Clausola elastica. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le Parti stipulati il presente C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche [e flessibili] previste dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche [e/o-flessibili] ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole [flessibili e/o] elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole [flessibili e/o] elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole [flessibili od] elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole [flessibili e/o] elastiche è di almeno due giorni. Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole [flessibili] relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di tali clausole [flessibili] verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 208. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 del C.C.N.L. secondo le modalità previste dall’art. 211 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole [flessibili] od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole [flessibili e/o] elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’indennità di cui al presente comma sarà pari ad almeno 155 euro non cumulatoli, da corrispondere per quote mensili, a decorrere dall’1.1.2025. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole [flessibili od] elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole [flessibili od] elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 169 del C.C.N.L., debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Commercio Accordo Di Rinnovo
Clausola elastica. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le Parti stipulati il presente C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche [e flessibili] previste dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito e08 - Il Sole 24Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche [e/o-flessibili] ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole [flessibili e/o] elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole [flessibili e/o] elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole [flessibili od] elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole [flessibili e/o] elastiche è di almeno due giorni. Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole [flessibili] relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di tali clausole [flessibili] verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 208. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 del C.C.N.L. secondo le modalità previste dall’art. 211 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole [flessibili] od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole [flessibili e/o] elastiche le parti interessate possono concordare internazional un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’indennità di cui al presente comma sarà pari ad almeno 155 euro non cumulatoli, da corrispondere per quote mensili, a decorrere dall’1.1.2025. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole [flessibili od] elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole [flessibili od] elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 169 del C.C.N.L., debitamente comprovate. .
.p.A. Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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