Codice disciplinare Clausole campione

Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. 2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 0, xxxx. x) xxx X.xxx x. 000/0000; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970; f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattis...
Codice disciplinare. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo XXVIII nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 o delle procedure di conciliazione previste dal Titolo VII del presente contratto.
Codice disciplinare. 1 Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto nell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si precisa quanto segue: L’entità di ciascuna delle sanzioni, di seguito esemplificativamente indicate, sarà determinata anche in relazione: a. alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; b. al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; c. al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, di cui al sopra richiamato art. 7 della L. 300/70. 2 Si applica secondo i predetti criteri di graduazione, la sanzione disciplinare del rimprovero verbale per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento. 3 Si applicano, secondo i predetti criteri di graduazione, le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto per una delle mancanze elencate di seguito al lavoratore che: a. non osservi le disposizioni di servizio; b. non rispetti l’orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle presenze; c. non provveda a comunicare il motivo dell’assenza entro lo stesso giorno in cui la stessa si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore; d. si assenti arbitrariamente per un periodo non superiore a un giorno; e. non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; f. adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l’uso o se ne avvalga abusivamente; g. in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro portate a sua conoscenza. 4 Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione per una delle mancanze elencate di seguito: a. per recidiva entro un anno dalla data di applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo; b. per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti e verso il pubblico; c. per tolleranza di irregolarità di servizio di atti di indisciplina o di contegno non corretto da parte del dipendente personale; d. per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società; e. per sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore; f. p...
Codice disciplinare. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le dispo- sizioni contenute nell’articolo 52 del presente CCNL, nonché quelle contenute nei rego- lamenti o accordi aziendali delle agenzie per il lavoro in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nelle bacheche esposte in luogo facilmente accessibile.
Codice disciplinare. (Art. 60 del CCNL del 1995)
Codice disciplinare. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
Codice disciplinare. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo La sanzione disciplinare del licenziamento si applica con preavviso: recidiva nel biennio delle mancanze o quando le mancanze siano di particolare gravità; mancato rispetto delle norme in materia di espletamento di attività libero professionale; la violazione degli obblighi di comportamento recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale; gravi fatti illeciti di rilevanza penale; condanna, anche non passata in giudicato, per: – per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012; – per i delitti indicati dall’art.12, commi 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 2018 n.3; – quando alla condanna consegua c l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; – gravi delitti commessi in servizio; – delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 97/2001; In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico, entro 15 giorni dalla stipula del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione. 67 l’Azienda qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: a) Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; - all' eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; - al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge; - al comportamento verso gli utenti;
Codice disciplinare. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 300/70, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei Lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti. 2. Il Lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, potrà avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’Art. 7 della L. 300/70 e successive modificazioni ed integrazioni, o di quelle previste dal presente CCNL.
Codice disciplinare. Il Codice disciplinare, redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970 deve essere affisso in luogo ben visibile ai lavoratori e consultabile, nonché deve esserne consegnata una copia al lavoratore.