Servizi minimi essenziali Clausole campione

Servizi minimi essenziali. Art. 10 –volontariato
Servizi minimi essenziali. Sono confermati gli accordi vigenti relativi ai contingenti minimi di personale necessari a garantire i servizi minimi essenziali nell’Ente, ed in specifico:
Servizi minimi essenziali. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 146 del 12.6.90, come modificato dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, in materia di servizi essenziali in caso di sciopero, le parti individuano in ambito delle proprie attività le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello regionale/territoriale, nell’ambito del rapporto tra le Parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa: • le prestazioni di assistenza finalizzate ad assicurare la tutela alla persona ivi compreso il trasporto funebre e le attività cimiteriali, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto fra le parti, appositi contingenti di personale. Le parti si impegnano a definire entro quattro mesi dalla firma del presente contratto un regolamento in conformità alla Legge 83/2000.
Servizi minimi essenziali. Sono servizi essenziali, la cui funzionalità va garantita in caso di sciopero per assicurare l’effettività, nel contenuto essenziale, dei diritti costituzionalmente tutelati, quelli di seguito elencati, limitatamente alle prestazioni individuate come indispensabili: IL SERVIZIO DI STATO CIVILE, limitatamente all’accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti nel giorno antecedente o successivo a due giorni consecutivi non lavorativi. Il servizio, come sopra descritto, richiede la prestazione lavorativa di Ufficiali di Stato Civile distribuiti fra le due sedi centrali (Centro Storico e Mestre). Le prestazioni indispensabili relative al servizio di Stato Civile sono garantite mediante l’astensione dallo sciopero di n. 1 ufficiale di Stato Civile munito di delega per l’Ufficio del Centro Storico reperito a rotazione, secondo l’ordine alfabetico, fra tutto il personale all’uopo qualificato; n. 1 ufficiale di Stato Civile per l’Ufficio di Mestre reperito con il medesimo criterio. IL SERVIZIO ELETTORALE, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e nei 5 giorni precedenti alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste elettorali, al fine di garantirne la certificazione. Si dà atto che, a norma dell’Accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 19/09/2002 sono escluse le manifestazioni di sciopero nel periodo compreso fra cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali, e si conferma ciò integralmente.
Servizi minimi essenziali. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 2 dell’accordo collettivo nazionale del 7.5.2002 in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito dell’Area Dirigenziale del Comparto delle Funzioni Locali, sono esonerati dal diritto di sciopero i titolari delle seguenti posizioni dirigenziali, al fine di garantire la continuità delle prestazioni individuali: - N. 1 dirigente dell’Area Risorse Umane, Organizzazione e Servizi strumentali - N. 1 dirigente dell’Area Infrastrutture - N. 1 dirigente dell’Area Ambiente e Tutela del territorio - Altri dirigenti designati dal Segretario/Direttore Generale in caso di particolari necessità ed emergenze
Servizi minimi essenziali. Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90 e successive integrazioni e modifiche. Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa specificata nel contratto di istituto relativo al personale ATA. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.
Servizi minimi essenziali. 1. Le parti, relativamente alla regolamentazione del diritto di sciopero per i contingenti addetti ai servizi minimi essenziali, concordano le seguenti proposte di esonero:
Servizi minimi essenziali. L’Azienda, in ottemperanza della L. 146/90 e successive modifiche e integrazioni, garantisce in caso di sciopero l’effettuazione dei trasporti nelle fasce orarie dalle ore 5,00 alle ore 7,59 e dalle ore 12,30 alle ore 15,29.
Servizi minimi essenziali. 1. L’esercizio del diritto di sciopero va contemperato con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione. Le prestazioni indispensabili vanno erogate anche nell’evenienza di sciopero, sia mediante l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti a tali prestazioni, sia mediante forme di erogazione periodica, cioè con fascia oraria ridotta.
Servizi minimi essenziali. 1. L'Ente, nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero garantito dalle leggi n. 146/90 e n. 83/00 nonché dall'Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni minime indispensabili del Comparto Autonomie Locali del 19.09.2002, in occasione della proclamazione di sciopero da parte delle OO.SS., individua i dipendenti esonerati dall'effettuazione dello stesso tramite sorteggio, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente.