Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le Parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell’art.7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’articolo 25 ”Produzione di informazioni sui sinistri” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Clausola di recesso. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. L’ARNAS “X. Xxxxxx” ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale delle prestazioni aggiudicate. In tale evenienza l’aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese. L’ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva altresì la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna. Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC. Ai sensi dell’art. 1672 c.c., l’aggiudicatario ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, tra le parti, la Società può recedere dalla polizza. Il recesso decorre:
a. dalla scadenza dell’annualità nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei primi sei (6) mesi dell’anno;
b. dalla scadenza del primo semestre dell’anno successivo nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei secondi sei (6) mesi dell’anno. La facoltà di recesso si esercita entro trenta (30) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della controproposta dell’Associato. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 21 (Produzione di informazioni sui sinistri) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso. In ogni caso, premesso che la presente polizza fa parte della procedura di gara aperta, esperita dal Contraente ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento dei “Servizi Assicurativi”, il Contraente ha facoltà di recedere anche dalle altre polizze che fanno parte del medesimo Lotto al quale la presente appartiene.
Clausola di recesso. L’Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale della fornitura aggiudicata. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese.
Clausola di recesso. 0.Xx caso di mancato accordo ai sensi dell’Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
Clausola di recesso. ART. 1373 C.C.
Clausola di recesso. ART. 1373 C.C 14 Art. 16. Responsabilità civile 14
Clausola di recesso. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione,