Collegio medico Clausole campione
Collegio medico. In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’indennità da corrispondere all’As- sicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si ri- unisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità totale e permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Collegio medico. Nel caso in cui i due medici non raggiungano un accordo sul grado di invalidità permanente, le controversie possono essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico. ▇▇▇▇▇▇▇▇ parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico deve risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. In caso ne valuti l’opportunità, il Collegio medico può rinviare il definitivo accertamento dell’invalidità permanente a una data da definirsi e stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per entrambe le parti.
Collegio medico. In caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di non autosufficienza, l’Assicurato, o altra persona da lui designata, ha la facoltà di promuovere, entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio Medico, composto da 3 medici, di cui uno nominato dalla Società, l’altro dalla Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo la scelta del terzo medico sarà demandata al Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico che risiederà nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Il Collegio Medico decide a maggioranza, come amichevole compositore senza formalità di procedura con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale. I medici, ove ritengano più opportuno potranno esprimere qualsiasi accorgimento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e metà di quelle del terzo. Tutte le altre spese sono a carico della parte soccombente.
Collegio medico. Nel caso in cui i due medici non raggiungano un accordo sul grado di invalidità permanente, le controversie possono essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico. ▇▇▇▇▇▇▇▇ parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. ,O &ROOHJLR PHGLFR GHYH ULVLHGHUH QHOOD VHGH GHOO·LVWLWXWR GL 0HGLFLQD /HJDOH GHO FRPXQH SL vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. ,Q FDVR QH YDOXWL O·RSSRUWXQLWj, LO &ROOHJLR PHGLFR SXz ULQYLDUH LO GHÀQLWLYR DFFHUWDPHQWR GHOO·LQYDOLGLWj SHUPDQHQWH D XQD GDWD GD GHÀQLUVL H VWDELOLUH XQ DQWLFLSR VXOO·LQGHQQL]]R. /H decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per entrambe le parti.
Collegio medico. SEZIONE GARANZIA GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Collegio medico. In caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di non autosufficienza, il Contraente o l’Assicurato, o il suo Amministratore di Sostegno di cui alla Legge n.6/2004, ha la facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio Medico, composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l’altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo la scelta del terzo medico sarà demandata al Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico che risiederà nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Collegio medico. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società̀ al seguente indirizzo: Nel reclamo – di cui si allega esempio - dovranno essere indicati i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente; - Numero della Polizza e nominativo del Contraente; - Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. La Società̀ gestirà̀ il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà̀ rivolgersi all’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – Telefono 06/421331 – fax 06/▇▇▇▇▇▇▇▇ o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società̀ e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
