Commissione Paritetica Nazionale Clausole campione

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
Commissione Paritetica Nazionale. La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente: - promuove la costituzione di organismi patitetici regionali, (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività; - organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi paritetici regionali; - definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e - sicurezza sul lavoro; - valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionale, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale; - promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionale e Comunitari; - favorisce Io scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche; - approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento alle Amministrazioni competenti.
Commissione Paritetica Nazionale. 1. E’ costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia. La Commissione ha sede presso l’Ebinprof. 2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti che possono essere svolti da specifiche Sotto- commissioni: a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente C.C.N.L., vincolanti per le parti contraenti; b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali; c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale; e) esaminare la fattibilità tecnica e l'opportunità di forme di accantonamento del T.F.R. presso la Cassa Portieri; f) effettuare gli interventi di cui all’art. 4, comma 8. 3. La Commissione sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti. In relazione alla rapida evoluzione della normativa in materia di lavoro ed alla necessità di un continuo impegno finalizzato all’adeguamento degli istituti contrattuali alle concrete esigenze dell’attività del settore, le parti concordano sulla necessità di promuovere un consolidamento dell’attività svolta in proposito dalla Commissione Paritetica Nazionale.
Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo competente a garantire il rispetto degli accordi intercorsi ed a proporre agli aderenti delle Organizzazioni stipulanti raccomandazioni e comportamenti utili al normale svolgimento delle relazioni sindacali al livello territoriale ed aziendale. La Commissione Paritetica Nazionale esamina tutte le controversie di in- terpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrat- tuali. Alla Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con rice- vuta di ritorno, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto o le Organizzazioni locali facenti capo alle predette Organizzazioni Nazionali o le aziende aderenti all’Associazione Imprese Ortofrutticole. In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica Nazionale le Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna altra ini- ziativa entro 45 giorni.
Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate: a) alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento e l’identità del mittente, le Organizzazioni nazionali stipulanti il pre- sente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori; b) all’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In pendenza di procedure presso la commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?); c) la data di convocazione, per l’esame della controversia sarà fissata, d’accordo tra i componenti la commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- ta) giorni successivi; d) la commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa; e) la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa; f) le deliberazioni della commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi. La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL. La sede della Commissione Paritetica sarà in Roma.
Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione Paritetica è l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si in- contreranno per definire il relativo protocollo di intesa. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Na- zionale. La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie del presente CCNL. La data della convocazione è fissata, d’accordo fra le parti, entro 15 gior- ni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in co- pia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi. In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.
Commissione Paritetica Nazionale. 1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 48 è costituita una Commissione Paritetica Nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto. 2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 44: a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione; b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionali, stipulanti il presente contratto. 3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto. 4. Le Parti si impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 45.
Commissione Paritetica Nazionale. Le Parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano ed antepongo- no appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti. Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le Parti stipulanti, viene costi- tuita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle Parti anche inter- pretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo. La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di Federturismo Confindustria e Confindustria AICA, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UIL- TUCS-UIL, e si riunirà presso Federturismo Confindustria. La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle Parti da indiriz- zare presso la sede di Federturismo Confindustria.
Commissione Paritetica Nazionale. 1. Presso l’Ente bilaterale di cui al precedente art. 4, è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA/UIL, FNA, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero complessivo di rappresentanti delle Associazioni datoriali, dei quali, nella fase iniziale, 3 per SNA ed 1 per UNAPASS. 2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, che possono essere svolti da specifiche sottocommissioni: a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunte all’unanimità; b) definire le norme operative per l’attività delle Commissioni di conciliazione territoriali; c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale. 3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Commissione Paritetica Nazionale. E’ istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare le eventuali divergenze in ordine all’interpretazione delle norme del presente contratto. La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo SNEBI e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima. La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo SNEBI. La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri. Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all’esame della Commissione verrà redatto un verbale.