Comitato di Direzione Clausole campione

Comitato di Direzione. 1. Il Comitato di Direzione è l’organo preposto al coordinamento dell’azione delle posizioni di responsabilità dirigenziale e delle relative strutture di riferimento, al fine della definizione di linee d’indirizzo gestionali ed operative per l’attuazione degli obiettivi individuati dall’amministrazione nell’ambito degli atti di programmazione dell’ente. 2. Il Comitato di Direzione è composto dal Segretario Generale e dai Dirigenti. È convocato almeno una volta al mese dal Segretario Generale. Il Sindaco, qualora lo ritenga, partecipa alle riunioni. Il Segretario Generale, qualora lo ritenga, può invitare alle riunioni altri soggetti.
Comitato di Direzione. Al fine di esercitare il controllo sull’attuazione generale del Servizio Regione avrà facoltà di definire un Comitato di Direzione. Il Comitato di Direzione eserciterà il controllo strategico sul Servizio e sarà incaricato della valutazione dello stato di avanzamento complessivo.
Comitato di Direzione. Sezione 1 Decisioni riservate ai Membri (a) scegliere la moneta di conto e fissare il valore nominale dei titoli di parteci- pazione; (b) determinare le condizioni alle quali il Fondo accetta aiuti finanziari o prende in prestito fondi e fissare i diritti da accordare ai finanziatori o ai prestatori, compresi i loro diritti sugli averi del Fondo; (c) fissare le scadenze di liberazione secondo i bisogni del Fondo per la realiz- zazione dei suoi scopi; (d) fissare i principi di gestione del Fondo; (e) autorizzare i governi altri dai governi membri del Consiglio d’Europa ad aderire al Fondo, fissare le condizioni di tale ammissione e il numero dei titoli di partecipazione da sottoscrivere da questi governi; (f) nominare il Governatore, revocarlo, accettarne le dimissioni; (g) raccomandare le misure legislative, internazionali o altre che i Membri adot- teranno, specialmente per definire il regime speciale degli averi o beni del Fondo sul proprio territorio o sul territorio terzo, e gli impegni dei Membri risultanti da operazioni speciali del Fondo; (h) emendare il presente Statuto, senza tuttavia mutarne gli scopi; (i) interpretare il presente Statuto; (j) sospendere definitivamente le operazioni del Fondo e distribuirne gli averi; (k) stabilire il regolamento interno e designare il proprio presidente; (l) designare i tre commissari che costituiranno il Comitato di Sorveglianza.
Comitato di Direzione. 17 ART. 22 -
Comitato di Direzione. È composto dal Direttore Generale e dai 5 capi area. Favorisce lo scambio di informazioni, il coordinamento delle decisioni e la condivisione delle strategie e delle politiche.
Comitato di Direzione. Il Comitato di Direzione è un organo aziendale composto da:  L’Amministratore (A.U. o presidente del Cda ovvero il Rappresentante della Direzione) che lo presiede  il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato  il Responsabile Area Contabilità e Bilancio  il Responsabile Area Affari Generali  il Responsabile Tecnico Impianto  il Responsabile Adempimenti  il Responsabile Comunicazione  il Responsabile Commerciale  I procuratori speciali ovvero il direttore generale ove nominati  L’RSPP Il Comitato concorre alla realizzazione delle politiche e degli obiettivi aziendali. In particolare, gli obiettivi del Comitato di Direzione sono:  condividere visione, missione e valori della Società, nonché le informazioni sull’andamento degli indicatori di interesse comune;  elaborare il Piano di Miglioramento per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e la responsabilità sociale;  presentare proposte di modifiche ai processi aziendali, alle strategie commerciali;  relazionare su opportunità di mercato, innovazioni tecnologiche;  verificare lo stato degli obiettivi aziendali, analizzando gli eventuali scostamenti rispetto ai programmi;  riesaminare almeno una volta all’anno il SGI per il miglioramento dello stesso, con le modalità previste dal manuale. La partecipazione alle riunioni del Comitato di Direzione, in ragione degli argomenti all’ordine del giorno, può essere estesa ad altre funzioni sia interne che esterne all’azienda.
Comitato di Direzione. 1. Sono componenti del Comitato di Direzione oltre al Direttore Generale, che lo presiede, ed al Segretario Generale: - il Direttore Generale Xxxxxxx; - il Vice Direttore Generale Servizi Amministrativi e Legali, Gioventù, Decentramento, Commercio e Suolo Pubblico; - il Vice Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx; - il Direttore Centrale Xxxxxxx Xxxxx; - il Direttore Centrale Contratti, Appalti ed Economato; - il Direttore della Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione della Città; - il Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità; - il Direttore della Divisione Corpo di Polizia Municipale; - il Direttore della Divisione Servizi Educativi; - il Direttore della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie; - il Direttore della Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale, Servizi al Cittadino; - il Direttore della Divisione Servizi Tributari e Catasto; - il Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata. 2. Al Comitato di Direzione spetta anche, attraverso l'elaborazione di idonei documenti, l'attività propositiva e di collaborazione al Sindaco e alla Giunta Comunale nella predisposizione degli strumenti generali previsionali e programmatici nonchè nella formulazione di proposte per l'emanazione degli atti di indirizzo e di alta amministrazione, per la definizione di obiettivi e priorità, per l'elaborazione di direttive generali alla dirigenza.
Comitato di Direzione. 1. Il Comitato di Direzione, nominato secondo i criteri previsti nella Convenzione, è l'organo di Direzione del Museo. E' responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Esso delibera in ordine all'organizzazione, al funzionamento, alla programmazione del Museo Omero, alla gestione del personale, alla manutenzione ordinaria, alla collezione, alle iniziative connesse e a ogni altra funzione stabilita dalla Legge istitutiva del Museo. È convocato per posta elettronica dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione, le sue sedute sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza semplice 2. Il Comitato di Direzione predispone, su proposta del Presidente, il piano annuale di attività e il rapporto annuale di gestione, da sottoporre al Comitato Consultivo. Successivamente, viene presentato alla Giunta comunale, al Ministero della Cultura tramite la Direzione Regionale Musei Marche. Per ogni seduta viene redatto un verbale da approvare nella seduta successiva. Per i componenti del Comitato di Direzione non sono previsti gettoni di presenza, compensi o remunerazioni di alcuna sorta. I membri del Comitato di Direzione restano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

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  • Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

  • Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del Risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

  • Diritto di opposizione Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

  • Impresa di assicurazione Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana. Poste Vita S.p.A. è la Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita, appartenente al più ampio Gruppo Poste Italiane.

  • Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale. 4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa); 6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Diritto di affissione Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

  • Attestazione dello stato di rischio La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio". Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto: ⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione; ⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto: ⚫ per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario; ⚫ per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015. Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: ⚫ sospensione di garanzia nel corso del Contratto; ⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; ⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso; ⚫ cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.