Common use of Commissione di selezione Clause in Contracts

Commissione di selezione. La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I e di II fascia, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n. 662, del settore concorsuale oggetto del bando, designati dal Consiglio del Dipartimento interessato. La Commissione è composta da una maggioranza di professori di I e di II fascia, o equivalenti, afferenti ad altri Atenei anche stranieri. La nomina è disposta con decreto del Rettore ed è resa pubblica mediante esposizione all'albo ufficiale e la pubblicazione sul sito internet d'Ateneo. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi dall'emanazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di tre mesi. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito internet d'Ateneo del decreto di nomina della commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta purché anteriore alla data dell'insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.

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