COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO. La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto. In caso di mancanza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure: a) vitto e alloggio: metà della normale retribuzione complessiva; b) vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione complessiva; c) vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione complessiva;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO. La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi in- tegrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto. In caso di mancanza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure:
a) vitto e alloggio: metà della normale retribuzione complessiva;
b) vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione complessiva;
c) vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione complessiva;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO. Art. 216 - Coabitazione, vitto e alloggio La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto. In caso di mancanza carenza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure:
a) vitto e alloggio: metà della normale retribuzione complessivadi fatto di cui all’art. 195;
b) vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione complessiva;
c) vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione complessiva;
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COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO. La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto. In caso di mancanza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure:
a) : vitto e alloggio: metà della normale retribuzione complessiva;
b) ; vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione complessiva;
c) ; vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione complessiva;
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COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO. La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contrattoContratto. In caso di mancanza carenza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio dell'alloggio è stabilito nelle seguenti misure:
a) vitto e alloggio: metà della normale retribuzione complessiva;di fatto di cui all'art. 195;
b) vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione complessivadi fatto di cui all'art. 195;
c) vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione complessivadi cui all'art. 195;
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Samples: CCNL 18.7.2008
COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO. La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto. In caso di mancanza carenza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio dell'alloggio è stabilito nelle seguenti misure:
a) vitto e alloggio: metà della normale retribuzione complessiva;
b) vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione complessiva;
c) vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione complessiva;
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COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO. La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi in- tegrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto. In caso di mancanza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure:
a) : vitto e alloggio: metà della normale retribuzione complessiva;
b) ; vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione complessiva;
c) ; vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione complessiva;; alloggio: un quinto della normale retribuzione complessiva.
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