COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI. 1) Nell’ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari, la SIM riceve dal CLIENTE ordini di sottoscrizione a fronte di operazioni di collocamento di strumenti finanziari e ordini di sottoscrizione, rimborso e switch inerenti quote di OICR (quali a titolo esemplificativo: fondi comuni d’investimento, SICAV, fondi di fondi Alternativi), nel seguito “FONDI” collocati dalla SIM. 2) La SIM si attiene alle disposizioni impartite dal CLIENTE nei limiti e secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa nonché secondo quanto previsto dalle società emittenti nella documentazione inerente i FONDI, mettendo a disposizione e consegnando al CLIENTE copia del prospetto informativo o l'eventuale nota informativa sintetica, secondo la disciplina applicabile in materia di sollecitazione all’investimento. 3) La revoca da parte del CLIENTE degli ordini impartiti può avvenire solo se non ancora eseguiti dalla SIM o da questa trasmessi alle società emittenti. 4) Il CLIENTE è tenuto a fornire alla SIM la liquidità necessaria, comprensiva di ogni eventuale commissione e spesa, all’esecuzione di ciascun ordine. 5) La SIM NON è responsabile della mancata trasmissione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo. In tali casi la SIM informa tempestivamente il CLIENTE dell’impossibilità di eseguire le disposizioni e, salvo che il CLIENTE non provveda tempestivamente a revocarle, procede alla loro esecuzione e/o alla loro trasmissione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 6) In relazione al servizio di collocamento dei FONDI non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del CLIENTE ed a favore della SIM se non quelle indicate nei prospetti informativi.
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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement, Investment Services Agreement
COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI. 1) Nell’ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari, la SIM riceve dal CLIENTE ordini di sottoscrizione a fronte di operazioni di collocamento di strumenti finanziari e ordini di sottoscrizione, rimborso e switch inerenti quote di OICR (quali a titolo esemplificativo: fondi comuni d’investimento, SICAV, fondi di fondi Alternativi), nel seguito “FONDI” collocati dalla SIM.
2) La SIM si attiene alle disposizioni impartite dal CLIENTE nei limiti e secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa nonché secondo quanto previsto dalle società emittenti nella documentazione inerente i FONDI, mettendo a disposizione e consegnando al CLIENTE copia del prospetto informativo o l'eventuale nota informativa sintetica, secondo la disciplina applicabile in materia di sollecitazione all’investimento.
3) La revoca da parte del CLIENTE degli ordini impartiti può avvenire solo se non ancora eseguiti dalla SIM o da questa trasmessi alle società emittenti.
4) Il CLIENTE è tenuto a fornire alla SIM la liquidità necessaria, comprensiva di ogni eventuale commissione e spesa, all’esecuzione di ciascun ordine.
5) La SIM NON è responsabile della mancata trasmissione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo. .
6) In tali casi la SIM informa tempestivamente il CLIENTE dell’impossibilità di eseguire le disposizioni e, salvo che il CLIENTE non provveda tempestivamente a revocarle, procede alla loro esecuzione e/o alla loro trasmissione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
67) In relazione al servizio di collocamento dei FONDI non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del CLIENTE ed a favore della SIM se non quelle indicate nei prospetti informativi.
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