COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO. Art. 216 - Coabitazione, vitto e alloggio a) vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all’art. 195;
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COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO. Art. 216 - Coabitazione, vitto e alloggio
a) vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all’art. 195;
b) vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195;
c) vitto (un pasto): un quarto della retribuzione di cui all’art. 195;
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