Comitato congiunto. 1. Gli Stati contraenti istituiscono un comitato congiunto paritetico composto da rappresentanti degli Stati contraenti. 2. Oltre ai compiti conferitigli in altre disposizioni della presente Convenzione, il comitato congiunto esercita, su richiesta di uno Stato contraente, le seguenti fun- zioni: a) verifica del corretto funzionamento della presente Convenzione; b) analisi degli sviluppi rilevanti; c) emanazione di raccomandazioni destinate agli Stati contraenti sulla modifica o sulla revisione della presente Convenzione.
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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione
Comitato congiunto. 1. Gli Stati contraenti istituiscono un comitato congiunto paritetico composto da rappresentanti degli Stati contraenti.
2. Oltre ai compiti conferitigli in altre disposizioni della presente Convenzione, il comitato congiunto esercita, su richiesta di uno Stato contraente, le seguenti fun- zionifunzio- ni:
a) verifica del il corretto funzionamento della presente Convenzione;
b) analisi degli analizza gli sviluppi rilevanti;
c) emanazione di emana raccomandazioni destinate agli Stati contraenti sulla modifica o sulla revisione della presente Convenzione.
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Samples: Fiscal Cooperation Agreement
Comitato congiunto. 1. Gli Stati contraenti istituiscono con l’entrata in vigore della presente Conven- zione un comitato congiunto paritetico composto da rappresentanti degli dei due Stati contraenti.
2. Il comitato congiunto definisce la forma e il contenuto dei certificati previsti nella presente Convenzione.
3. Oltre ai compiti conferitigli in altre disposizioni della presente Convenzione, il comitato congiunto esercita, su richiesta di uno Stato contraente, esercita le seguenti fun- zionifunzioni:
a) verifica del corretto funzionamento della presente Convenzione;
b) analisi degli sviluppi rilevanti;
c) emanazione di raccomandazioni destinate agli Stati contraenti sulla modifica o sulla revisione della presente Convenzione.
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Samples: Convenzione