Codice disciplinare Clausole campione

Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall' art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
Codice disciplinare. 1. Le Aziende sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni: - l’ intenzionalità del comportamento; - il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell’evento; - la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda - entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
Codice disciplinare. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo XXVIII nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 o delle procedure di conciliazione previste dal Titolo VII del presente contratto.
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni: • la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; • le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Ente o con l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; • l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
Codice disciplinare. 11. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le dispo- sizioni contenute nell’articolo 52 del presente CCNL, nonché quelle contenute nei rego- lamenti o accordi aziendali delle agenzie per il lavoro in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nelle bacheche esposte in luogo facilmente accessibile.
Codice disciplinare. (Art.45 CCNL 27.01.05)
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto nell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si precisa quanto segue: L’entità di ciascuna delle sanzioni sarà determinata anche in relazione:
Codice disciplinare. 1. Il testo dell’art. 25 (codice disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
Codice disciplinare. (Art. 60 del CCNL del 1995)