CIRCOLAZIONE DI VEICOLI. A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 22 e 24 delle Condizioni Generali l'assicurazione di cui alla Sezioni I e II L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore all'interno degli aeroporti. Nel caso di veicoli soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile auto, l'assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del massimale della polizza R.C. Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza R.C. Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del massimale minimo previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto al tempo del sinistro. La garanzia comprende anche a responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, anche se i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone terze trasportate.
Appears in 6 contracts
Samples: Polizza Quarto Rischio, enac.portaleamministrazionetrasparente.it, enac.portaleamministrazionetrasparente.it