Considerazioni conclusive Clausole campione

Considerazioni conclusive. Le recenti riforme che hanno interessato la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma da...
Considerazioni conclusive. Per determinare l’efficacia delle misure applicate è auspicabile un periodo di monitoraggio post operam per verificare l’effettivo utilizzo dei passaggi, soprattutto da parte degli anfibi, dopo l’entrata in esercizio della strada, con controllo delle orme o con strumentazione fotografica collegata a fotocellule all’infrarosso, da effettuare a cominciare dal primo anno di funzionamento dell’infrastruttura viaria per un periodo di almeno tre anni, poiché la fauna richiede un periodo di adattamento. Tale monitoraggio deve essere accompagnato da un censimento periodico delle collisioni con i veicoli, facendo particolare attenzione ai periodi primaverili ed autunnali (Fauna Selvatica e Infrastrutture Lineari 2005). Le considerazioni emerse da questo studio dimostrano la sostanziale compatibilità ecosistemica ed ambientale dell’opera. Per quanto concerne gli effetti su vegetazione, flora e fauna, essi risultano: ⮚ bassi relativamente alla componente vegetazionale, faunistica ed eco sistemica. Non si prevedono riduzioni e/o alterazioni di habitat in modo permanente, tantomeno effetti permanenti di disturbo irreversibile alla comunità faunistica presente. In considerazione della tipologia di opere in progetto, le alterazioni maggiori sono da ricondursi alla fase di cantiere e di, eventuale, dismissione-demolizione dell’opera. Gli impatti, di bassa entità, sono mitigabili con misure molto ridotte e localizzate in aree dimensionalmente circoscritte; ⮚ per quanto riguarda la struttura del paesaggio questi risultano medio – bassi con compatibilità dell’intervento medio - alta. In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. all’art. 20 Verifica di assoggettabilità (articolo così modificato dall'art. 2, comma 17, d.lgs. n. 128 del 2010) “ …4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente ….”, ovvero come da Allegato V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 “ …3. Caratteristiche dell'impatto potenziale Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: - della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata); - della natura transfrontaliera dell'impatto; - dell'ordine di grandezza e de...
Considerazioni conclusive. ENAV, società quotata in borsa dal 2016, eroga i servizi di gestione e controllo del traffico aereo e gli altri servizi essenziali per la navigazione aerea nei cieli italiani e negli aeroporti di competenza. La Società è inoltre incaricata della conduzione tecnica e della manutenzione degli impianti e dei sistemi per il controllo del traffico aereo, anche per il tramite della sua controllata Techno Sky. ENAV eroga infine servizi di consulenza aeronautica unitamente ad altre attività nel mercato non regolato nel contesto dell’attività di sviluppo commerciale coordinata a livello di gruppo. L’esercizio al 31 dicembre 2018 di ENAV Spa si è chiuso con un utile netto di 102,9 ml, in incremento rispetto all’esercizio precedente (94,5 ml) di 8,4 ml. I ricavi da attività operativa si attestano a 917 ml, registrando un incremento rispetto all’esercizio precedente del 7 per cento (859,2 ml nel 2017). Tale risultato è legato all’incremento dei ricavi di rotta e dei ricavi di terminale per le maggiori unità di servizio sviluppate nell’esercizio, pari rispettivamente a +9,8 per cento e +1,4 per cento rispetto al 2017. I ricavi da mercato non regolamentato ammontano a 6 ml e registrano un decremento rispetto all’esercizio precedente di 4,3 ml, per i lavori di ristrutturazione dello spazio aereo negli Emirati Arabi. Il balance incide negativamente sull’ammontare dei ricavi per 80,7 ml, in misura superiore di 63,5 ml rispetto all’esercizio precedente, a seguito di minori balance iscritti nell’esercizio per complessivi 21,5 ml; iscrizione di balance negativi per 10,6 ml; maggiore imputazione in tariffa, e quindi a conto economico, dei balance iscritti negli esercizi precedenti per 55,2 ml. Gli altri ricavi operativi ammontano a 47 ml (non considerando la quota dei contributi in conto impianti) e registrano un incremento di 10,6 ml rispetto al 2017 principalmente per i maggiori importi riferiti ai finanziamenti europei rispetto all’esercizio precedente e la vendita di parte dell’immobile Academy sito in Forlì. I costi operativi si attestano a complessivi 600,1 ml (602,7 ml nel 2017) e registrano un decremento netto di 2,6 ml rispetto all’esercizio, in particolare i costi per servizi si riducono del 4 per cento. A livello complessivo quindi, maggior impulso sul risultato della gestione arriva dalla componente degli altri ricavi, i quali vedono nel 2018 un sostanziale aumento correlato all’aumento dei ricavi da finanziamenti europei per progetti nonché alla plusvalenza per la...
Considerazioni conclusive. Il presente Rapporto illustra la metodologia e i risultati dello studio sull’impatto sanitario degli smaltimenti controllati e abusivi di rifiuti, compresi quelli pericolosi, e delle combustioni incontrollate di rifiuti, svolto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) su mandato della Procura della Repubblica di Napoli Nord, nell’ambito dell’accordo di collaborazione siglato tra le due Istituzioni il 23 giugno 2016. Il Rapporto presentato il 28 giugno 2019 dei dati preliminari ne è parte integrante. Questo lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione dei colleghi dei Registri Tumori di popolazione di Caserta e Napoli Nord, del Registro Tumori infantili e del Registro Malformazioni Congenite della Regione Campania, i registri regionali di patologia di riferimento per il territorio indagato, accreditati al momento dell’avvio dello studio, e dei colleghi dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM). Per lo svolgimento delle attività tutte le istituzioni coinvolte si sono avvalse delle proprie risorse umane ed economiche, senza far ricorso ad alcun finanziamento ad hoc. Alcune premesse sono necessarie, prima di illustrare i principali risultati. L’indagine è stata svolta per rispondere al quesito posto dalla Procura: costruire una mappa interrogabile dei siti di smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio ed evidenziare le aree nelle quali le attività illegali/non controllate di smaltimento di rifiuti possono aver avuto, oppure hanno tuttora, un impatto sulla salute delle popolazioni che vi risiedono. Il disegno dello studio è stato messo a punto in base ai dati disponibili al momento dell’avvio dell’indagine e facendo riferimento alla letteratura scientifica accreditata (articoli pubblicati su riviste “peer-rewieved”) del settore. interventi di sanità pubblica a livello di comunità (Xxxxxx, 1996). Inoltre, in relazione al disegno adottato, si fa presente che negli studi di epidemiologia geografica basati su dati aggregati (in questo caso a livello comunale), l’imprecisione nell’attribuzione dei livelli di esposizione ai singoli soggetti, indipendentemente dal loro essere malati o meno, la cosiddetta misclassificazione casuale (non differenziale) dell’esposizione, può determinare una sottostima del rischio (Xxxxxxxxx et al., 2004). La questione è stata trattata in testi di epidemiologia occupazionale ed ambientale ai quali si rinvia per una trattazione più accurata (Xxxxxx, 2003, Xxxxxxxxx et al., 2004). A questo proposito, più recentement...
Considerazioni conclusive. I servizi e le opere rese alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per non concorrere alla formazione del reddito devono, quindi, riguardare le seguenti finalità: - educazione; - istruzione; - ricreazione; - assistenza sociale; - assistenza sanitaria; - culto. L’ampia casistica, e tenuto conto delle esperienze maturate sino ad oggi, può consentire quindi di prevedere interventi atti favorire: - l’iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi; - l’acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo; - assegni, premi o sussidi per fini di studio; - borse di studio; - acquisto libri di studio scolastico; - l’iscrizione a corsi di lingua all’estero o in Italia (il costo relativo al corso di lingue ove propedeutico all’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile); - l’abbonamento a spettacoli teatrali; - l’abbonamento a riviste di cucina, equitazione o cucito (il costo relativo all’abbonamento a riviste attinenti l’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile); - il biglietto per un evento sportivo; - l’utilizzo di case vacanze aziendali; - l’iscrizione a corsi extra – professionali, - la costituzione di spacci aziendali (gli acquisti dei dipendenti anche se avvengono a prezzi scontati costituiscono mere operazioni commerciali e, in quanto tali, sono irrilevanti ai fini della tassazione / contribuzione del reddito di lavoro dipendente); - l’utilizzo di strutture sanitarie; - rimborso somme per assistenze domiciliari per anziani / non autosufficienti; - servizi di assistenza domiciliare per anziani / non autosufficienti; - sostegno per visite mediche chek – up; - iscrizione ludoteche, centri estivi e invernali; - spese per asili nido, scuole materne ed elementari4. Contrariamente a quanto inizialmente indicato dal Ministero (Min. fin. Circ. n. 238/E/2000), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 10 marzo 2004, con specifico riferimento ad un servizio di check – up medico offerto alla generalità dei dipendenti ritenuto in linea con l’agevolazione di cui alla lett. f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, ha precisato che: “L’esclusione dalla tassazione opera … anche nelle ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda. Ciò in quanto considerare o meno come bene in natura (e quindi assoggettare o meno a tassazione) l’utilizzo di un’opera o di un servizio messo a d...
Considerazioni conclusive. La Fondazione Human Technopole è stata istituita con la l. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi da 116 a 123, “per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human Technopole”. La finalità è rappresentata dall’incremento degli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca. Nell’esercizio 2020 hanno operato tutti gli organi della Fondazione, ossia il Presidente, il Consiglio di sorveglianza, il Comitato di gestione, il Direttore ed il Collegio dei revisori, oltre all’organismo di consultazione scientifica, al quale sono stati demandati, in via temporanea, compiti, attribuzioni e funzioni del Comitato scientifico in una composizione numerica più ristretta. Sotto il profilo della pianificazione, il Consiglio di sorveglianza ha approvato in data 29 ottobre 2020, in base all’art. 13 dello statuto, il piano strategico 2020-2024 della Fondazione, all’esito di una attività di analisi intrapresa dal marzo 2020 e sentito l’organismo di consultazione scientifica. In buona sostanza, alla luce di quanto cristallizzato nel predetto documento, HT persegue la missione primaria di promuovere e contribuire al miglioramento della salute e del benessere dell’uomo, mediante il conseguimento di una serie di obiettivi strategici, quali promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria; offrire infrastrutture e servizi scientifici; sviluppare talenti scientifici di eccellenza; incentivare il trasferimento di tecnologia e l’innovazione. Nell’esercizio 2020 HT ha proceduto nel percorso funzionale all’implementazione delle attività scientifiche ed amministrative, anche mediante la progressiva selezione del relativo personale. L’insediamento dell’Ente sul sito dell’area ex Expo contempla l’utilizzo da parte della Fondazione di vari immobili di proprietà di Arexpo, ed in particolare di Palazzo Italia, acquistato da HT in data 31 luglio 2020 per un prezzo pari ad euro 34.387.343, oltre imposte, nonchè del Cardo Nord Ovest/South Pavilion ed US6/North Pavilion, entrambi acquistati da HT, in data 28 settembre 2021, per un prezzo complessivo di euro 14.470.855,34 oltre IVA. La configurazione del campus ricomprende, altresì, un lotto di...
Considerazioni conclusive. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nel quadro delle funzioni assegnate dal legislatore negli ultimi anni, nell’ambito delle politiche del lavoro, ha assunto un nuovo ruolo, pur conservando linee di continuità con il precedente quadro ordinamentale. Ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015 e del nuovo Statuto adottato nel 2018, l’INAPP si occupa “di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche”. L’esigenza normativa è quella di operare, attraverso il rafforzamento delle attività di studio, monitoraggio ed analisi in capo all’Ente, un raccordo tra le attività istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le attività dell’INAPP, affinché si rendano più efficienti ed efficaci i nuovi interventi sul mercato del lavoro e nell’ambito delle politiche sociali. L’esercizio 2018 è stato caratterizzato dalla definizione dei rapporti con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), divenuta autorità di gestione del Fondo sociale europeo per il PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (SPAO). Difatti, dal 2018, l’INAPP opera in qualità di Organismo Intermedio del PON Sistemi e Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO) del Fondo Sociale Europeo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, sulla base di una specifica Convenzione stipulata per il periodo dal gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per il PON SPAO, a titolarità di ANPAL. In ordine ai profili normativi, si è già sottolineato, nella precedente relazione, che il decreto legislativo n.150 del 2015 lascia spazi di incertezza in merito ai compiti valutativi e di esecuzione, rientranti sia nelle funzioni di INAPP ( tra cui la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell’ANPAL) che in quelle di ANPAL, che ha la titolarità dei programmi operativi nazionali che vengono poi assegnati, proprio per i profili attuativi, all’Istituto, con possibile sovrapposizione di ruoli e responsabilità. È stato invece temporaneamente sospeso dal Ministero del lavoro il PON Inclusione, per l’esigenza di un preliminare approfondimento tecnico-giuridico. Oltre ad operare q...
Considerazioni conclusive. Il 2018 è stato l’anno in cui si è celebrato il 150esimo anniversario della morte di Xxxxxxxxx Xxxxxxx ed è stato dichiarato “anno rossiniano” dalla legge 4 dicembre 2017, n. 188. L’attuale Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono stati nominati nell’Assemblea dei soci del luglio 2016. Il Sindaco di Pesaro, di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione, ha nominato in data 19 aprile 2018, in sua vece, un nuovo Presidente. A seguito delle dimissioni rassegnate dal Sovrintendente in data 7 settembre 2017, le relative funzioni sono state attribuite fino al 31 dicembre 2018 al Direttore artistico in carica con un compenso annuale aggiuntivo di euro 35.000, realizzandosi così l’unificazione temporanea dei ruoli. Per l’attivazione del nuovo incarico, la Fondazione ha svolto una procedura di manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, come raccomandato dalla Corte nella precedente relazione, ad esito della quale nell’Assemblea degli enti fondatori del 21 dicembre 2018 è stato selezionato per il quadriennio 2019-2022 il medesimo Direttore artistico, il cui contratto era in imminente scadenza (31 dicembre 2018). Il contratto del Sovrintendente, datato 14 gennaio 2019, prevede un compenso annuo lordo di euro 100.000 esclusi gli oneri professionali ed è comprensivo anche delle funzioni di Direttore artistico, come stabilito nella seduta del Consiglio di amministrazione dell’11 gennaio 2019. Con addendum contrattuale del 18 gennaio 2019 sono state, altresì, attribuite al medesimo le funzioni di Direttore dell’Accademia Rossiniana “Xxxxxxx Xxxxx” e dei corsi di alta formazione con un compenso annuale aggiuntivo di euro 37.000 esclusi gli oneri di legge. Nella seduta del Consiglio di amministrazione dell’11 gennaio 2019 è stato nominato, inoltre, il nuovo Direttore generale, previo esperimento di procedura comparativa ad evidenza pubblica. Il contratto di lavoro autonomo di durata biennale prevede un compenso annuo lordo di euro 70.000, esclusi gli oneri di legge, cui si aggiunge una parte variabile legata ai risultati conseguiti sulla base di specifici obiettivi determinati dal Consiglio di amministrazione. A partire dall’anno 2018 il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato e determinato del ROF è disciplinato dal vigente contratto delle Fondazioni lirico sinfoniche risalente al 2012. Al 31 dicembre 2018 le unità di personale in servizio a tempo indeterminato non hanno registrato variazioni e, pertanto, sono 13 di cui ...
Considerazioni conclusive. Seppure attraverso un percorso durante il quale negli ultimi due anni si è dovuta registrare la crisi dei rapporti unitari tra le principali confederazioni, i rinnovi contrattuali 2006-2009 segnano oggettivamente l’ultima tappa del modello contrattuale definito nel 1993 per il lavoro pubblico, sia per il riferimento al quadro legislativo, sia per il riferimento al modello di relazioni sindacali definito per via negoziale. Il mutato quadro potrebbe consentire una valutazione di sintesi dell’esperienza pregressa che non è però tra gli obiettivi di questo Rapporto; ciononostante vanno evidenziati quanto meno alcuni elementi di continuità che hanno caratterizzato la contrattazione di secondo livello e che si sono rilevati anche in quest’ultima ricognizione. Va, in primo luogo riconosciuto che il processo di contrattualizzazione del rapporto di lavoro ha consentito di evidenziare maggiormente il nesso funzionale che lega il lavoro all’organizzazione e quello sinallagmatico che lega la prestazione alla retribuzione. Senza questo processo non si sarebbero potute realizzare né le esperienze di valutazione della prestazione, né quelle di flessibilizzazione retributiva, di tipologia di rapporto, di orario che ormai sono a tutti gli effetti patrimonio stabile della normativa legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro pubblico. E l’innovazione normativa ha avuto effetti positivi sull’organizzazione di molte amministrazioni come dimostrano le segnalazioni ed i premi anche indetti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso degli anni; e in queste positive performance il ruolo della partecipazione e della contrattazione ha svolto un ruolo non indifferente, a cominciare dal livello nazionale, principale artefice delle flessibilizzazioni e dell’orientamento della gestione del personale all’organizzazione ed al ruolo sociale delle amministrazioni. Soprattutto a partire dai CCNL della tornata 1998-2001 è iniziata un’opera di revisione completa della normativa sul lavoro che i contratti 2002- 2005 hanno poi consolidato. Anche per questo i contratti 2006-2009 si sono limitati per lo più ad apportare poche modifiche alla disciplina pregressa. Se si prescinde dal non certo residuale istituto delle progressioni verticali, i CCNL hanno normalmente dialogato in modo stringente ma costruttivo anche con gli organismi di controllo e certificazione, superando col tempo gli eccessi di diffidenza ed affinando le tecniche di collaborazione ed influenza: ...
Considerazioni conclusive. 184 In relazione alla necessaria partecipazione al patto di famiglia dei legittimari si rinvia al Capitolo III, Paragrafo IV. 185 Considerato che anche il coniuge è un legittimario si ritiene sia superflua la sua esplicita previsione. Secondo M.G. XXXXXXX CALVISI, Patto di famiglia, xxxxx successori e tutela dei legittimari,op. cit., “la menzione separata sarebbe, invece, giustificata se per il coniuge partecipante al patto fosse previsto un trattamento differente da quello degli altri legittimari quale, in ipotesi, la liquidazione differita al momento dell’apertura della successione e subordinata al permanere dello status, per l’eventualità che il coniuge erede sia persona fisica diversa dal coniuge presente al patto e, dunque, per evitare i dubbi relativi alla sorte delle attribuzioni ad esso coeve. Ma di tanto nelle disposizioni della Novella non vi è cenno. Pur non di meno e sebbene non prevista nella fattispecie codificata, la previsione di un trattamento differenziato per il coniuge, nei limiti che si sono prima ipotizzati, ben potrebbe figurare tra le clausole del contratto, dal momento che non contrasterebbe con le finalità del patto e sarebbe espressione dell’autonomia negoziale delle parti. Nella prassi applicativa, anzi, essa dovrebbe essere inserita nel patto ogni qualvolta non sia esclusa l’eventualità di nuove nozze dell’imprenditore”.