SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
N. 222
CITTÀ DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI
REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data in data 6 maggio 1996 (mecc. 9600758/04) esecutiva dal 27 giugno 1996 e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 29 luglio 1997 (mecc. 9704804/04) esecutiva dal 23 agosto 1997, 5 marzo 1998 (mecc. 9801618/04) esecutiva dal 26 marzo 1998, 21 maggio 1998 (mecc. 9804050/04) esecutiva dal 3 giugno 1998, 16 ottobre 1998 (mecc.
9808775/04) esecutiva dal 6 novembre 1998, 20 ottobre 1998 (mecc. 9808873/04) esecutiva dal
10 novembre 1998, 10 dicembre 1998 (mecc. 9810314/04) esecutiva dal 31 dicembre 1998, 9 marzo 1999 (mecc. 9901732/02) esecutiva dal 30 marzo 1999, 7 settembre 1999 (mecc. 9907748/04), esecutiva dal 28 settembre 1999, 21 dicembre 1999 (mecc. 9912732/04), esecutiva dall'11 gennaio 2000, 6 febbraio 2001
(mecc. 2001 00783/04), esecutiva dal 26 febbraio 2001, 27 luglio 2001 (mecc. 2001 06570/04), esecutiva dal
15 agosto 2001, 4 settembre 2001 (mecc. 2001 07245/04), esecutiva dal 23 settembre 2001, 11 settembre 2001
(mecc. 2001 07223/04), esecutiva dal 30 settembre 2001, 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 01064/004), esecutiva
dal 9 marzo 2003, 8 aprile 2003 (mecc. 2003 02547/004), esecutiva dal 27 aprile 2003, 23 dicembre 2003 (mecc.
2003 12190/004), esecutiva dall'11 gennaio 2004, 13 gennaio 2004 (mecc. 2004 00117/004), esecutiva dal 1
febbraio 2004, 2 marzo 2004 (mecc. 2004 01513/004), esecutiva dal 31 marzo 2004, 6 aprile 2004 (mecc. 2004
02602/004), esecutiva dal 24 aprile 2004 e 8 luglio 2004 (mecc. 2004 05839/004), esecutiva dal 26 luglio 2004,
21 dicembre 2004 (mecc. 2004 12488/004) esecutiva dal 8 gennaio 2005, 28 dicembre 2004 (mecc. 2004
12547/004) esecutiva dal 15 gennaio 2005, 1 marzo 2005 (mecc. 2005 01394/004) esecutiva dal 19 marzo 2005,
22 marzo 2005 (mecc. 2005 02008/004) esecutiva dal 9 aprile, 14 giugno 2005 (mecc. 2005 04706/004)
esecutiva dal 1 luglio 2005, 4 ottobre 2005 (mecc. 2005 07737/004) esecutiva dal 21 ottobre 2005, 7 febbraio
2006 (mecc. 2006 00952/004) esecutiva dal 24 febbraio 2006, 1 agosto 2006 (mecc. 2006 05671/004) esecutiva
dal 18 agosto 2006, 3 ottobre 2006 (mecc. 2006 07043/004) esecutiva dal 20 ottobre 2006 e 19 dicembre 2006
(mecc. 2006 10963/004) esecutiva dal 5 gennaio 2007, 17 gennaio 2008 (mecc. 2008 00169/004) esecutiva dal
29 gennaio 2008, 8 luglio 2008 (mecc. 2008 04267/004) esecutiva dal 22 luglio 2008, 30 gennaio 2009 (mecc.
2009 00447/004) esecutiva dal 14 febbraio 2009 e 20 luglio 2010 (mecc. 2010 04418/004) esecutiva dal 3 agosto
2010.
INDICE
Titolo Primo - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Finalità e criteri Articolo 2 - Fonti di Organizzazione
Articolo 3 - Indirizzo e sovraintendenza
Articolo 4 - Controllo di gestione e valutazione dei risultati
Titolo Secondo - Struttura Organizzativa
Articolo 5 - Assetto strutturale Articolo 6 - Circoscrizioni Articolo 7 - Istituzioni comunali Articolo 8 - Progetti speciali
Articolo 9 - Attività di collaborazione al Sindaco, alla Giunta ed agli Assessori Articolo 10 - Orari degli uffici
Articolo 11 - Dotazione organica Articolo 12 - Mobilità Pubblico Privato
Titolo Terzo - Direzione dell'Ente
Articolo 13 - Direzione generale dell'Ente
Articolo 14 - Criteri, requisiti e modalità per la nomina del Direttore Generale Articolo 14 bis - Direttore Generale Xxxxxxx
Articolo 15 - Segretario Generale Articolo 16 - Vice-Segretario Generale Articolo 17 - Direttore finanziario Articolo 18 - Comitato di Direzione Articolo 19 - Nucleo di Valutazione
Articolo 20 - Qualifica dirigenziale e trattamento giuridico-economico Articolo 21 - Vice Direttori Generali, Direttori Centrali e di Divisione Articolo 22 - Dirigenti
Articolo 23 - Incarichi di direzione e di staff
Articolo 24 - Contratti a tempo determinato per dirigenti ed alte specializzazioni Articolo 25 - Valutazione dei Dirigenti
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità e criteri
1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle leggi vigenti ed allo Statuto, l'assetto organizzativo del Comune di Torino, secondo obiettivi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
Il Regolamento costituisce la fonte cui devono conformarsi, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, gli altri Regolamenti comunali.
2. L'organizzazione degli uffici si ispira ai seguenti criteri:
- distinzione tra attività di indirizzo e di controllo propria degli organi politici e attività di gestione spettante alla dirigenza, contestualmente all'attuazione di un sistema di controllo della gestione e della valutazione dei risultati;
- contenimento del numero delle unità organizzative di massimo livello, mediante
articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee;
- chiara individuazione di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
- valorizzazione e accrescimento professionale di tutte le risorse umane, attuando momenti di riconversione professionale, strutturando sistemi incentivanti, curando l'adeguamento in progresso di tempo delle funzioni dirigenziali e delle competenze ascritte ai singoli profili professionali in coerenza con le esigenze dell'Ente;
- verifica e razionalizzazione costante della funzionalità della struttura, della sua articolazione, della distribuzione di responsabilità e funzioni nonchè dei suoi meccanismi operativi.
Articolo 2 - Fonti di Organizzazione
1. L'organizzazione del Comune è disciplinata dalla normativa generale vigente, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli atti di organizzazione adottati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dal Direttore Generale e dai Dirigenti secondo le competenze previste dal presente Regolamento.
2. Gli atti di organizzazione attengono alla definizione e alla revisione delle unità organizzative, alla loro consistenza organica, all'attribuzione degli incarichi e alla formazione attinente i piani di riconversione del personale.
3. Gli atti di organizzazione sono trasmessi al Direttore Generale che li inoltra al Servizio Centrale Risorse Umane che ne cura la raccolta per tutti gli effetti connessi alla responsabilità e agli istituti contrattuali.
Articolo 3 - Indirizzo e sovraintendenza
1. Il Sindaco nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto impartisce le direttive e stabilisce i metodi di verifica dei risultati della gestione amministrativa diretta alla loro attuazione.
2. Il Sindaco sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune avvalendosi, per quanto concerne le Circoscrizioni, del Comitato di Coordinamento del Decentramento previsto dal relativo Regolamento.
Articolo 4 - Controllo di gestione e valutazione dei risultati
1. La struttura ed il funzionamento del sistema di controllo e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa vengono definiti secondo criteri e procedure coerenti con la normativa e con il contratto collettivo di lavoro.
TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Articolo 5 - Assetto strutturale
1. L'assetto generale dell'Ente è articolato a livello centrale e circoscrizionale.
2. La configurazione strutturale di ciascuna unità organizzativa è peculiare ai suoi compiti e deve costantemente rispondere a criteri di funzionalità ed economicità.
3. La struttura dell'Ente è articolata in unità organizzative a vari livelli funzionali, dotati ciascuno di un proprio grado di autonomia:
- Direzione Generale
direzione generale della struttura dell'Ente e supervisione dell'attività delle Divisioni e Servizi Centrali;
- Vice Direzione Generale
unione coordinata di Divisioni e Servizi Centrali, anche funzionalmente eterogenei;
- Direzione (di Divisione o di Servizio Centrale o semplicemente di più Settori) unione coordinata di settori, servizi, uffici.
Le Divisioni sono strutture operative dotate di funzioni proprie che agiscono con ampia autonomia nell'ambito dell'indirizzo strategico delle politiche di gestione e delle risorse assegnate per la produzione di servizi al cittadino o di servizi connessi al governo del territorio. I Servizi Centrali svolgono attività funzionali all'interno dell'Ente;
- Dirigenza di Coordinamento
unione coordinata di settori funzionalmente omogenei. La Dirigenza di Coordinamento fa permanere al titolare la responsabilità di direzione di un settore e viene assegnata solo in presenza di funzioni di coordinamento di almeno un altro dirigente;
- Direzione di Settore
unione coordinata di servizi e uffici anche funzionalmente eterogenei caratterizzata da:
- rilevante complessità dell'unità organizzativa o delle funzioni, da valutare sia con riferimento alle dimensioni della struttura che alla tipologia dell'attività svolta;
- omogeneità delle funzioni, con riferimento alla tipologia di utenza servita o al tipo di servizio prestato.
4. La struttura organizzativa dell'Ente si articola, alle dipendenze della Direzione Generale, nelle seguenti unità organizzative:
- Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, Ambiente, Edilizia Residenziale Pubblica e Sport affidata al Direttore Generale Xxxxxxx con compiti di supervisione dell'area tecnica;
- Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali, Gioventù, Decentramento, Commercio e Suolo Pubblico con compiti di supervisione delle funzioni amministrative;
- Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie con funzione di presidio di tutte le risorse economiche e finanziarie dell'Ente;
- Servizio Centrale Risorse Umane;
- Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato;
- Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione della Città;
- Divisione Infrastrutture e Mobilità;
- Divisione Corpo di Polizia Municipale;
- Divisione Servizi Educativi;
- Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie;
- Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale, Servizi al cittadino;
- Divisione Servizi Tributari e Catasto;
- Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata.
5. Le attività delle unità organizzative di cui al precedente comma 4 sono indicate in specifico provvedimento approvato dal Direttore Generale.
6. L'istituzione, la modifica o la soppressione di unità organizzative all'interno delle unità di cui al precedente comma 4 avvengono con atto organizzativo del Direttore Generale, fatte salve le variazioni che riguardano settori e tali da non comportare modificazioni alle unità organizzative di livello superiore. A tali ultime variazioni provvede con proprio atto organizzativo il componente del Comitato di Direzione competente dopo aver acquisito il consenso del Direttore Generale.
7. Per l'articolazione organizzativa del Corpo di Polizia Municipale valgono la normativa statale e regionale in materia e il relativo regolamento comunale.
8. Il Servizio Centrale Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento del Consiglio Comunale, gode delle stesse prerogative gestionali e di bilancio delle altre direzioni di massimo livello.
Articolo 6 - Circoscrizioni
1. Le Circoscrizioni sono strutture polifunzionali dotate di autonomia nella gestione dei servizi di competenza o delegati.
Esse operano nell'ambito di una funzione di raccordo di carattere specialistico-professionale esercitata, secondo le modalità previste dal regolamento del decentramento, da parte delle divisioni e dei servizi centrali competenti per materia.
2. L'articolazione generale interna delle Circoscrizioni sia per le attività specialistiche sia per le attività istituzionali ed infrastrutturali è disciplinata dal Regolamento del Decentramento. All'ulteriore articolazione organizzativa provvede il direttore della Circoscrizione.
3. Il direttore della Circoscrizione è il titolare della responsabilità gestionale, organizzativa e gerarchica dei servizi e del personale assegnato ed opera nell'ambito degli indirizzi politici definiti dagli organi della Circoscrizione, nel rispetto degli obiettivi generali dell'Ente. Al
direttore della Circoscrizione spettano principalmente l'attività di assistenza agli organi circoscrizionali, il coordinamento di tutte le attività nel quadro dei programmi approvati, la definizione in sede previsionale delle necessità di risorse e interventi di carattere infrastrutturale, l'attuazione a livello circoscrizionale delle politiche gestionali dell'Amministrazione. I direttori delle Circoscrizioni assicurano omogeneità e raccordo dell'azione amministrativa a livello cittadino riunendosi periodicamente in apposita conferenza di servizi disciplinata dal Regolamento del Decentramento.
4. In particolare al direttore della Circoscrizione, oltre a tutte le funzioni previste dal Regolamento del Decentramento, compete:
- la titolarità dei gruppi di lavoro, come previsto dal Regolamento del Decentramento;
- l'assunzione della responsabilità sull'applicazione della normativa in materia di D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.;
- la fissazione degli orari di esercizio e degli orari di apertura degli uffici al pubblico, garantendo al massimo l'omogeneità di orari a livello cittadino;
- la vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di diritto di accesso e di tutela della privacy;
- l'individuazione, tra gli altri direttori di Circoscrizione, del proprio vicario per i casi di assenza o impedimento.
5. Il Vice Direttore Generale Servizi Amministrativi e Legali, Gioventù, Decentramento, Commercio e Suolo Pubblico:
a) convoca la Conferenza di servizi dei Direttori delle Circoscrizioni;
b) individua i fabbisogni di personale delle Circoscrizioni ed attua i provvedimenti di assegnazione e di mobilità del personale fra le Circoscrizioni assunti dal Servizio Centrale Risorse Umane;
c) cura l'attuazione di tutti i provvedimenti di gestione del personale di competenza della Direzione Generale o del Servizio Centrale Risorse Umane;
d) assicura il collegamento con i Servizi Centrali e le altre Divisioni, attraverso la convocazione di conferenze di servizi congiunte fra Direttori di Circoscrizione e Dirigenti Centrali, al fine di garantire il mantenimento di una rete unitaria di servizi e l'omogeneità dell'applicazione degli atti di indirizzo e dei regolamenti comunali;
e) in accordo con i Direttori di Circoscrizione, può provvedere direttamente all'assunzione di atti gestionali di competenza circoscrizionale (quali ad esempio l'indizione di gare e la predisposizione di capitolati) al fine di semplificare le procedure o consentire risparmi di scala;
f) provvede, in accordo con la conferenza dei Direttori, al monitoraggio del funzionamento dei servizi, dei carichi di lavoro, delle criticità al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse.
Articolo 7 - Istituzioni comunali
1. Il funzionamento delle Istituzioni comunali è assicurato, di norma, da personale assegnato dal Comune. Il personale assegnato conserva a tutti gli effetti lo status di
dipendente del Comune e dipende funzionalmente dall'Istituzione.
2. Il trattamento economico e giuridico del personale, anche dirigenziale, dell'Istituzione è disciplinato dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili all'Ente.
3. Il Direttore dell'Istituzione, al quale competono le responsabilità e i doveri afferenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, è scelto con le modalità previste dal Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Istituzione. Al Direttore dell'Istituzione competono tutte le funzioni dirigenziali necessarie per l'attuazione dell'incarico ricevuto.
Articolo 8 - Progetti Speciali
1. In relazione a problemi e obiettivi di particolare criticità interessanti più unità organizzative, la Giunta Comunale, sentito il Comitato di Direzione di cui al successivo articolo 18 o su proposta di questo, può deliberare l'istituzione di strutture operative temporanee denominate "Progetti Speciali".
2. Il provvedimento definisce la costituzione, la configurazione organizzativa, gli apporti anche a tempo determinato per la dotazione organica, le risorse finanziarie, il tempo di attività previsto in relazione alle finalità del progetto e la divisione o il servizio centrale di appartenenza. Qualora il progetto speciale sia equiparato nel provvedimento ad una divisione o servizio centrale, il dirigente preposto assume la denominazione di "Direttore del Progetto Speciale".
Articolo 9 - Attività di collaborazione al Sindaco, alla Giunta e agli Assessori
1. Con provvedimenti della Giunta Comunale possono essere costituiti uffici, alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, ricorrendo a dipendenti dell'ente o a collaboratori esterni all'Amministrazione. Tali soggetti, assunti con contratto a tempo determinato, se dipendenti di pubblica amministrazione, sono posti in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini dello sviluppo di carriera.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a quella del mandato dell'organo di direzione politica di riferimento e terminano al momento della cessazione dalla carica, anche anticipata, dell'organo di riferimento.
Articolo 10 - Orari degli Uffici
1. Gli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico sono fissati in funzione delle esigenze dell'utenza e delle caratteristiche delle strutture organizzative nel rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro.
2. Il Sindaco promuove il coordinamento degli orari degli uffici del Comune con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici al fine di armonizzarli alle esigenze generali degli utenti.
Articolo 11 - Dotazione organica
1. La dotazione organica del personale comunale determina la quantità complessiva dei posti a tempo indeterminato classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore.
2. L'assegnazione di personale alle unità organizzative è definita e aggiornata sulla base delle rilevazioni dei carichi di lavoro periodicamente effettuate dal Servizio Centrale Risorse Umane.
Articolo 12 - Mobilità Pubblico Privato
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 i Dirigenti della Città, ai fini del proprio accrescimento professionale, possono a domanda essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati anche operanti in sede internazionale.
Il periodo di collocamento in aspettativa non può superare i 5 anni o comunque la durata del contratto individuale di lavoro sottoscritto con la Città.
Il numero dei dirigenti collocati in aspettativa non potrà comunque superare il 5% della dotazione organica della dirigenza.
Oltre ai casi di esclusione previsti dal comma 5 dell'articolo 23 bis del D.Lgs n. 165 del 2001 e nei limiti del capoverso precedente resta ferma la facoltà di diniego dell'Amministrazione per ragioni organizzative.
2. Per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, la Città può disporre l'assegnazione temporanea, anche a tempo parziale, di personale dirigenziale e non dirigenziale presso imprese private o altre Pubbliche Amministrazioni. I protocolli d'intesa disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'onere per la corresponsione del trattamento economico fermo restando che eventuali compensi aggiuntivi sono posti a carico dei soggetti destinatari. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui sopra è valutabile anche ai fini dello sviluppo di carriera.
TITOLO III - DIREZIONE DELL'ENTE
Articolo 13 - Direzione Generale dell'Ente
1. L'attività di direzione generale dell'Ente compete al Direttore Generale, il quale sovrintende alla gestione del Comune provvedendo ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2. In particolare il Direttore Generale:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordina l'attività dei Vice Direttori Generali, dei Direttori delle Divisioni e dei Servizi Centrali;
b) predispone il piano particolareggiato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 197 D.Lgs. 267/2000;
c) elabora la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del D.Lgs. 267/2000;
d) propone al Sindaco l'assegnazione di incarichi dirigenziali, ancorchè riferiti a professionalità reperite al di fuori dell'Ente;
e) promuove lo sviluppo, l'innovazione e la semplificazione organizzativa dell'attività dell'Ente, secondo gli indirizzi del Sindaco e d'intesa con i dirigenti, negli ambiti e secondo i criteri individuati dall'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 165/2001;
f) promuove la valorizzazione delle risorse umane, anche attivando programmi di formazione e aggiornamento dei dirigenti e del personale dipendente;
g) esercita il potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei responsabili delle unità operative, allo stesso sottordinate, in caso di inerzia rispetto agli obiettivi assegnati;
h) presiede il Comitato di Direzione;
i) svolge ogni altra attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati, d'intesa con il Sindaco o con gli Assessori delegati per materia.
3. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, il Direttore Generale può dotarsi di assistenti, cui può essere riconosciuta la denominazione di direttore. Al Direttore Generale rispondono inoltre direttamente il Servizio Centrale Informazione e Rapporti con il Cittadino, il Settore Partecipazioni Comunali ed il Settore Controllo di Gestione e Internal Audit.
Articolo 14 - Criteri, requisiti e modalità per la nomina del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale viene nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza dell'esperienza professionale, specificatamente rivolta alle attività direzionali, gestionali ed organizzative, maturata in enti o imprese di complessità adeguata;
b) affidabilità sotto il profilo etico e della preparazione culturale, al fine di assicurare la
piena coerenza dell'attività richiesta con gli indirizzi programmatici e strategici di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio Comunale.
2. La persona prescelta per la nomina deve avere i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) diploma di laurea;
4) non aver riportato condanne penali che possano comportare decadenza dall'impiego pubblico ovvero sospensione dal medesimo;
5) non aver risolto rapporti di servizio, pubblici o privati, per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
6) esperienza di lavoro nell'attività di direzione, documentata dal possesso di posizione dirigenziale in strutture pubbliche o private;
7) non ricoprire cariche pubbliche o elettive di governo, ovvero cariche in partiti politici o sindacati.
3. Il Sindaco, dopo attenta verifica, individua la persona idonea rispondente ai criteri di cui al primo comma e ne comunica il nominativo alla Giunta Comunale che, con propria deliberazione, si esprime in merito.
4. A seguito di tale deliberazione il Sindaco adotta il provvedimento di nomina che deve contenere le motivazioni della scelta con riferimento ai criteri di cui al primo comma del presente articolo.
5. Contestualmente al provvedimento di nomina, il Sindaco disciplina i rapporti tra Segretario e Direttore Generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari che definiscono l'ordinamento del Comune di Torino.
6. L'Ente stipula con la persona nominata un contratto di lavoro a tempo determinato.
7. Del provvedimento di nomina è data notizia:
- al Presidente del Consiglio Comunale che ne dà comunicazione all'Assemblea;
- al Difensore Civico;
- al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- al Segretario Generale ed ai Dirigenti che provvedono ad informare tutti i servizi e gli uffici.
Articolo 14 bis - Direttore Generale Xxxxxxx
1. L'Ente può assegnare al Direttore Generale Xxxxxxx il compito di svolgere funzioni ausiliarie del Direttore Generale coadiuvando il medesimo nelle attività indicate nel precedente articolo 13 ed esercitando funzioni vicarie in sua assenza.
Articolo 15 - Segretario Generale
1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto comunale ed ai regolamenti.
2. Inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Può rogare altresì i contratti delle aziende speciali, come previsto dalla norma, secondo modalità e compensi concordati con apposita convenzione tra il Segretario Generale e le aziende medesime;
c) assume, in coerenza con la metodologia gestionale in atto, gli atti di organizzazione e di assegnazione degli obiettivi e di verifica dei risultati per il Servizio Centrale Consiglio Comunale e il Settore Giunta Comunale che sono posti alle sue dirette dipendenze;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto comunale e dai regolamenti dell'Ente o conferitagli dal Sindaco.
Articolo 16 - Vice-Segretario Generale
1. L'Ente può assegnare ad un Dirigente con incarico di Direttore o di Vice Direttore Generale la funzione di Vice Segretario Generale, con il compito di svolgere funzioni ausiliarie del Segretario Generale coadiuvando il medesimo nelle attività indicate nel precedente articolo 15 ed esercitando funzioni vicarie in sua assenza.
Articolo 17 - Direttore Finanziario
1. Il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria spetta al Vice Direttore Generale Risorse Finanziarie, il quale assume anche la denominazione di Direttore Finanziario. Al Direttore Finanziario, che sovrintende alle articolazioni organizzative del servizio previste dal regolamento di contabilità, spettano le funzioni previste dalla legislazione in materia, dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità.
Articolo 18 - Comitato di Direzione
1. Sono componenti del Comitato di Direzione oltre al Direttore Generale, che lo presiede, ed al Segretario Generale:
- il Direttore Generale Xxxxxxx;
- il Vice Direttore Generale Servizi Amministrativi e Legali, Gioventù, Decentramento, Commercio e Suolo Pubblico;
- il Vice Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
- il Direttore Centrale Xxxxxxx Xxxxx;
- il Direttore Centrale Contratti, Appalti ed Economato;
- il Direttore della Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione della Città;
- il Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità;
- il Direttore della Divisione Corpo di Polizia Municipale;
- il Direttore della Divisione Servizi Educativi;
- il Direttore della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie;
- il Direttore della Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale, Servizi al Cittadino;
- il Direttore della Divisione Servizi Tributari e Catasto;
- il Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata.
2. Al Comitato di Direzione spetta anche, attraverso l'elaborazione di idonei documenti, l'attività propositiva e di collaborazione al Sindaco e alla Giunta Comunale nella predisposizione degli strumenti generali previsionali e programmatici nonchè nella formulazione di proposte per l'emanazione degli atti di indirizzo e di alta amministrazione, per la definizione di obiettivi e priorità, per l'elaborazione di direttive generali alla dirigenza.
Articolo 19 - Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione è composto da:
- il Direttore Generale;
- il Direttore Generale Xxxxxxx;
- il Direttore Centrale Risorse Umane.
2. Il Nucleo di Valutazione coadiuva il Direttore Generale, ai fini della determinazione della retribuzione accessoria, nella valutazione delle diverse posizioni dirigenziali in relazione alle funzioni ed alle responsabilità attribuite, nonchè alla valutazione dell'attività dirigenziale ed all'assegnazione dei premi.
3. Il Nucleo di Valutazione per l'espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell'Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai responsabili degli uffici anche avvalendosi di norma del Settore Controllo di Gestione e Internal Audit.
4. Il Nucleo di Valutazione opera con autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.
5. Per le valutazioni delle posizioni dirigenziali del Servizio Centrale Consiglio Comunale e del Settore Giunta Comunale è invitato al Nucleo di Valutazione anche il Segretario Generale.
Articolo 20 - Qualifica dirigenziale e trattamento giuridico-economico
1. La qualifica di dirigente è unica. I dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente in
base alla funzione svolta.
2. I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica dirigenziale sono disciplinati dalla legge e dai Regolamenti dell'Ente; il trattamento giuridico ed economico, principale ed accessorio, dai contratti collettivi di lavoro.
Articolo 21 - Vice Direttori Generali, Direttori Centrali e di Divisione
1. I Vice Direttori Generali ed i Direttori Centrali e di Divisione coordinati dal Direttore Generale (ovvero, nel caso di inserimento in una Vice Direzione Generale, attraverso il Vice Direttore Generale competente, oppure nel caso di inserimento in una direzione di Divisione con incarico di coordinamento attraverso il Direttore competente) rispondono del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati nel quadro degli indirizzi e del coordinamento generale di competenza del Sindaco e degli Assessori delegati in materia. Essi in particolare, nei limiti delle risorse assegnate:
- programmano e coordinano l'attività complessiva dei servizi centrali o delle divisioni a cui sono preposti;
- predispongono le proposte di bilancio, sentiti i dirigenti subordinati;
- definiscono, con atti di organizzazione o con deleghe specifiche, la competenza dei dirigenti, anche in merito alla sottoscrizione dei pareri sugli atti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, alla gestione del bilancio ovvero a quanto è necessario al buon andamento degli uffici. Previo parere favorevole del Direttore Generale, possono altresì delegare le posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001;
- determinano i criteri di organizzazione degli uffici loro assegnati ed emanano, anche ad opera dei dirigenti subordinati, gli atti di organizzazione di competenza;
- fissano gli orari di servizio e gli orari di apertura degli uffici al pubblico;
- adottano, nei limiti delle proprie competenze, gli atti di gestione del personale, ivi compresa la mobilità all'interno delle strutture cui sono preposti;
- vigilano sul rispetto del Codice di Comportamento (di cui all'articolo 54 del D.Lgs.
165/2001) da parte dei dirigenti e del personale assegnato alle proprie strutture;
- gestiscono le relazioni sindacali limitatamente alle materie di competenza, fermo restando che la stipulazione di accordi con le rappresentanze sindacali compete alla delegazione trattante dell'Ente identificata con apposito provvedimento deliberativo;
- curano la formazione di carattere settoriale del personale da loro dipendente;
- vigilano sull'osservanza della normativa in materia di diritto di accesso;
- sovraintendono alle attività infrastrutturali di cui i servizi centrali e le divisioni sono dotati;
- vigilano sull'attività dei dirigenti nei cui confronti hanno il potere sostitutivo;
- individuano, all'interno della struttura organizzativa cui sono preposti, il dirigente che esercita le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento.
2. Per le competenze del Comandante del Corpo di Polizia Municipale valgono altresì la normativa statale e regionale in materia e il relativo regolamento comunale.
3. Per il Direttore del Servizio Centrale Affari Legali si fa rinvio alla legge professionale forense ed al relativo regolamento comunale.
Articolo 22 - Dirigenti
1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze e con l'osservanza delle disposizioni impartite, sono responsabili della realizzazione degli obiettivi loro assegnati.
2. I dirigenti, tra l'altro:
- sono responsabili dell'efficienza della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla struttura cui sono preposti;
- vigilano sul rispetto del Codice di Comportamento (di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001) da parte del personale ad essi assegnato;
- esercitano un ruolo di supervisione, motivazione ed esempio nei confronti dei propri dipendenti in materia di deontologia professionale;
- vigilano, in particolare, su tutti i rapporti intrattenuti dai propri dipendenti con terzi fornitori o con persone comunque interessate all'attività della struttura cui essi sono preposti, anche al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Ai dirigenti spetta inoltre, nei limiti delle specifiche deleghe:
- l'emanazione di tutti gli atti relativi alle attribuzioni della struttura cui sono preposti compresi gli atti autorizzativi e di spesa;
- l'espressione del parere sulla correttezza tecnico amministrativa degli atti, prescritta dall'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'attuazione dei provvedimenti deliberativi;
- la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale;
- la partecipazione, anche con funzioni di presidente, alle commissioni di gara previste dal regolamento contratti e alle commissioni di concorso relative al personale.
4. I dirigenti, iscritti all'albo speciale dell'Ordine degli Avvocati di Torino e in forza presso il Servizio Centrale Affari Legali, in virtù di apposito incarico assegnato ai sensi del successivo articolo 23:
- rappresentano e difendono la Città dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, nonchè ai collegi arbitrali;
- esercitano ogni altra incombenza prevista dal regolamento del Servizio Centrale Affari Legali, ivi compresa l'attività consultiva e di assistenza agli organi istituzionali, nonchè alle divisioni e ai servizi centrali.
Articolo 23 - Incarichi di direzione e di staff
1. Al dirigente viene conferito specifico incarico dirigenziale.
2. Al dirigente cui non è assegnato incarico di direzione di settori o di altre unità organizzative viene affidato un incarico di staff con compiti specifici quali ispezione, consulenza, studio, ricerca e progettazione.
3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali, valutate anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenti posizioni di lavoro con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, applicando ove possibile anche il criterio della rotazione. Gli incarichi dirigenziali hanno durata massima triennale e minima biennale, non sono automaticamente rinnovabili e sono revocabili. Al fine di garantire continuità di gestione, fintantochè non intervenga nuovo provvedimento di nomina od altro atto opportuno, gli incarichi dei dirigenti sono prorogati con conservazione del trattamento economico in godimento.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti e revocati dal Sindaco su proposta del Direttore Generale. Gli incarichi di direzione del Servizio Centrale Consiglio Comunale e dei Settori che ad esso fanno capo sono conferiti e revocati dal Sindaco su proposta del Segretario Generale di concerto con il Direttore Generale e su parere conforme del Presidente del Consiglio Comunale.
5. L'Amministrazione può indire appositi avvisi per l'individuazione di dirigenti cui affidare incarichi tali da richiedere particolari esperienze o competenze professionali.
6. La revoca degli incarichi dirigenziali è disciplinata dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente regolamento.
7. Non costituisce revoca dell'incarico dirigenziale, e non è pertanto sindacabile dal dirigente, l'anticipata cessazione di questo con provvedimento motivato e la contestuale assegnazione del dirigente ad altro incarico, a condizione che l'importo dell'indennità di posizione non sia inferiore a quella precedentemente riconosciuta. Non costituisce revoca nemmeno la modifica dei contenuti del vigente incarico, anche nel senso di ampliare o ridurre le competenze del dirigente, a condizione che l'importo dell'indennità di posizione già riconosciuta non venga ridotta.
8. L'assegnazione di incarichi che richiedano titoli di studio, abilitazioni professionali, iscrizioni ad albi, attestati o titoli specifici è subordinata al possesso di detti requisiti. Pertanto tutti gli incarichi dirigenziali decadono automaticamente al venir meno dei requisiti giuridici presupposti per la loro assegnazione.
9. Compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, il Dirigente, in vigenza dell'incarico assegnatogli, può richiedere mobilità interna verso altri incarichi.
Articolo 24 - Contratti a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni
1. La Giunta Comunale, con provvedimento corredato da idoneo schema di contratto,
autorizza al di fuori della dotazione organica il conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione con contratto a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale di particolare e comprovata qualificazione professionale desumibile da specifici curriculum.
Gli incarichi dirigenziali, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica, possono essere conferiti a soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati o Aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti in misura non superiore al 10% del totale della dotazione organica della dirigenza e non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco. Gli incarichi stessi terminano al momento della cessazione dalla carica - per qualunque motivo anche eventualmente anticipato rispetto alla scadenza elettorale - del Sindaco.
3. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 possono essere conferiti, in presenza dei requisiti previsti, anche a dipendenti collocati nella categoria contrattuale D con incarico di posizione organizzativa. In questo caso i dipendenti stessi sono collocati in regime di aspettativa senza assegni per tutta la durata dei rispettivi incarichi, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini dello sviluppo di carriera.
4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati dei dipendenti degli Enti locali, può essere integrato dalla Giunta Comunale, con provvedimento motivato, da una indennità "ad personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. L'indennità è comprensiva delle quote accessorie della retribuzione ed è collegata per una parte determinata ai risultati dell'attività prestata. Oltre ai casi di recesso previsti dai contratti collettivi e dalla normativa vigente, resta salva per l’Amministrazione la possibilità di recedere, previo preavviso di 60 giorni, qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario che lega le parti. In tal caso il recesso dell’Amministrazione avviene con provvedimento motivato del Sindaco su conforme proposta del Direttore Generale. Al Dirigente sarà dovuta un'indennità pari a una mensilità per ogni anno intero o in quota parte mancante al completamento della legislatura.
5. La ricerca dei candidati esterni a cui conferire incarichi di cui al precedente comma 1 può avvenire per scelta del Sindaco mediante un avviso al pubblico ovvero mediante una ricerca diretta che può anche essere affidata a terzi qualificati con apposito incarico.
6. Il Sindaco conferisce ai soggetti di cui al precedente comma 1, su proposta del Direttore Generale, specifico incarico.
7. L'Amministrazione ha facoltà di collocare in regime di aspettativa senza assegni i dipendenti cui siano stati conferiti presso altri Enti incarichi delle tipologie indicate al precedente comma 1, per tutta la durata degli incarichi stessi.
Articolo 25 - Valutazione dei Dirigenti
1. I Dirigenti sono responsabili dei risultati delle attività delle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati e degli adempimenti loro spettanti. A tal fine essi partecipano alla predisposizione degli strumenti previsionali e possono far constare per iscritto eventuali osservazioni e riserve relativamente alle modalità esecutive e alle risorse assegnate.
2. Sulla base delle risultanze consuntive annuali delle attività, il Direttore Generale, verificato il grado di realizzazione dei programmi e degli obiettivi, valendosi dei criteri e con le modalità fissati dalla Giunta come previsto dall'articolo 4, acquisito il risultato della verifica e sentito il Nucleo di Valutazione di cui al precedente articolo 19, provvede alla valutazione delle prestazioni dei Dirigenti. La valutazione è comunicata agli interessati che possono controdedurre con memoria scritta nei dieci giorni successivi alla comunicazione.
3. Ai fini della determinazione della retribuzione accessoria, il Direttore Generale, sentito il Nucleo di Valutazione, provvede alla valutazione delle diverse posizioni dirigenziali, in relazione alle funzioni ed alle responsabilità che ne derivano, all'assegnazione degli obiettivi individuali, nonchè alla attribuzione dei premi in conseguenza dei risultati raggiunti.
4. Qualora la valutazione sia negativa l'Amministrazione applica ai singoli dirigenti le sanzioni previste dalla contrattazione collettiva.