Comitato congiunto Clausole campione
Comitato congiunto. 1. Gli Stati contraenti istituiscono un comitato congiunto paritetico composto da rappresentanti degli Stati contraenti.
2. Oltre ai compiti conferitigli in altre disposizioni della presente Convenzione, il comitato congiunto esercita, su richiesta di uno Stato contraente, le seguenti fun- zioni:
a) verifica del corretto funzionamento della presente Convenzione;
b) analisi degli sviluppi rilevanti;
c) emanazione di raccomandazioni destinate agli Stati contraenti sulla modifica o sulla revisione della presente Convenzione.
Comitato congiunto. 1. Le parti istituiscono un comitato congiunto, composto da rappresentanti degli Stati Uniti e da rappresentanti dell'Unione europea, che fornisce alle parti un forum di consultazione e di scambio di informazioni sulla gestione dell'accordo e sulla sua corretta attuazione.
2. Le parti si consultano in seno al comitato congiunto per quanto riguarda il presente accordo:
a) previo accordo delle parti nel caso una parte proponga la consultazione;
b) almeno una volta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, e, successivamente, una volta all'anno, a meno che le parti non decidano altrimenti;
c) se una delle parti presenta una richiesta scritta di consultazione obbligatoria; e
d) se una parte notifica per iscritto la sua intenzione di denunciare l'accordo.
3. Il comitato congiunto può trattare quanto segue:
a) le questioni connesse all'attuazione dell'accordo;
b) gli effetti dell'accordo, nelle giurisdizioni delle parti, sui consumatori per quanto concerne l'assicurazione e la riassicu razione, e le operazioni commerciali degli assicuratori e dei riassicuratori;
c) le eventuali modifiche del presente accordo proposte da una delle parti;
d) qualsiasi questione che renda obbligatoria la consultazione;
e) la notifica dell'intenzione di denunciare il presente accordo; e
f) altre questioni eventualmente decise dalle parti.
4. Il comitato congiunto può adottare il proprio regolamento interno.
5. Il comitato congiunto è presieduto, a turno, su base annua, da una delle parti, salvo decisione contraria. Il comitato congiunto può essere convocato dal suo presidente nei tempi e con le modalità eventualmente stabiliti dalle parti.
6. Il comitato congiunto può convocare gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.
Comitato congiunto. È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti della presente Convenzione.
