Comitato congiunto. 1. Gli Stati contraenti istituiscono un comitato congiunto paritetico composto da rappresentanti degli Stati contraenti.
Comitato congiunto. 1. Le parti istituiscono un comitato congiunto, composto da rappresentanti degli Stati Uniti e da rappresentanti dell'Unione europea, che fornisce alle parti un forum di consultazione e di scambio di informazioni sulla gestione dell'accordo e sulla sua corretta attuazione.