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Esonero denuncia altre assicurazioni Clausole campione

Esonero denuncia altre assicurazioni. Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Compagnie per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesione, ed indennità di ricovero, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.
Esonero denuncia altre assicurazioniIl Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.
Esonero denuncia altre assicurazioni. L’Aderente è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto all’Assicuratore dell'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Esonero denuncia altre assicurazioni. Fermo quanto previsto all’art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di dare comunicazione a Poste Assicura S.p.A. dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Nel caso di sinistro, ai sensi dell’art. 1910, 3° comma, del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato sarà tenuto a comunicare alla Società l’esistenza di qualsiasi altra copertura assicu- rativa stipulata in relazione al medesimo rischio. Norme relative ai sinistri
Esonero denuncia altre assicurazioniIl Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Compagnie.
Esonero denuncia altre assicurazioniIl Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.
Esonero denuncia altre assicurazioni. A meno che non sia specificamente richiesto nella proposta di polizza il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare preventivamente altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero successivamente stipulate per le stesse persone o categorie di persone, ma in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza.
Esonero denuncia altre assicurazioniIl Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con l’Impresa stessa o con altri Assicuratori; deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di danno. L’assicurazione Assistenza Auto Generali può essere prestate, a scelta dell’Assicurato, in due diverse forme: Confort (cl. 87) oppure Top (cl. 97) ed è operante a condizione che uno dei relativi codici sia espressamente richiamato in polizza. Nei limiti ed alle condizioni che seguono, viene prestata assistenza all’assicurato nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.
Esonero denuncia altre assicurazioniIl Contraente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Esonero denuncia altre assicurazioni. 16 Art. A 7 Rinuncia alla rivalsa 16 Art. A 8 Persone non assicurabili 16 Art. A 9 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari 17