiasi controllo in corso d’opera, con diritto di imporre la sospensione immediata ed eventualmente la demolizione qualora le opere non venissero eseguite in conformità ai progetti esecutivi approvati, come per legge. I Soggetti Attuatori si impegnano a mettere a disposizione del personale comunale incaricato dei controlli in corso d’opera e del collaudo, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari alle operazioni di controllo. Sarà cura dei Soggetti Xxxxxxxxx presentare, al fine della conclusione del collaudo delle opere di urbanizzazione, entro 30 gg. dalla comunicazione del loro termine, tutti i nulla osta dei vari Enti/Aziende e Servizi al fine di dimostrare il recepimento delle prescrizioni ivi impartite, ovvero i relativi certificati di regolare esecuzione da richiedere con puntualità a cura della Direzione Lavori, compresa la consegna del frazionamento. E' comunque fatto divieto modificare e sostituire qualsiasi parte delle opere ed impianti installati (fatta salva la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi) i quali, non dovranno essere adibiti ad ...
Direzione dei lavori. Il direttore dei lavori, individuato dalla stazione appaltante riceve dallo stesso le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita' con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
Direzione dei lavori. 1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.