Copertura finanziaria Clausole campione
Copertura finanziaria. 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse:
a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00
b) POR FESR: euro 650.000
c) POR FSE: euro 305.514,40
d) PSR FEASR: euro 900.000
e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60
Copertura finanziaria. Le attività oggetto del presente Accordo trovano copertura nelle risorse appositamente stanziate nel bilancio regionale, ai sensi dell’art. 55 del R.D. n. 2669/1937, della L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art.6 comma 12, lett. a) della L.R. 7 agosto, n. 5, per il servizio di piena. Titolari dei relativi capitoli di spesa sono i Servizi del Genio Civile competenti per territorio. Ai sensi della Direttiva allegata al Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 45 del 05.08.2010, tali risorse sono annualmente programmate mediante apposito Decreto Assessoriale.
Copertura finanziaria. 1. L’acquisto degli autobus di cui al precedente art. 4, coerentemente con Programma Generale di Investimento 2015-2019 per Materiale Rotabile su Gomma destinato al trasporto pubblico locale, trova copertura finanziaria:
a. con le risorse provenienti dal fondo ex art. 1, comma 224 L. 190/2014 riparto 2015/2016 – Decreto di impegno n. 125 del 27.04.2017;
b. contributo a carico delle società assegnatarie, determinato nella misura del 30% del costo di acquisto di ogni veicolo, oltre IVA sull’intero importo;
2. In particolare, la copertura finanziaria del 70% del costo di acquisto di ogni veicolo da garantire con i suddetti fondi pubblici (precedenti lett. a), del presente Accordo Quadro è garantita: - con Decreto Dirigenziale n. 125 del 27.04.2017 sono state impegnate a favore di ACaMIR le risorse Fondo ex art 1, comma 224, L. 190/2014 riparto 2015-2016 pari a € 29.025.304,66, imputate come segue sulle diverse annualità: esercizio 2017 € 11.610.121,86, esercizio 2018 € 8.707.591,40, esercizio 2019 € 8.707.591,40; - La delibera n. 267/2018 ha, altresì, disposto l’utilizzo delle risorse del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pari a €11.441.385,00 di cui al D.D. n. 25 del 23.01.2017 dello stesso Ministero che disciplina le modalità di utilizzo del finanziamento per l’acquisto degli autobus destinati al TPL regionale ed interregionale, a valere sul fondo di cui al comma 866, Art. 1 della L. n. 208 del 28/12/2018. Dunque, con determina del Commissario n. 244 del 08/10/2018, si è dato atto: - della Deliberazione di Giunta Regionale n. 267 del 08.05.2018 recante, fra l’altro, l’approvazione del nuovo Piano dei fabbisogni di materiale rotabile su gomma e, segnatamente, della rimodulazione degli stessi fabbisogni e dei nuovi valori di fornitura riportati nell’Allegato n. 2 del medesimo atto giuntale ed indicati nella precedente tabella n. 1; - della rimodulazione di cui sopra, relativamente al Lotto 1 CUP B20A17000010008 (da riappaltare), al Lotto n. 3 CUP B20A17000010008 - CIG 7084467F19 ed al Lotto n. 4 CUP B20A17000010008 - CIG 70845080F377/2018 (entrambe già aggiudicati giusta D.C. n. 77/2018), che rientra nella disponibilità finanziaria assicurata dalla Regione Campania con il sopra citato Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la Mobilità di impegno contabile n. 125 del 27.04.2017 per un importo complessivo post-gara di € 29.025.304,66 a valere sulle risorse ministeriali di cui al Fondo ex art 1, comma 224, L. 190/2014 riparto 2015-2016.
3. P...
Copertura finanziaria. 1. All’onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l’organo di garanzia e il servizio dell’editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall’applicazione della presente legge per il periodo 1o luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l’anno finanziario 1981.
2. Il Ministro del Tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Copertura finanziaria. 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, è riportata nell’Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.
2. In particolare, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la copertura finanziaria è assicurata con le risorse iscritte sul Capitolo 7119 e impegnate con Decreto Direttoriale n. 503 del 22 dicembre 2015.
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, le Regioni/Province Autonome assicurano la copertura finanziaria anche attraverso uno o più soggetti co- finanziatori pubblici e/o privati purché la scelta di questi ultimi sia effettuata secondo i principi di trasparenza e garanzia di accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati.
4. Qualora la quota di co-finanziamento delle Regioni/Province Autonome, in qualunque modo determinata, si riduce, il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riduce in proporzione.
Copertura finanziaria. Il MIBACT, nell’ambito dei Piani e Programmi a valere sulle risorse nazionali e comunitarie della politica di coesione, e in coerenza con i vincoli di eleggibilità territoriale delle diverse programmazioni, si impegna a: - sostenere la realizzazione di interventi e iniziative nei territori delle Isole minori, così come già stabilito nel Piano Stralcio “Cultura e Turismo” (FSC) a favore delle isole di La Maddalena (OT), di Ventotene (S. Stefano, LT), delle Tremiti (FG). Potranno, altresì, essere finanziati ulteriori interventi, anche nelle altre isole socie ANCIM, nell’ambito del PON Cultura e Sviluppo (FESR) e del Programma Complementare (FdR) nel periodo di programmazione 2014-2020 in considerazione che gli attrattori culturali delle piccole isole per la loro significatività e rilevanza costituiscono un fattore di sviluppo anche per i poli di grande attrattiva già individuati; - finanziare progetti di isole non strettamente inseriti nel contesto delle Regioni meno sviluppate, ma comunque con le caratteristiche di fragilità, emarginazione che esse hanno perché definite aree interne ultraperiferiche; - dare priorità di finanziamento, a valere sui ribassi d’asta e eventuali disimpegni, ai progetti culturali inseriti nel DUPIM isole minori. Le Regioni ed i Comuni insulari si impegnano a favorire gli obiettivi, di cui agli articoli precedenti, indirizzando quote dei finanziamenti ad essi assegnati nel fondo unico isole minori per finanziare i progetti DUPIM. Le Regioni si impegnano alla realizzazione del programma delle Isole di loro riferimento con risorse proprie e attraverso l’inserimento dei progetti nella nuova programmazione comunitaria 2014-2020, e negli altri atti di programmazione. I Comuni delle Isole minori si impegnano alla realizzazione del programma di sviluppo integrato anche con risorse proprie e con finanziamenti di bandi comunitari specifici (INTERREG Italia-Francia ecc.). I soggetti sottoscrittori si impegnano a prevedere ulteriori deroghe e flessibilità ad invarianza delle coperture finanziarie come concordemente definite.
Copertura finanziaria. La spesa troverà copertura sul fondo DIPARTIMENTO-ECC-QDIP (Cup J31G18000120001), e sui fondi di COFINANZIAMENTO DSE voce coan CA.EC.02.12 ALTRI COSTI di cui è titolare il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. La delibera ANAC del 19 dicembre 2018, n. 1174 quantifica in euro 375,00 il contributo a carico della stazione appaltante in relazione al valore dell’appalto. Tale contributo trova copertura sul fondo BDF19Q5 – Budget di Funzionamento, voce coan CA.EC.05.01.04 Imposte, tasse e altri oneri indiretti, di cui è titolare il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Copertura finanziaria. 1. Agli oneri derivanti da la presente legge, valutati in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere da l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione de lo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, ne l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» de la missione «Fondi da ripartire» de lo stato di previsione del Ministero de l'economia e de le finanze per l'anno 2015, a lo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli a fari esteri e de la cooperazione internazionale.
2. Ai sensi de l'articolo 17, comma 12, de la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro de l'istruzione, de l'universita' e de la ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro de l'economia e de le finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a le previsioni di cui al comma 1, il Ministro de l'economia e de le finanze, sentito il Ministro de l'istruzione, de l'universita' e de la ricerca, provvede mediante riduzione, ne la misura necessaria a la copertura finanziaria del maggior onere risultante da l'attivita' di monitoraggio, de le dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi de l'articolo 21, comma 5, lettera b), de la legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate a le spese di missione ne l'ambito del programma di spesa «Sistema universitario e formazione post-universitaria» de la missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari a l'importo de lo scostamento, i limiti di cui a l'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, da la legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro de l'economia e de le finanze riferisce senza ritardo a le Camere con apposita relazione in merito a le cause degli scostamenti e a l'adozione de le misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro de l'economia e de le finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Copertura finanziaria. 1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a Lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Copertura finanziaria. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata una spesa pari a euro 135.000 per l'anno 2014 e a euro 315.000 per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, nella misura di euro 315.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle proiezioni per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.