COLLABORAZIONI PLURIME. 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Comparto Scuola Quadriennio Giuridico 2006 09 E 1° Biennio Economico 2006 07, Contratto Collettivo Nazionale Del Comparto Scuola Quadriennio Giuridico 2006 09 E 1° Biennio Economico 2006 07, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Del Comparto Scuola Per Il Quadriennio Normativo 2006 2009 E Biennio Economico 2006 2007
COLLABORAZIONI PLURIME. 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di serviziocompetente capo d’istituto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola 1998 2001, Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola, Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola
COLLABORAZIONI PLURIME. 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze com- petenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente do- cente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari or- dinari di servizio.
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Samples: www.cislscuolapiemonteorientale.it, www.cislscuola.it
COLLABORAZIONI PLURIME. 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze com- petenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente docen- te della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri eso- neri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenzaappar- tenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
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COLLABORAZIONI PLURIME. 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenzaLa possibilità per attività anche rivolte ad un pubblico adulto possono essere svolte sia nella propria scuola che in altra scuola. Le collaborazione con altre scuole si possono prestare non solo quando non vi sono le competenze professionali, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.ma
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COLLABORAZIONI PLURIME. 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione Istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizioscolastico.
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