Direzione dei lavori. 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione Aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all’Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Direzione dei lavori. Il Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori, con eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. Il Committente riconosce l’operato del Direttore dei Lavori quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.
Direzione dei lavori. Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da n assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In particolare il Committente dichiara:
1. di aver affidato l'incarico della Direzione dei Lavori al ......................…. iscritto all'Albo de …................................. della Provincia di …............................ al n ;
2. di aver affidato l'incarico di Direttore Operativo al ......................…. iscritto all'Albo de …................................. della Provincia di …............................ al n ;
3. di aver affidato l'incarico di Ispettore di cantiere al ......................…. iscritto all'Albo de …................................. della Provincia di …............................ al n. …........ . Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.
Direzione dei lavori. [1] La stazione appaltante, prima della gara provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, all’istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere. [2] L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l’ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. [3] Sono competenze del direttore dei lavori: - garantire che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto; - accettare i materiali sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’articolo 3, secondo comma, della legge n. 1086/1971, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14/01/2008 , alla legge n. 64/1974, al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ed al decreto legge n. 136/2004, ed in generale, alle disposizioni tecniche attualmente in vigore; - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; - predisporre i documenti contabili; - redigere i verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all’appaltatore; - verificare il corretto andamento complessivo dei lavori ed il rispetto del cronoprogramma dei lavori; - assistere alle operazioni di collaudo; - effettuare eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate; - impartire le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all’appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.
Direzione dei lavori. 17.1. Verrà istituito da parte della committente, un ufficio della Direzione dei Lavori costituito da un direttore dei lavori (DL), in possesso delle necessarie capacità professionali e delle qualifiche richieste dalla legge ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il DL cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione di ogni singolo intervento ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto assicurando che i lavori siano eseguiti puntualmente e a regola d’arte ed in conformità ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.
17.2. Alla DL, oltre alle funzioni che ad essa demanda la vigente legislazione e i documenti contrattuali, è affidata la responsabilità dell’accettazione e collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove)
17.3. La direzione dei lavori è di pertinenza della Committente senza che ciò sollevi l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.
Direzione dei lavori. Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori. Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella "Appendice G" della Guida CEI 6450 = UNI 9620 che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione.
Direzione dei lavori. La Stazione Appaltante provvederà alla designazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori potrà far sorvegliare le opere da persone da lui designate e comunicate all'Impresa, alle quali la stessa sarà tenuta a far capo in sua assenza, per ogni incombenza relativa alla Direzione Lavori. L'Impresa dovrà comunicare a sua volta, ai sensi del precedente comma, il nominativo di colui che dovrà dirigere il cantiere, cui il Direttore dei Lavori farà principale riferimento ed i nominativi dei Rappresentanti per la Sicurezza. Il Direttore di Cantiere si renderà responsabile della direzione e sorveglianza delle attività indicate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché di eventuali sinistri, incidenti e danni di qualsiasi genere che possano verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al cantiere e a terzi. Le varie figure tecniche interessate all’appalto sono indicate nel piano di sicurezza. L’ente appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l’appaltatore possa opporre nulla al riguardo.
Direzione dei lavori. Il direttore dei lavori, individuato dalla stazione appaltante riceve dallo stesso le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita' con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
Direzione dei lavori. L’attività della Direzione dei Lavori, come previsto dall’art.148 del D.P.R. n.207/2010, consisterà in tutte le attività ed i compiti alla stessa espressamente demandate dal D.lgs. n.163/2006 e dal citato regolamento, nonché: - la cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte e di conformità del progetto e del contratto; - la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, interloquendo in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; - la responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art.3, comma 2, della legge n.1086/1971, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge n.1086/1971, alla legge n.64/1974, al D.P.R. n.380/2001, al D.L. n.136/2004 convertito in legge n.186/2004; - la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati, - la segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’art.118, comma 4, del codice. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Professionista, senza vincoli di subordinazione né di orario, secondo le disposizioni del Responsabile del procedimento e nei termini e nei modi offerti in sede di gara ed indicati nel presente capitolato, attenendosi ai dispositivi contenuti nelle norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Direzione dei lavori. 1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all’articolo 90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione.