Common use of Clausola di salvaguardia economica Clause in Contracts

Clausola di salvaguardia economica. 1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’Amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6. 2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale fino al 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3. 3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell’onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo. 4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. 5. L’onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico dei fondi di cui all’art. 38 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia) e all’art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia). In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), sono individuate la percentuale di cui al comma 2, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione. Analogamente, per i consiglieri e i dirigenti di prima fascia, la Presidenza individua le risorse nell’ambito degli specifici fondi ad essa destinati. 6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa. 7. La contrattazione integrativa disciplina altresì la corresponsione di un differenziale di posizione, con onere a carico dei fondi di cui all’art. 38 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia) e all’art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia) anche nei casi in cui, alla scadenza dell’incarico, in assenza di valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico. In tal caso, il differenziale è definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al precedente incarico. Nei due anni successivi al primo, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo. Nella retribuzione connessa al precedente incarico non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. La medesima contrattazione integrativa può altresì stabilire, ferma restando la necessaria assenza di valutazione negativa, soglie di valutazione positiva che occorre superare per poter accedere al beneficio di cui al presente comma. 8. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei dirigenti di cui all’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e dei dirigenti di cui all’art. 43 (Retribuzione dei referendari e dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali) del presente CCNL non ancora transitati alla prima fascia ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cui venga riassegnato un incarico dirigenziale di livello non generale.

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Clausola di salvaguardia economica. 1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’Amministrazionedell'ente o dell'amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6. 2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale fino al compresa tra il 50 e il 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3. 3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell’onere dell'onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l’incarico l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell’incarico dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l’incarico l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno dall'anno successivo. 4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. 5. L’onere L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico dei fondi di cui all’artall'art. 38 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 57 e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia) e all’art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia)all'art 90. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’artdell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti45, comma 1, lett. g) e dell'art. 66, comma 1, lett. g), sono individuate individuati i criteri per la determinazione della percentuale di cui al comma 2, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione. Analogamente, per i consiglieri e i dirigenti di prima fascia, la Presidenza individua le risorse nell’ambito degli specifici fondi ad essa destinati. 6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa. 7. La contrattazione integrativa disciplina altresì la corresponsione di un differenziale di posizione, con onere a carico dei fondi di cui all’art. 38 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia) e all’art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia) anche nei casi in cui, alla scadenza dell’incarico, in assenza di valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico. In tal caso, il differenziale è definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al precedente incarico. Nei due anni successivi al primo, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo. Nella retribuzione connessa al precedente incarico non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. La medesima contrattazione integrativa può altresì stabilire, ferma restando la necessaria assenza di valutazione negativa, soglie di valutazione positiva che occorre superare per poter accedere al beneficio di cui al presente comma. 8. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei dirigenti di cui all’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e dei dirigenti di cui all’art. 43 (Retribuzione dei referendari e dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali) del presente CCNL non ancora transitati alla prima fascia ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cui venga riassegnato un incarico dirigenziale di livello non generaleSegretari.

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Clausola di salvaguardia economica. 1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’Amministrazionedell’ente o dell’amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6. 2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale fino al compresa tra il 50 e il 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3. 3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell’onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo. 4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. 5. L’onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico dei fondi di cui all’art. 38 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 57 e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia) e all’art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia)all’art 90. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti45, comma 1, lett. g) e dell’art. 66, comma 1, lett. g), sono individuate individuati i criteri per la determinazione della percentuale di cui al comma 2, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione. Analogamente, per i consiglieri e i dirigenti di prima fascia, la Presidenza individua le risorse nell’ambito degli specifici fondi ad essa destinati. 6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa. 7. La contrattazione integrativa disciplina altresì la corresponsione di un differenziale di posizione, con onere a carico dei fondi di cui all’art. 38 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia) e all’art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia) anche nei casi in cui, alla scadenza dell’incarico, in assenza di valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico. In tal caso, il differenziale è definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al precedente incarico. Nei due anni successivi al primo, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo. Nella retribuzione connessa al precedente incarico non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. La medesima contrattazione integrativa può altresì stabilire, ferma restando la necessaria assenza di valutazione negativa, soglie di valutazione positiva che occorre superare per poter accedere al beneficio di cui al presente comma. 8. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei dirigenti di cui all’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e dei dirigenti di cui all’art. 43 (Retribuzione dei referendari e dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali) del presente CCNL non ancora transitati alla prima fascia ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cui venga riassegnato un incarico dirigenziale di livello non generaleSegretari.

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Clausola di salvaguardia economica. 1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’Amministrazionedell’ente o dell’amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6. 2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale fino al 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3. 3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell’onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo. 4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. 5. L’onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico dei fondi di cui all’art. 38 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia) e all’art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia)….. . In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti…, comma 1, lett) h) e dell’art….., comma 1, lett) g), sono individuate la percentuale di cui al comma 2, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione. Analogamente, per i consiglieri e i dirigenti di prima fascia, la Presidenza individua le risorse nell’ambito degli specifici fondi ad essa destinati. 6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa. 7. La contrattazione integrativa disciplina altresì la corresponsione di un differenziale di posizione, con onere a carico dei fondi del fondo di cui all’art. 38 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia) e all’art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia) agli artt……, anche nei casi in cui, alla scadenza dell’incarico, in assenza di valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico. In tal caso, il differenziale è definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al precedente incarico. Nei due anni successivi al primo, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo. Nella retribuzione connessa al precedente incarico non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. La medesima contrattazione integrativa può altresì stabilire, ferma restando la necessaria assenza di valutazione negativa, soglie di valutazione positiva che occorre superare per poter accedere al beneficio di cui al presente comma. 8. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei dirigenti di cui all’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e dei dirigenti di cui all’art. 43 (Retribuzione dei referendari e dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali) del presente CCNL non ancora transitati alla prima fascia ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cui venga riassegnato un incarico dirigenziale di livello non generaleSegretari.

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