Considerazioni conclusive L’Ente nazionale per il microcredito, già Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è stato costituito in ente pubblico non economico con la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L’Enm è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è assoggettato alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La predetta legge n. 106 del 2011 assegna all’Enm la funzione di coordinatore nazionale - con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio- degli strumenti micro-finanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività micro-finanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione stessa. All’Enm, la citata disposizione da, inoltre, facoltà di “stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”. Con deliberazione del 25 ottobre 2018, sono state approvate significative modifiche allo statuto, che, tra l’altro, hanno ridefinito gli obiettivi perseguiti dall’Ente, come previsti all’art. 1. Sono rimaste sostanzialmente immutate, invece, attribuzioni e competenze del Presidente e degli organi statutari (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori dei conti). Il bilancio consuntivo riferito all’esercizio 2019 è stato redatto dall’Ente, secondo i criteri previsti dal dpr n. 97 del 2003. Si richiamano le risultanze più significative della gestione dell’anno in esame: - l’esercizio ha registrato un disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 223.364, mentre nel 2018 era stato conseguito un avanzo di euro 467.319. Tale squilibrio è riconducibile essenzialmente alla riduzione di circa un milione del contributo annuale erogato dallo Stato, sceso da euro 3.171.363, nel 2018, a euro 2.200.000, nel 2019; - le entrate correnti accertate dall’Ente registrano un incremento del 36,5 per cento rispetto al 2018, essendo pari ad euro 13.235.137. Come nei precedenti esercizi, non si riscontrano entrate in conto capitale. Si segnala, in merito, che l’incidenza rispetto al complesso delle entrate correnti del contributo di funzionamento erogato dal Mise, si è ridotta al 17 per cento, a fronte del 33 per cento del precedente esercizio e del 66 per cento del 2017. Crescono, corrispondentemente le altre entrate (sia provenienti da fonti europee, sia da Regioni ed Enti locali o da privati); - le uscite correnti impegnate nel 2019 ammontano ad euro 13.452.015; quelle in conto capitale nell’esercizio sono pari ad euro 6.486; - le partite di giro pareggiano per l’importo di euro 5.088.000; - l’avanzo di amministrazione, pari ad euro 4.134.111, risulta vincolato per un importo di euro 850.000; ne risultano disponibilità libere pari ad euro 3.284.111; - il valore della produzione, pari euro 13.235.137, cresce di euro 3.535.930 (36 per cento), a seguito dei proventi per progetti finanziati da terzi e contributi ricevuti da privati, da Regioni ed Enti locali, per un importo complessivo di euro 11.035.137, (euro 6.527.844 nel 2018). I corrispondenti costi della produzione, pari ad euro 13.464.939, registrano un incremento del 46 per cento rispetto al precedente esercizio. Da ciò consegue che il risultato economico del 2019, a differenza dell’anno precedente (euro 463.584), si attesta su un valore negativo pari ad euro - 229.802; - cresce l’ammontare complessivo dei residui al 31 dicembre 2019: i residui passivi ammontano ad euro 12.296.492, quelli attivi ad euro 12.973.499. Tale tendenza è, almeno in parte, riconducibile alla natura pluriennale dei progetti affidati all’Ente; - la situazione patrimoniale evidenzia, al 31 dicembre 2019, attività per euro 16.458.928 e passività per euro 14.739.593. Il patrimonio netto, pari ad euro 1.719.335, diminuisce dell’11,7 per cento rispetto al precedente esercizio; - la composizione percentuale del valore dell’attività contrattuale si è sensibilmente modificata rispetto al passato. Si rileva, in particolare, la riduzione del ricorso agli affidamenti diretti, scesi al 7 per cento rispetto al 94 per cento dell’esercizio 2017; - i finanziamenti erogati risultano in significativo incremento tanto nel numero (n.1348 a fronte dei n.1202 del 2018) quanto nell’ammontare (euro 32.647.151 a fronte di euro 28.497.457 del 2018). Un particolare focus è stato posto a riguardo delle problematiche relative al personale e, con esse della gestione complessiva dell’Ente; in particolare, è stata oggetto di specifico contradditorio la consolidata tendenza da parte dell’Enm a ricorrere sistematicamente a personale con rapporti di lavoro non stabili. Tale problematica non può non essere oggetto di rilievo: ad avviso di questa Corte, infatti, la mancata definizione di una struttura organica costituisce un vulnus rispetto al conseguimento dell’obiettivo della piena operatività dell’Ente, rendendo indispensabile, pertanto, già nel breve, l’attivazione di apposite procedure assunzionali. In questa ottica, il completamento dell’organico a suo tempo previsto è l’obiettivo immediato da perseguire, nella prospettiva di portare nell’ambito dell’amministrazione le funzioni essenziali rispetto ai compiti affidati all’Ente stesso che attualmente sono svolte da personale con contratto di lavoro interinale o affidate all’esterno mediante contratti di outsourcing. Il conseguimento di tale obiettivo avrebbe come effetto diretto ed immediato il risparmio quantomeno della non irrilevante uscita annuale per diritti spettanti all’agenzia di lavoro interinale, liberando ulteriori risorse finanziarie, da impiegare per la promozione e l’alimentazione di fondi di garanzia di microcredito sia imprenditoriale che sociale. Peraltro, l’Ente appare recentemente essersi orientato nel senso auspicato: infatti, con delibera in data 1° aprile 2021, il Cda ha adottato il piano triennale di fabbisogno di personale, del quale è stata data comunicazione ai Ministeri vigilanti e al Dipartimento della funzione pubblica, al fine di definire l’iter approvativo delle procedure concorsuali, volte all’assunzione in organico di personale. Il piano predetto prevede l’assunzione di 14 unità a tempo indeterminato, per le varie aree operative e qualifiche; in relazione a ciò, nel piano stesso si afferma che “al fine di superare l’attuale fase di precariato contraddistinta dal ricorso a personale con contratto di somministrazione di lavoro interinale ed al fine di valorizzare le professionalità acquisite da tale personale nel tempo, l’Ente potrà bandire procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili secondo i requisiti previsti dal comma 2, art. 20 d.lgs. n. 75/2017”. Il relativo onere a carico del bilancio dell’Enm è quantificato in euro 698.000.
Commento Il periodo di prova può essere prolungato mediante accordo scritto (nel caso ideale direttamente nel contratto di lavoro) al massimo fino a 3 mesi, possibilità che andrebbe valutata soprattutto per i quadri. Durante il periodo di prova i termini di disdetta possono essere concordati libera- mente e dovrebbero, almeno in caso di periodi di prova prolungati, ammontare a più di 3 giorni (x.xx. 7 oppure 14 giorni). Salvo diverso accordo scritto, vale un periodo di prova di 14 giorni con un termine di disdetta di 3 giorni. Il periodo di prova si prolunga per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla pre- stazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo il periodo di prova. Tuttavia, la disdetta può essere abusiva anche durante il periodo di prova (art. 336, 336a, 336b CO). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo di prova. Essendo un atto recettizio, il timbro postale non è determinante. Può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti). Anche per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scritto, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un con- tratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concor- data nel contratto di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salario.
TENTATIVI DI CONCUSSIONE Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: