Clausola di recesso Clausole campione

Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
Clausola di recesso. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. L’ARNAS “X. Xxxxxx” ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale delle prestazioni aggiudicate. In tale evenienza l’aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese. L’ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva altresì la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna. Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC. Ai sensi dell’art. 1672 c.c., l’aggiudicatario ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.
Clausola di recesso. L’Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale della fornitura aggiudicata. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese.
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, tra le parti, la Società può recedere dalla polizza. Il recesso decorre:
Clausola di recesso. 0.Xx caso di mancato accordo ai sensi dell’Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo tra le Parti ai sensi dell’art. 7, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell’art. 7, presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione del dettaglio di tutti i sinistri denunciati dal Contraente di cui all’art. 36 “Produzione di informazioni sui sinistri”, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Clausola di recesso. Ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. 385/93 (TUB) è concesso al Consumatore il diritto di recesso, l’esercizio del quale deve avvenire, secondo le modalità previste dall’art. 64 c. 2 del D. Lgs. 206/2005 (Codice dl consumo), entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione della richiesta e, in caso di avvenuta erogazione, a condizione del rimborso del capitale e del pagamento degli intessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al medesimo tasso contrattuale (TAN), nonché del rimborso delle somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla pubblica amministrazione.
Clausola di recesso. 1.65. Ai sensi dell’art. 1373 c.c., CENASP potrà recedere dal presente contratto e senza il diritto al percepimento di alcuna indennità da parte del “R.A.”, con preavviso di giorni 30 (trenta) inviato con le modalità indicate al precedente art. 14, ove si verifichi il trasferimento di quote del capitale sociale del “R.A.” a persone fisiche e/o giuridiche non di gradimento di CENASP.