Considerazioni conclusive Clausole campione

Considerazioni conclusive. L’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), istituito con il d.lgs. 23 luglio 1999 n. 296, e successivamente riordinato con il d.lgs. 4 giugno 2003 n. 138, è il principale ente pubblico per la ricerca nel campo dell’astrofisica e dell’astronomia. È stato oggetto della riforma contenuta nel d.lgs. n. 218 del 2016, che ha comportato la rivisitazione dello statuto e del regolamento di organizzazione, mentre il regolamento di contabilità non è stato ancora deliberato. L’andamento della gestione economica e finanziaria degli ultimi esercizi ha risentito degli oneri necessari per le procedure di stabilizzazione del personale. L’incremento registrato, infatti, nel 2019 (poi stabilizzata nel 2020), nell’assegnazione ordinaria del Foe, da parte del Mur, è stato quasi interamente assorbito dalle procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017. La situazione è stata aggravata dall’incremento esponenziale dei costi, diretti e indiretti, del personale, imputabile, oltre che all’aumento della dotazione organica, anche alle dinamiche retributive che le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno attivato (ricostruzioni di carriera e passaggi di fascia stipendiale). Un problema altrettanto importante riguarda i finanziamenti destinati alla realizzazione di programmi e progetti di ricerca erogati da altri soggetti, pubblici o privati. Questi ultimi destinano, generalmente, alla copertura delle spese generali una misura percentuale ridotta, che, nella maggior parte dei casi, non corrisponde a quella effettivamente necessaria per lo svolgimento delle attività. Pertanto, l’Istituto, per accedere a questi fondi, deve assicurare un ulteriore apporto finanziario, che, spesso, non è in grado di garantire. Sul piano organizzativo e della governance interna va salutato con favore il rinnovo, intervenuto fra fine 2019 ed inizio 2020, del Presidente e dei consiglieri di amministrazione (e, a cascata, di Direttore scientifico e Direttore generale), nonché l’immediata sostituzione, a fine 2020, del Presidente, a seguito dell’improvviso decesso del precedente. E’ stato concluso il processo teso ad adeguare il regolamento di organizzazione e funzionamento (adottato dal Cda dell’Inaf e approvato dal parte del Mur), mentre continua a dover essere aggiornato il regolamento di amministrazione e contabilità alla successiva evoluzione normativa (in particolare, avente fonte nel d.lgs. n. 218 del 2016, di semplificazione dell’attività degli e...
Considerazioni conclusive. Le recenti riforme che hanno interessato la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma da...
Considerazioni conclusive. ENAV, società quotata in borsa dal 2016, eroga i servizi di gestione e controllo del traffico aereo e gli altri servizi essenziali per la navigazione aerea nei cieli italiani e negli aeroporti di competenza. La Società è inoltre incaricata della conduzione tecnica e della manutenzione degli impianti e dei sistemi per il controllo del traffico aereo, anche per il tramite della sua controllata Techno Sky. ENAV eroga infine servizi di consulenza aeronautica unitamente ad altre attività nel mercato non regolato nel contesto dell’attività di sviluppo commerciale coordinata a livello di gruppo. L’esercizio al 31 dicembre 2018 di ENAV Spa si è chiuso con un utile netto di 102,9 ml, in incremento rispetto all’esercizio precedente (94,5 ml) di 8,4 ml. I ricavi da attività operativa si attestano a 917 ml, registrando un incremento rispetto all’esercizio precedente del 7 per cento (859,2 ml nel 2017). Tale risultato è legato all’incremento dei ricavi di rotta e dei ricavi di terminale per le maggiori unità di servizio sviluppate nell’esercizio, pari rispettivamente a +9,8 per cento e +1,4 per cento rispetto al 2017. I ricavi da mercato non regolamentato ammontano a 6 ml e registrano un decremento rispetto all’esercizio precedente di 4,3 ml, per i lavori di ristrutturazione dello spazio aereo negli Emirati Arabi. Il balance incide negativamente sull’ammontare dei ricavi per 80,7 ml, in misura superiore di 63,5 ml rispetto all’esercizio precedente, a seguito di minori balance iscritti nell’esercizio per complessivi 21,5 ml; iscrizione di balance negativi per 10,6 ml; maggiore imputazione in tariffa, e quindi a conto economico, dei balance iscritti negli esercizi precedenti per 55,2 ml. Gli altri ricavi operativi ammontano a 47 ml (non considerando la quota dei contributi in conto impianti) e registrano un incremento di 10,6 ml rispetto al 2017 principalmente per i maggiori importi riferiti ai finanziamenti europei rispetto all’esercizio precedente e la vendita di parte dell’immobile Academy sito in Forlì. I costi operativi si attestano a complessivi 600,1 ml (602,7 ml nel 2017) e registrano un decremento netto di 2,6 ml rispetto all’esercizio, in particolare i costi per servizi si riducono del 4 per cento. A livello complessivo quindi, maggior impulso sul risultato della gestione arriva dalla componente degli altri ricavi, i quali vedono nel 2018 un sostanziale aumento correlato all’aumento dei ricavi da finanziamenti europei per progetti nonché alla plusvalenza per la...
Considerazioni conclusive. I servizi e le opere rese alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per non concorrere alla formazione del reddito devono, quindi, riguardare le seguenti finalità: - educazione; - istruzione; - ricreazione; - assistenza sociale; - assistenza sanitaria; - culto. L’ampia casistica, e tenuto conto delle esperienze maturate sino ad oggi, può consentire quindi di prevedere interventi atti favorire: - l’iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi; - l’acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo; - assegni, premi o sussidi per fini di studio; - borse di studio; - acquisto libri di studio scolastico; - l’iscrizione a corsi di lingua all’estero o in Italia (il costo relativo al corso di lingue ove propedeutico all’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile); - l’abbonamento a spettacoli teatrali; - l’abbonamento a riviste di cucina, equitazione o cucito (il costo relativo all’abbonamento a riviste attinenti l’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile); - il biglietto per un evento sportivo; - l’utilizzo di case vacanze aziendali; - l’iscrizione a corsi extra – professionali, - la costituzione di spacci aziendali (gli acquisti dei dipendenti anche se avvengono a prezzi scontati costituiscono mere operazioni commerciali e, in quanto tali, sono irrilevanti ai fini della tassazione / contribuzione del reddito di lavoro dipendente); - l’utilizzo di strutture sanitarie; - rimborso somme per assistenze domiciliari per anziani / non autosufficienti; - servizi di assistenza domiciliare per anziani / non autosufficienti; - sostegno per visite mediche chek – up; - iscrizione ludoteche, centri estivi e invernali; - spese per asili nido, scuole materne ed elementari4. Contrariamente a quanto inizialmente indicato dal Ministero (Min. fin. Circ. n. 238/E/2000), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 10 marzo 2004, con specifico riferimento ad un servizio di check – up medico offerto alla generalità dei dipendenti ritenuto in linea con l’agevolazione di cui alla lett. f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, ha precisato che: “L’esclusione dalla tassazione opera … anche nelle ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda. Ciò in quanto considerare o meno come bene in natura (e quindi assoggettare o meno a tassazione) l’utilizzo di un’opera o di un servizio messo a d...
Considerazioni conclusive. Xxxxxx chiudere con poche battute sul tema più generale, sfiorato in precedenza. Credo che oggi un problema centrale della nostra cultura giuridica sia la crisi del normativismo. Ho cercato di costruire il ragionamento, sopra sommariamente svolto, leggendo la storia della cul- tura giuridica europea nell’ultimo secolo come la ripresa, in un quadro politico valutativo ben diverso da quello dei diritti premoderni, di una concezione normativistica del diritto, e considerando la conce- zione normativistica del diritto uno strumento po- tente per realizzare un’evoluzione dei contenuti e un rafforzamento della tutela di valori fondamentali. Naturalmente questo significa anche accettare una concezione a gradi dell’ordinamento, e significa accettare una concezione della norma giuridica co- me “periodo ipotetico” e non come mero comando. Oggi, tuttavia, questa concezione è in crisi, a fa- vore di un’altra concezione che possiamo chiamare decisionistica (o giusrealistica, in senso lato, anche se pochi giuristi, in Italia, si professano apertamente giusrealisti). È una concezione che possiamo anche definire “post-moderna” (come la chiama Xxxxxxx Xxxxx, che ha mostrato una certa simpatia, in un re- cente scritto, verso di essa). È un atteggiamento diffuso, che ha influenzato anche il recente contributo di Xxxxxxxx Xxxx, che parla di crisi della fattispecie (come dato storico, non co- me programma o auspicio dell’autore); un saggio brillante, e che dà da pensare, come tutti i saggi di Xxxxxxxx Xxxx, ma che io leggerei non nel senso che oggi sia in crisi la fattispecie come categoria concet- tuale – perché, sul piano della teoria generale for- male, la fattispecie non può essere in crisi, se conti- nuiamo a concepire la norma giuridica come perio- do ipotetico - ma nel senso che oggi sia in crisi pro- prio il normativismo come teoria generale del dirit- to. zioni di principio e, con esse, ai diritti fondamentali; nonché sulla gerarchia e sul bilanciamento fra prin- cipi). Tutto ciò come premessa per l’utilizzazione razionalmente controllabile degli stessi nell’interpretazione e applicazione delle norme di rango inferiore. Ciò si può fare senza abbandonare quell’impostazione normativistica che, ai fini di un controllo razionale e di una confrontabilità delle de- cisioni, costituisce tuttora – a mio avviso – una frontiera di civiltà, alla quale credo che non do- vremmo rinunciare. | 219 Q u a l c h e r i f l e s s i o n e s u l l ’ e f f i c a c i a i n d i r i t t o p r ...
Considerazioni conclusive. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nel quadro delle funzioni assegnate dal legislatore negli ultimi anni, nell’ambito delle politiche del lavoro, ha assunto un nuovo ruolo, pur conservando linee di continuità con il precedente quadro ordinamentale. Ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015 e del nuovo Statuto adottato nel 2018, l’INAPP si occupa “di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche”. L’esigenza normativa è quella di operare, attraverso il rafforzamento delle attività di studio, monitoraggio ed analisi in capo all’Ente, un raccordo tra le attività istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le attività dell’INAPP, affinché si rendano più efficienti ed efficaci i nuovi interventi sul mercato del lavoro e nell’ambito delle politiche sociali. L’esercizio 2018 è stato caratterizzato dalla definizione dei rapporti con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), divenuta autorità di gestione del Fondo sociale europeo per il PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (SPAO). Difatti, dal 2018, l’INAPP opera in qualità di Organismo Intermedio del PON Sistemi e Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO) del Fondo Sociale Europeo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, sulla base di una specifica Convenzione stipulata per il periodo dal gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per il PON SPAO, a titolarità di ANPAL. In ordine ai profili normativi, si è già sottolineato, nella precedente relazione, che il decreto legislativo n.150 del 2015 lascia spazi di incertezza in merito ai compiti valutativi e di esecuzione, rientranti sia nelle funzioni di INAPP ( tra cui la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell’ANPAL) che in quelle di ANPAL, che ha la titolarità dei programmi operativi nazionali che vengono poi assegnati, proprio per i profili attuativi, all’Istituto, con possibile sovrapposizione di ruoli e responsabilità. È stato invece temporaneamente sospeso dal Ministero del lavoro il PON Inclusione, per l’esigenza di un preliminare approfondimento tecnico-giuridico. Oltre ad operare q...
Considerazioni conclusive. Il notaio che procederà all’autentica dovrà, a mio avviso, esercitare quel controllo sulla corretta identificazione dei soggetti dell’accordo conciliativo che gli accertamenti ipotecari e catastali nel ventennio gli consentono per obbligo di ministero e per dovere professionale di ausilio alle parti nella valutazione dell’atto posto in essere. Per le modalità redazionali valgono i principi già esposti, con la precisazione che l’assenza di effetto traslativo elide l’obbligo, per l’accordo conciliativo, dell’inserimento delle menzioni in materia di legittimità urbanistica e conformità catastale37; nel caso di elusione fraudolenta dei principi di circolazione dei beni, ponendo in essere le parti un accordo conciliativo che maschera un trasferimento contro pagamento di un prezzo o una donazione, l’accordo sarà nullo essendo il negozio simulato privo dei requisiti di validità del negozio dissimulato. In relazione alla tassazione dell’atto, che dovrà essere curata dal notaio, l’art. 17, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 28/2010 dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. La norma (comma 3) prevede che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 , altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Per concludere con un sussulto effervescente, voglio affidare alla riflessione della dottrina la problematica sollevata dalla nuova norma in relazione alla possibilità di rivitalizzare l’autorevole tesi38 che da sempre ritiene trascrivibili gli atti che accertano documentalmente l’intervenuto acquisto per usucapione, data la contiguità del negozio di accertamento con l’accordo conciliativo. L’esempio della ripetizione formale del contratto e della rinnovazione del consenso e la ridotta infungibilità tra accertamento privato e accertamento giurisdizionale tracciano oramai una traiettoria operativa. La dottrina notarile, elaborate le formule39 ed il trattamento tributario40, anche prima della riforma in commento, aveva ragionato sulla ricevibilità di un negozio di accertamento di avvenuto acquisto per usucapione41 . 37 Cfr. X. XXXXXXXXXXXXX, Condono edilizio – Formalità e nullità degli atti tra vivi, Milano, 1991, p. 305 . 38 Cfr. X. XXXXXX’, La trascrizione, I, Milano, 1973, p. 151. Per la trascrizione, a fini di notizia, ex art. 2651 c.c. del contratto di accertamento dell’avve...
Considerazioni conclusive. Il 2018 è stato l’anno in cui si è celebrato il 150esimo anniversario della morte di Xxxxxxxxx Xxxxxxx ed è stato dichiarato “anno rossiniano” dalla legge 4 dicembre 2017, n. 188. L’attuale Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono stati nominati nell’Assemblea dei soci del luglio 2016. Il Sindaco di Pesaro, di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione, ha nominato in data 19 aprile 2018, in sua vece, un nuovo Presidente. A seguito delle dimissioni rassegnate dal Sovrintendente in data 7 settembre 2017, le relative funzioni sono state attribuite fino al 31 dicembre 2018 al Direttore artistico in carica con un compenso annuale aggiuntivo di euro 35.000, realizzandosi così l’unificazione temporanea dei ruoli. Per l’attivazione del nuovo incarico, la Fondazione ha svolto una procedura di manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, come raccomandato dalla Corte nella precedente relazione, ad esito della quale nell’Assemblea degli enti fondatori del 21 dicembre 2018 è stato selezionato per il quadriennio 2019-2022 il medesimo Direttore artistico, il cui contratto era in imminente scadenza (31 dicembre 2018). Il contratto del Sovrintendente, datato 14 gennaio 2019, prevede un compenso annuo lordo di euro 100.000 esclusi gli oneri professionali ed è comprensivo anche delle funzioni di Direttore artistico, come stabilito nella seduta del Consiglio di amministrazione dell’11 gennaio 2019. Con addendum contrattuale del 18 gennaio 2019 sono state, altresì, attribuite al medesimo le funzioni di Direttore dell’Accademia Rossiniana “Xxxxxxx Xxxxx” e dei corsi di alta formazione con un compenso annuale aggiuntivo di euro 37.000 esclusi gli oneri di legge. Nella seduta del Consiglio di amministrazione dell’11 gennaio 2019 è stato nominato, inoltre, il nuovo Direttore generale, previo esperimento di procedura comparativa ad evidenza pubblica. Il contratto di lavoro autonomo di durata biennale prevede un compenso annuo lordo di euro 70.000, esclusi gli oneri di legge, cui si aggiunge una parte variabile legata ai risultati conseguiti sulla base di specifici obiettivi determinati dal Consiglio di amministrazione. A partire dall’anno 2018 il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato e determinato del ROF è disciplinato dal vigente contratto delle Fondazioni lirico sinfoniche risalente al 2012. Al 31 dicembre 2018 le unità di personale in servizio a tempo indeterminato non hanno registrato variazioni e, pertanto, sono 13 di cui ...
Considerazioni conclusive. 184 In relazione alla necessaria partecipazione al patto di famiglia dei legittimari si rinvia al Capitolo III, Paragrafo IV. 185 Considerato che anche il coniuge è un legittimario si ritiene sia superflua la sua esplicita previsione. Secondo M.G. XXXXXXX CALVISI, Patto di famiglia, xxxxx successori e tutela dei legittimari,op. cit., “la menzione separata sarebbe, invece, giustificata se per il coniuge partecipante al patto fosse previsto un trattamento differente da quello degli altri legittimari quale, in ipotesi, la liquidazione differita al momento dell’apertura della successione e subordinata al permanere dello status, per l’eventualità che il coniuge erede sia persona fisica diversa dal coniuge presente al patto e, dunque, per evitare i dubbi relativi alla sorte delle attribuzioni ad esso coeve. Ma di tanto nelle disposizioni della Novella non vi è cenno. Pur non di meno e sebbene non prevista nella fattispecie codificata, la previsione di un trattamento differenziato per il coniuge, nei limiti che si sono prima ipotizzati, ben potrebbe figurare tra le clausole del contratto, dal momento che non contrasterebbe con le finalità del patto e sarebbe espressione dell’autonomia negoziale delle parti. Nella prassi applicativa, anzi, essa dovrebbe essere inserita nel patto ogni qualvolta non sia esclusa l’eventualità di nuove nozze dell’imprenditore”.
Considerazioni conclusive non è tutto oro quel che luccica, e pur qualcosa si muove